Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50780 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50780 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato il DATA_NASCITA a Maratea; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 24/07/2023 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 24 luglio 2023, il tribunale del riesame di Salerno adito con atto di appello nell’interesse di NOME, avverso il provvedimento con cui il Gip del tribunale di Vallo della Lucania aveva rigettato l’istanza d restituzione di beni oggetto di sequestro per equivalente, in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, rigettava l’istanza.
Avverso la predetta ordinanza RAGIONE_SOCIALE, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
Deduce con il primo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 322 bis e 310 cod. proc. pen., in quanto a fronte di una ordinanza del Gip pronunziata in rapporto ad una richiesta di dissequestro dell’attuale ricorrente, con la quale il giudice non aveva affrontato le questioni proposte inerenti il fumus del reato e periculum in mora, piuttosto focalizzando l’attenzione sulla questione, non dedotta, dell’adottabilità della misura cautelare reale per equivalente solo all’esito di una infruttuosa (in via totale o parziale) esecuzione del sequestro disposto in via diretta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, il tribunale avrebbe illegittimamente esercitato poteri integrativi del provvedimento del Gip non esercitabili in sede di appello, laddove l’art. 322 bis cod. proc. pen. richiama in quanto applicabili le disposizioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., che a sua volta richiama l’art. 309 commi 1 2 3 4 e 7 cod. proc. pen. e non anche la previsione del comma 10 del predetto articolo ovvero quella per la quale il tribunale del riesame ha poteri integrativi, della motivazione, oltre che quello di rilevare la nullità della ordinanza genetica della misura cautelare, se priva di motivazione.
Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. e all’art. 10 quater comma 2 del Dlgs. 74/2000. Il tribunale, illustrando il fumus del reato e motivando sul periculum, avrebbe cercato di sanare e recuperare sia l’ordinanza genetica, priva di motivazione, sia quella con cui il Gip avrebbe dovuto pronunziarsi a norma dell’art. 321 comma 3 cod. proc. pen., obliterando, invero, tutte le questioni sollevate e redigendo, nella sostanza, una motivazione apparente ovvero assente. E si ribadisce che in ordine alle questioni difensive non considerate dal Gip con l’ordinanza impugnata in sede di appello, il tribunale avrebbe esercitato un insussistente potere integrativo. Si contesta, poi, la motivazione del tribunale sul periculum in mora, essendo privo di univoca concludenza il riferimento alla entità della somma oggetto del provvedimento di sequestro mentre il richiamo alle modalità fraudolente si risolverebbe in una mera, rinnovata valorizzazione, degli elementi ritenuti rilevanti per il fumus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, atteso il principio per cui, in tema di appello avverso provvedimenti cautelari reali, la regola prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. che, a pena di nullità, impone al giudice l’obbligo d
motivazione, opera soltanto per il provvedimento applicativo della misura, ma non per l’ordinanza che risponde all’istanza di restituzione dei beni sequestrati, ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale è consentita la motivazione “per relationem” ad atti del procedimento noti alle parti, e la sua impugnazione ha effetto devolutivo, attribuendo al giudice del gravame piena cognizione, con la possibilità di rimediare all’eventuale insufficienza della motivazione (Sez. 2 – n. 7829 del 15/01/2021 Rv. 280687 – 01). In altri termini, nel giudizio d’appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall’art. 322-bis cod. proc. pen., l’impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tale giudizio, non è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., la regola che, in sede di riesame, impone l’annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa). (Sez. 3 – n. 58451 del 13/11/2018 Rv. 275566 – 01).
Dunque, nel caso di specie il tribunale ha esercitato legittimi poteri, quand’anche integrando una motivazione mancante o carente come sostenuto dalla difesa.
Anche il secondo motivo è inammissibile, laddove, nella parte in cui ribadisce i rilievi di cui alla prima censura, è sufficiente il richiamo a quant osservato nel paragrafo immediatamente precedente; mentre, quanto alle critiche in tema di periculum in mora si deve riconoscere come il tribunale, esercitando, si ribadisce, un legittimo potere motivazionale, ha adeguatamente spiegato il periculum in parola, con il riferimento alla condotta complessiva e fraudolenta del ricorrente, già dimostrativa di una capacità di sottrarre importi alle cassa dello Stato, e quindi anche di poter dar luogo alla scomparsa di quanto in sequestro, senza che sussista nessuna preclusione a valorizzare la personalità e modalità dell’azione per analizzare il profilo RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari qui in esame, pur rispetto ad una misura cautelare reale.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 16.11.2023.