Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 994 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 994 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SOMMA VESUVIANA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/07/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/07/2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 29/5/2025 nei confronti, tra gli altri, di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione a diverse ipotesi di indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000 contestate ai capi 23),25),26), 28),30),31),32) e 33) della preliminare rubrica, risultando COGNOME indagato per tutte le predette ipotesi,
COGNOME per quella delineata al capo 26), COGNOME per quelle di cui ai capo 26) e 28) e COGNOME per quella di cui al capo 23).
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, i suddetti indagati, deducendo i seguenti motivi.
2.1 COGNOME NOME, con un unico motivo, lamenta la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., “per inesistenza o mera apparenza” della motivazione.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame aveva liquidato la sua posizione in sole tre righe, affermando apoditticamente l’impossibilità di una sua inconsapevolezza. La difesa precisa che a COGNOME si addebita di aver agito quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE nella stipula dell’atto di cessione di ramo d’azienda tramite cui erano stati trasferiti alla RAGIONE_SOCIALE crediti inesistenti per C 1.250.000,00, dalla società cessionaria utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/17. Si deduce, quindi, che NOME aveva ricoperto un tale ruolo su richiesta del legale rappresentante della cedente, COGNOME NOME, e a titolo di cortesia, senza essere a conoscenza della natura simulata dell’operazione e dell’inesistenza dei crediti trasferiti.
Sottolinea la difesa, quindi, che:
in base ai principi civilistici sulla rappresentanza (art. 1387 c.c.), gli effe dell’atto ricadono unicamente sul rappresentato;
le corpose indagini (intercettazioni, esame di documenti) non avrebbero fatto emergere alcun coinvolgimento di COGNOME nel “sodalizio criminoso”, né contatti con il presunto dominus COGNOME, di cui COGNOME “sarebbe stato un prestanome”, né la percezione di alcun vantaggio economico.
La motivazione del Tribunale, basata sulla presunzione del “non poteva non sapere”, si risolverebbe, secondo la difesa, in una petizione di principio, integrando quella motivazione apparente che, secondo la giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso (Cass. n. 6589/2013), costituisce violazione di legge deducibile in sede di legittimità anche in materia di misure cautelari reali.
2.2 Il ricorso proposte nell’interesse di COGNOME NOME lamenta la “mancanza e/o apparenza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti”.
Il ricorrente si afferma vittima e non partecipe del meccanismo fraudolento, tanto da aver sporto denuncia-querela nei confronti di COGNOME e COGNOME. La difesa contesta la natura simulata delle cessioni di ramo d’azienda, allegando documentazione comprovante l’effettiva esistenza e l’utilizzo dei beni e servizi acquisiti (software CRM, sistema di stoccaggio, disegno industriale di un gruppo di continuità).
Si sottolinea la due diligence svolta da COGNOME prima delle operazioni, consistita nell’acquisizione e nell’esame di visure, bilanci, certificazioni e asseverazioni, anche in ordine alla matrice e all’esistenza dei crediti proposti in vendita, della cui genuinità non vi era motivo di dubitare. Tale documentazione era stata ritenuta sufficiente anche dai notai roganti. Secondo la difesa, inoltre, anche l’interruzione dei pagamenti era priva di valenza significativa in chiave accusatoria in quanto derivata: dal blocco dei conti correnti delle due società; dall’accordo intervenuto con COGNOME “per un saldo e stralcio della posizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE in ragione dei disservizi circa l’assistenza e manutenzione del software RAGIONE_SOCIALE e delle riscontrate difficoltà bancarie”; dal blocco della partita IVA. aggiunge che, a fronte dell’utilizzo delle cambiali, il pagamento era avvenuto con bonifici bancari alla cassa cambiali dei notai.
2.2.1 Si lamentano, ancora, il credito dato alle dichiarazioni rese da COGNOME, chiaramente finalizzate ad alleggerire la sua posizione, e la rilevanza attribuita alle intercettazioni, che si assume essere del tutto compatibili con la versione difensiva, se solo si considerano: “gli accordi di saldo e stralcio” e le “mail inviate” il blocco dei conti correnti delle società che aveva reso necessario l’utilizzo delle cambiali per i pagamenti.
