Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5483 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5483  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 28-04-2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa il 29-09-2023 dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 aprile 2023, il Tribunale del riesame di Milano confermava, dichiarando in parte inammissibile e in parte infondata l’istanza di riesame, il decreto del 21 marzo 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Milano, nell’ambito di un articolato procedimento penale in tema di reati tributari, aveva disposto il sequestro preventivo, per equivalente, del profitto, pari a eur 1.706.679,96, del reato di cui all’art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, contestato capo 115 e 117 a NOME COGNOME, indagato (e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari) per aver concorso nelle dichiarazioni fiscali fraudolente rifer alla RAGIONE_SOCIALE (capo 115) e alla RAGIONE_SOCIALE (capo 117).
Avverso l’ordinanza del Tribunale meneghino, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa deduce la mancanza assoluta di motivazione e l’inosservanza del principio di sussidiarietà della confisca per equivalente di cu all’art. 12· bis del d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che i giudici dell’impugnazione cautelare hanno mancato di dare applicazione sul piano concreto ai principi astrattamente richiamati, non confrontandosi con la censura difensiva con cui era stata rimarcata non la mera indicazione del soggetto da escutere in via primaria, ma la mancata esaustiva indagine di carattere patrimoniale svolta nei confronti delle persone giuridiche destinatarie delle confisca diretta, COGNOMEsi cioè il Tribunale del riesame sottratto, al pari d G.I.P., all’onere di motivare circa il mancato espletamento della necessaria attività investigativa idonea a comprovare l’impossibilità di rinvenire il profi del reato contestato nel patrimonio del beneficiario del risparmio di spesa.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono il difetto assoluto di motivazione e l’inosservanza del principio di proporzionalità, con riferimento alla erronea individuazione del profitto del reato riferibile all’indagato e dell’impor sottoposto a sequestro per equivalente; si osserva in proposito che il G.I.P., prima e il Tribunale del riesame / poi / si sono limitati a richiamare i conteggi effettuati dalla Guardia di Finanza e quelli contenuti nella richiesta integrativa d P.M., senza valutare le modalità con cui si è pervenuti alla ricognizione di tali dat numerici, non COGNOME stato adeguatamente quantificato il profitto del reato ascrivibile alla condotta di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME non ha ricoperto alcuna carica né nella RAGIONE_SOCIALE (capo 115), né nella RAGIONE_SOCIALE (capo 117), addebitandosi all’indagato solo di essersi reso disponibile a ricevere brevi manu il denaro contante a titolo di retrocessione per conto di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME accordi intervenuti tra gli amministratori della RAGIONE_SOCIALE e all’utilizzo delle fatture emesse dalle RAGIONE_SOCIALE, con conseguente impossibilità da
parte di COGNOME di riferire all’attività e alla sfera fiscale di tali RAGIONE_SOCIALE eve dazioni o ricezione di denaro, per cui sarebbe stato necessario specificare ed enucleare l’eventuale quota di profitto ascrivibile al ricorrente.
2.1. Con memoria trasmessa il 29 settembre 2023, il difensore dell’indagato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni e, in particolare, esponendo che solo successivamente alla pronuncia del Tribunale e alla proposizione del ricorso è emerso un fatto nuovo, ossia che il 15 giugno 2023 il P.M. ha depositato un’informativa degli amministratori giudiziari, da cui è emerso che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE avevano un elevato numero di dipendenti e un fatturato elevato, avendo altresì la Tel dei crediti nei confronti di una RAGIONE_SOCIALE terza ora in liquidazione, COGNOME tali elementi indicativi di un’effettiva e rilevante consistenza e operatività delle due compagini societarie, per cui occorreva svolgere un’adeguata indagine sulla situazione patrimoniale delle RAGIONE_SOCIALE, al fine di accertarne l’eventuale incapienza. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che i giudici cautelari hanno correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte (cfr. ex muitis Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238, Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017, Rv. 272111 e Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, Rv. 268587), secondo cui, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato, corrispondente all’ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco, sul patrimonio dell’amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica.
