Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14525 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14525 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a L’Aquila il 14/8/1967
avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila del 26/2/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata Tribunale di L’aquila, respingendo l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME ha confermato il decreto del 31 gennaio 2024 con cui il GIP del medesimo tribunale ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo in forma diretta e in caso di impossibilità per equivalente sino alla concorrenza di euro 115.050, ritenendo sussistenti a suo carico il fumus del reato di truffa aggravata , e il periculum in mora.
Si addebita al COGNOME nella quale di segretario amministrativo della Associazione sportiva dilettantistica COGNOME di avere predisposto falsa documentazione al fine di consentire ai sogget
tesserati di ottenere ndebiti ristori collegati al periodo pandemico, meglio precisati nel ca d’imputazione.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, tramite il suo difensore di fiducia deducendo:
2.1 Violazione degli artt. 125 e 321 cod.proc.pen. poiché con l’ordinanza iltribunale ha applicato la misura del sequestro preventivo sia in forma diretta che nei confronti degli indagati COGNOME e COGNOME presidente della medesima associazione, ritenendo applicabile nel caso di specie il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone nel reato, anche all luce della natura sanzionatoria riconosciuta alla confisca per equivalente. Tuttavia, nel caso i esame,la rigida applicazione del principio solidaristico deve ritenersi illegittima poiché comport una ingiustificata compressione di diritti fondamentali e non tiene conto che al ricorrente e a correo NOME è contestato il concorso in truffa aggravata, ma costoro non hanno percepito alcun indennizzo e allo stato degli atti sono individuate precisamente le quote di profitto percepite da ciascun soggetto che ha ottenuto l’indennizzo nella sua precisa quantificazione.
Osserva inoltre il ricorrente che nel caso di specie,risultando in maniera precisa la percezione degli importi della presunta truffa con puntuale indicazione delle somme percepite da ciascun concorrente risulta avverata la condizione della possibilità di utilizzare un criterio attendibi riparto relativamente al profitto di reato iche esclude la possibilità di ricorrere all’applicazione del principio solidaristico.
Inoltre la sussistenza del periculum in mora è esclusa dallo stesso GIP il quale ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo formulata nei confronti di tutti i 30 calciatori ed opera sportivi ritenendo che non sia emerso quel pericolo che rende necessario anticipare l’effetto della confisca prima della definizione del giudizio.
2.2 Vizio di motivazione in ordine al fumus poiché il tribunale territoriale si è limitato a ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura cautelare sostenendo erroneamente che non vi fosse contestazione sul punto, mentre in sede di riesame gli indagati hanno contestato il difetto dei presupposti per l’adozione della misura cautelare reale.
Il Tribunale ha omesso di esporre le ragioni per cui ritiene necessario anticipare l’effetto del confisca prima della definizione del giudizio e soltanto nei confronti degli odierni ricorre mentre nessuna misura è stata applicata nei confronti degli altri concorrenti operatori sportiv e calciatori.
Nel caso in esame non ricorre il periculum in mora poiché certamente non sarà impossibile il recupero delle indennità percepite dai vari operatori sportivi, che sono state determinate da un minimo di circa 1.950 C a un massimo di 5.750 C
2.3Con memoria trasmessa il 3 febbraio l’avv. NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento dei motivi richiamando la recente pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte in tema di confisca e il provvedimento di questa Sezione che ha accolto il ricorso del coindagato COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
La questione sottoposta con il primo motivo di ricorso, relativo alla sequestrabilità diretta o equivalente in tutto o in parte del profitto del reato al correo che nei fatti non abbia benefi
del provento o ne abbia beneficiato in misura inferiore a quanto sequestrato, è stata di recente portata all’attenzione delle Sezioni unite penali che con sentenza del 26 settembre 2024, ancora
in corso di pubblicazione, hanno stabilito alcuni principi in tema :
la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla
mera natura del bene;
la confisca e
– invece qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il prede nesso di derivazione causale;
in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è
disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio tra
le parti e solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.
Questi principi operano anche in sede di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obblig motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.
Facendo applicazione di questi principi al caso concreto si impone l’annullamento del provvedimento impugnato essendo incontestato che la maggior parte se non la totalità delle provvidenze indebitamente percepite non sono andate a favore dei due dirigenti sportivi i3R a carico dei quali è stato operato il sequestro.
Il Tribunale di L’Aquila dovrà pertanto rimodulare la motivazione, valutando sulla base delle emergenze processuali disponibili la eventuale compartecipazione del Pulsone alla ripartizione di quanto indebitamente e illecitamente conseguito.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod.proc.pen.
Roma 7 marzo 2025