Si sottolinea, infine, l’errore del Tribunale nel ritenere che oggetto della cessione fosse un “inesistente brevetto”, mentre si trattava del credito d’imposta derivante dall’acquisto di una domanda di brevetto.
2.2.2 In definitiva, quindi, per la difesa, la motivazione del Tribunale del Riesame avrebbe omesso di valutare la copiosa documentazione difensiva, limitandosi a ribadire la fittizietà dell’operazione e la consapevolezza di COGNOME, desunta da elementi quali il corrispettivo ridotto e alcune conversazioni telefoniche, senza un effettivo confronto con gli argomenti difensivi e con la documentazione su cui erano fondati.
Sarebbe, pertanto, palese, secondo la difesa, che richiama giurisprudenza di legittimità, la violazione dell’obbligo del giudice del riesame di confrontarsi con le deduzioni difensive e di fornire una motivazione non apparente, pena la violazione di legge.
2.3 II ricorso proposto nell’interesse di COGNOME si articola in due motivi.
Con un primo motivo, si deduce “il vizio di motivazione, ex art. 606, comma, r c) c.p.p. in relazione agli artt. 10 quater del d.lgs. 74/2000, 322 e 324-per assoluta carenza e/o comunque evidente illogicità della stessa in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie di indebita compensazione”. lett.
La difesa lamenta che la responsabilità della ricorrente sia stata affermata sulla base della sua sola qualifica di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, società che avrebbe utilizzato per la compensazione il
credito inesistente, con la formula stereotipata del “non poteva non sapere”, in violazione del principio di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe ignorato gli elementi a favore della buona fede dell’indagata, come le autorizzazioni alla fruizione del credito rilasciate dalli RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE ( del 4/10/2021 e del 23/12/2021) e dall’RAGIONE_SOCIALE (del 5/9/2022), che erano “già di per sé sufficienti ad escludere in capo all’amministratrice della società cessionaria la consapevolezza dell’illiceità dell’operazione”. Si aggiunge che agli atti non vi erano intercettazioni telefoniche che coinvolgevano l’indagata.
Viene richiamata, infine, la giurisprudenza di legittimità che esclude automatismi e richiede la prova del dolo e di un consapevole contributo causale (Cass. n. 37640/2024; Cass. n. 2885/2025) per la configurazione del delitto per cui si procede.
2.3.1 Con un secondo motivo, si lamenta il vizio di motivazione. “ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. artt. 12-bis D.Lg 74/2000 e 321, comma 2, c.p.p.”. Si contesta la mancata motivazione sulla sussidiarietà del sequestro per equivalente, non avendo il Tribunale spiegato l’impossibilità di procedere al sequestro diretto del profitto nei confronti della società (Cass. n. 10418/2018). Inoltre, si censura la motivazione sul periculum in mora, ritenuta generica, contraddittoria e non individualizzata, in quanto non si confronta con l’argomento difensivo incentrato sul ruolo rivestito dall’indagata quale titolare di una ditta individuale operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento. Si aggiunge che detta carenza motivazionale era riscontrabile anche nel decreto di sequestro, che nulla esponeva in ordine alla “necessità dell’adozione del provvedimento di sequestro preventivo ai fini della confisca nei confronti di COGNOME così precludendo ogni possibilità di integrazione da parte del Tribunale del Riesame”.
2.4. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME si articola in plurimi motivi con cui si denunciano violazioni di legge e assenza di motivazione.
In primo luogo, si rappresenta che non risultavano a carico di COGNOME condotte depauperative o distrattive del patrimonio personale tali da giustificare l’effetto anticipatorio della confisca, per cui la motivazione del Tribunale sul periculum in mora doveva ritenersi apparente, risolvendosi in formule di stile, senza una valutazione concreta e individualizzata, in violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite “Ellade”, di cui vengono riportati passaggi motivazionali.
2.4.1 In secondo luogo, si deduce la violazione delle norme sul concorso di persone e l’insussistenza del fumus commissi delicti. Si lamenta, quindi, che la motivazione non riporta “le norme di reato che giustificano l’adozione del provvedimento” ed è generica, incompleta o assente con riferimento alle singole ipotesi accusatorie.