È stato precisato in tal senso (cfr. Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, 2015, Rv. 261929) che il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dCOGNOME atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per equivalente, invece che in quella diretta, all’esito d una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimo dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non COGNOME invece necessario il compimento di specifici e ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della RAGIONE_SOCIALE o per ricercare forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo invece al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta.
In applicazione di tale premessa interpretativa, il G.I.P., con valutazione condivisa dal Tribunale del riesame, ha chiarito che l’esecuzione del sequestro dovrà riguardare il patrimonio delle RAGIONE_SOCIALE coinvolte negli illeciti fiscali, ment solo dopo l’accertamento dell’incapienza delle persone giuridiche, il vincolo cautelare reale potrà essere indirizzato nei confronti delle persone fisiche. È stato poi sottolineato nell’ordinanza impugnata (pag. 13) che l’esecuzione a carico degli indagati, tra cui COGNOME, è intervenuta all’esito dell’esecuzione negativa a carico degli enti e che l’espressione “in subordine” era stata utilizzata dal GRAGIONE_SOCIALEP per indicare la fisiologica successione esecutiva, mentre sarebbe stato l’utilizzo dell’espressione “in alternativa” a determinare l’illegittimità del sequestro.
Il Tribunale ha quindi correttamente aggiunto che la necessità di aggredire in primo luogo il patrimonio delle persone giuridiche non presuppone che il G.I.P., al momento dell’adozione del provvedimento ablativo, operi una ricognizione patrimoniale dei beni societari, COGNOME questa attività demandata alla fase esecutiva, fermo restando che, nel caso di specie, il P.M., nella domanda cautelare, ha richiamato le risultanze investigative sia con riferimento alle consistenze societarie, sia in ordine alla congruità delle somme da sequestrare, specificando altresì il quantum di profitto riferibile a ogni singolo indagato.
Quanto poi alle deduzioni articolate nella memoria difensiva trasmessa il 29 settembre 2023, cui è stata allegata la relazione degli amministratori giudiziari l AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO in cui sono fornite talune informazioni circa le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE occorre evidenziare che tale relazione risale al 14 giugno 2023, ossia a un’epoca successiva all’ordinanza impugnata (28 aprile 2023), il che, a prescindere da ogni approfondimento circa l’esaustività delle informazioni fornite, non consente di mettere in discussione in questa sede le argomentazioni del Tribunale del riesame circa la consecutio dell’apprensione dei beni, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, di eventuali situazioni anche sopravvenute incidenti sul patrimonio delle persone giuridiche coinvolte nel procedimento penale ben potrà tenersi conto nell’evoluzione della vicenda cautelare in corso.
Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva.
Medesima conclusione si impone anche per il secondo motivo.
In ordine al tema dell’individuazione del quantum sequestrabile nel caso di concorso di persone, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 33757 del 10/06/2022, Rv. 283828, Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Rv. 281046 e Sez. 6, n. 30966 del 14/06/2007, Rv. 236982) secondo cui, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca “per equivalente” di cui all’art. 322-ter cod. pen. non può
eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile. Laddove ciò non sia possibile, il sequestro preventivo può essere adottato per l’intero importo del prezzo o del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti in vista della eventuale futura confisca, destinata comunque a operare in termini differenziati tra i concorrenti o in solido, e quindi senza duplicazione dell’importo da confiscare.
Ciò posto, premesso che non risulta contestata in questa sede la valutazione indiziaria sottesa all’adozione della misura cautelare adottata, non può non rimarcarsi la non specificità del motivo di ricorso, nel quale non è indicato quale sarebbe la quota di profitto ascrivibile alla condotta illecita posta in essere da RAGIONE_SOCIALE, per cui sotto tale profilo non appare adeguatamente comprovata l’asserita violazione del principio di proporzionalità tra importo del sequestro e contributo concorsuale dell’indagato ricorrente, e ciò tanto più ove si consideri che, come precisato nell’ordinanza impugnata con affermazione non superata da contrarie allegazioni difensive, nelle tabelle riepilogative riportate dal G.I.P. n provvedimento genetico della misura (alle pag. 685 ss.) risulta essere stato specificato il quantum di profitto riferibile a ciascun indagato, compreso COGNOME.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/10/2023