Con riferimento al delitto di cui al capo 23), si sottolinea che: COGNOME aveva sì affermato che aveva affidato l’incarico per la trasmissione delle CIM “all’amministratore dello studio GE.Ca, dottAVV_NOTAIO” ma tale risposta faceva riferimento a “CIM inviati nel 2021” che erano precedenti al periodo temporale che, secondo la contestazione provvisoria, racchiudeva i reati ipotizzati, tant’è che le indebite compensazioni configurate “sono relative agli anni 2022 e 2023”; non vi era prova che COGNOME fosse a conoscenza delle “istanze”.
Con riferimento al capo 25), si osserva che la preliminare imputazione non addebita a COGNOME alcuna specifica condotta.
Anche in relazione al capo 26), la difesa assume che non vi sarebbe alcuna specifico addebito a COGNOME e che la redazione della “certificazione e della relazione del brevetto” valorizzata dal Tribunale del Riesame sarebbero prive di valenza indiziaria.
In relazione al capo 28), la motivazione dell’ordinanza si esaurirebbe, secondo la difesa, nella riproduzione della rubrica, che addebita a COGNOME la redazione della certificazione e della relazione tecnica” senza indicare “alcun elemento concreto” che suffragava l’ipotesi concorsuale.
Considerazioni del tutto simili vengono sviluppate in relazione agli ulteriori delitti configurati a carico di COGNOME.
2.4.2 Infine, si lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 240 c.p. e a principi sulla quantificazione del profitto nel concorso di persone. Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il sequestro per l’intero importo del profitto, ignorando le risultanze investigative (intercettazioni) che avrebbero permesso di quantificare il vantaggio economico di COGNOME nel mero compenso professionale percepito, pari a circa 7.500,00 euro. Si contesta l’affermazione del G.I.P., avallata dal Riesame, circa l’impossibilità di determinare le singole quote di arricchimento, sostenendo che tale operazione è invece possibile sulla base degli atti, essendo stato l’indebito credito d’imposta conseguito delle società e non risultando COGNOME aver beneficiato dei bonifici utilizzati per spartirsi i profitti dai responsabili, per nei confronti del ricorrente potevano essere valorizzate solo le intercettazioni telefoniche che provavano la percezione” a compenso per l’inoltro telematico delle domande di rimborso, della complessiva comma di C 7500,00″.
Anche in questo caso, secondo la difesa, a fronte dello specifico argomento difensivo, il Tribunale si era trincerato in mere formule di stile, meramente congetturali” che integravano la violazione di legge denunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ opportuno, preliminarmente, ricordare la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. RAGIONE_SOCIALE in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01).
Venendo quindi al ricorso di COGNOME, il primo motivo assume che l’ordinanza avrebbe riferito il delitto delineato al capo 23) alla predetta solo i quanto legale rapp.te della RAGIONE_SOCIALE
L’argomento difensivo, tuttavia, non si confronta con la motivazione che sorregge il provvedimento.
Il Tribunale, infatti, dà particolare rilievo alle intercettazioni telefoni sintetizzate nel decreto di sequestro e alle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da COGNOME NOME per dimostrare che il ramo d’azienda che la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE era inesistente e che anche i crediti d’imposta che tale operazione aveva trasferito alla cessionaria erano fittizi, non essendo mai intervenuto alcun rapporto economico fra i titolari della domanda di brevetto che avrebbe originato i crediti d’imposta in favore delle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, società che avevano ceduto il credito di imposta alla RAGIONE_SOCIALE, tant’è che COGNOME e COGNOME NOME, da una parte, e COGNOME, dall’altra, a seguito di un controllo della Guardia di Finanza di Cassino, si attivarono al fine di integrare la documentazione in modo da legittimare la fruizione del credito da parte della RAGIONE_SOCIALE, rivendicando, in quei frangenti, COGNOME la capacità ingannatoria del sistema che aveva ideato, in grado di “non far capire niente” ai finanzieri.
Ancora l’ordinanza rileva che il corrispettivo che risulta versato dalla società acquirente a quella cessionaria per la cessione del ramo d’azienda è irrisorio, rilevandosi dal decreto di sequestro, a pag. 70, che la società cedente ricevette dalla società acquirente due bonifici il cui importo complessivo risulta pari a € 14.681,00.
2.1 A fronte di tali dati, non è dato comprendere, e il ricorso non precisa, come una tale operazione potesse essere anche solamente ideata senza l’adesione al progetto fraudolento, dell’amministratore della società acquirente del ramo d’azienda.
Non è, quindi, il “non poteva non sapere” il criterio che collega il delitto all’indagata, almeno per quanto qui rileva, in quanto l’intera operazione, predisposta simulando la cessione di un ramo d’azienda inesistente e attuata con il pagamento d’importi irrisori rispetto ai crediti ceduti, non poteva trarre i inganno l’amministratrice della società cessionaria, che non avrebbe avuto difficoltà a rilevare la natura fraudolenta del contratto.
2.2 Infondato risulta anche il primo degli argomenti compendiati nel secondo motivo che lamenta che i giudici della cautela non avrebbero argomentato in ordine alle ragioni per le quali non era stato possibile procedere “al sequestro diretto del profitto nei confronti della società rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE“.
Il giudice del riesame, pertanto, non si è solo soffermato sulla astratta configurabilità del reato, ma ha tenuto conto del quadro indiziario esistente, delle contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, analiticamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagata, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa, così conformandosi al condiviso orientamento di questa Corte che impone al Tribunale del riesame, in relazione al requisito del fumus deliciti, non soltanto “una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta, ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell’imputato” (Sez. 1, 16 dicembre 2003, n. 1415, Marzocchella; Sez. 5, 26 gennaio 2010, 18078, COGNOME)” (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.m. in proc. Macchione, Rv. 265433 – 01; conf. Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023 (dep. 2024 ), Bonacci, Rv. 285966 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il decreto del G.I.P. spiega, riproducendo ampi stralci della sentenza delle Sezioni unite n. 13783 del 26/9/2024, COGNOME, la ragione per cui si ritiene che non possa essere configurata un nesso di derivazione fra il risparmio di spesa conseguito mediante l’illecita compensazione con i crediti inesistenti e i beni da sottoporre alla misura. Si legge al riguardo a pag. 151 del decreto: “…in assenza di elementi di prova specifici e proprio in ragione della natura del bene denaro, non è dato sapere quale e dove sia la somma di denaro specifica e ben individuata che il reo avrebbe in concreto destinato al pagamento delle imposte dovute e di fatto evase”.
Tale motivazione risulta ripresa dal Tribunale del riesame.
La censura difensiva, quindi, non si confronta con la motivazione contestata.
2.3 A ciò si aggiunga che dalla non contestata sintesi delle censure proposte in sede di riesame si evince che l’unica doglianza prospettata era relativa all’attuale ruolo di COGNOME quale titolare di una ditta individuale, doglianza alla quale il Tribunale ha risposto rilevandone l’irrilevanza a fronte delle valutazioni afferenti al rischio di dispersione dei beni cui viene ricondotta la funzione anticipatoria del sequestro.
Sono, quindi, inammissibili, in quanto non proposti dinanzi al Tribunale, sia la doglianza relativa alla omessa motivazione in relazione all’impossibilità di procedere alla confisca ai danni dell’ente sia l’eccezione prospettante la nullità del decreto di sequestro per difetto della motivazione in ordine alle ragioni che imponevano l’anticipazione dell’effetto ablativo.
È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, COGNOME, Rv. 284419 – 01; Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286752 – 01).
Anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME contesta la ritenuta sussistenza del funnus comnnissi delicti ma, pur denunciando la violazione di legge per carenza di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una critica alla valutazione del compendio indiziario operata dal Tribunale del Riesame, diretta a prospettare, pur in presenza di una congrua motivazione, spiegazioni alternative attraverso le quali il ricorrente propone una “rilettura” di alcuni elementi di fatto posti fondamento della decisione, così opponendo alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, chiedendo a questa Corte di vagliarne la consistenza, scrutinio che però, per quanto esposto, non rientra nel perimetro assegnato al sindacato di legittimità.
Il decreto del GIP, a pag. 34 e ss., indica le ragioni che sorreggono la conclusione secondo cui la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE erano mere cartiere prive di struttura aziendale e l’amministratore formale, COGNOME NOME, un prestanome di COGNOME. Il decreto riporta, quindi, le dichiarazioni di: COGNOME, che aveva ammesso che la società RAGIONE_SOCIALE non era stata mai operativa e che lui aveva solo formalmente ricoperto la carica di amministratore di numerose società nell’interesse di COGNOME senza porre in essere alcun atto gestionale; COGNOMECOGNOME avvocato di COGNOME, che, in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE , aveva dichiarato che la contabilità non era stata mai istituita e che il su
assistito non aveva mai posto in essere alcun atto gestionale; COGNOME, che non era stato in grado di fornire alcun dato in ordine alla società RAGIONE_SOCIALE sostenendo che la stessa era gestita dal padre. Vengono, ancora, riportati gli esiti della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che rivelavano che: la società aveva sede legale nell’abitazione di COGNOME dove non erano stati rinvenuti documenti o beni relativi alla società così come infruttuoso era stata la verifica presso l’unità locale sita in Cancello ed Arnone. Elementi del tutto simili erano stati accertati dalla Guardia di Finanza rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE. Alle pagg. 102 e ss. e 113 e ss. del decreto di sequestro, quindi, vengono ricostruiti i rapporti fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE da una parte, e la RAGIONE_SOCIALE, dall’altra, ed esposti gli indizi c dimostravano che le prime erano prive di struttura aziendale e non potevano aver trasferito alla società di COGNOME alcun ramo d’azienda così come inesistenti risultano i crediti d’imposta utilizzati per le compensazioni dalla COGNOME NOME. Alle pagg. 109 e 110 vengono, ancora, sintetizzate alcune conversazioni telefoniche intercettate qualt ‘ emerge che COGNOME NOME era alla ricerca di crediti d’imposta fittizi e richiedeva che fossero ceduti da “società fatte in un certo modo e con determinati requisiti”, dichiarandosi disposto “ad acquistare un credito e un marchio”, proposta che, per la sua genericità, non può che trovare spiegazione nella chiave di lettura prospettata dall’accusa.
Tale motivazione è richiamata dal Tribunale del Riesame che sottolinea, anche, la sproporzione fra i crediti d’imposta acquisiti dalla COGNOME e il prezzo versato a COGNOME e complici come corrispettivo per la cessione del ramo d’azienda.
3.1 II ricorso, lamentando la mancata risposta ad argomenti esposti dinanzi al Tribunale del Riesame, propone, come già anticipato, una diversa lettura del compendio indiziario, che mira a valorizzare la documentazione che era stata predisposta per creare la situazione di apparenza che avrebbe permesso l’utilizzazione dei crediti d’imposta inesistenti, senza tuttavia spiegare perché gli argomenti o gli elementi probatori che si assumono negletti avrebbero carattere di decisività, così da rendere non più sostenibile l’ipotesi ricostruttiva contestata.
3.2 L’inesistenza delle strutture societarie delle società cedenti, il ruolo di prestanome di COGNOME e le anomalie dei contratti di cessione dei rami di azienda valorizzati dal Tribunale forniscono una giustificazione adeguata alla misura cautelare impugnata rivelando, almeno per quanto rileva nella presente fase, la piena consapevolezza da parte di COGNOME del complesso sistema di società che faceva capo a COGNOME e del collaudato meccanismo fraudolento dal medesimo e dai suoi complici adottato.
Viene, inoltre, esaminata e disattesa l’ipotesi difensiva della truffa, avendo il Tribunale rilevato che la denuncia sporta non poteva incidere sulla valenza significativa dei molteplici e convergenti elementi indiziari tenuti in considerazione dal G.I.P.
Va, quindi ricordato che “il vizio di mancanza di motivazione è riscontrabile soltanto quando dal provvedimento impugnato, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio, cosicché il vizio non ricorre quando i motivi della soluzione relativa ad una determinata questione siano contenuti, per implicito necessario, nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, soprattutto se analoga, e neanche quando il provvedimento, indicando gli elementi che il giudice ha ritenuto decisivi per l’accertamento della situazione di fatto, abbia omesso di confutare espressamente le deduzioni difensive, dirette ad avvalorare una diversa ipotesi, atteso che la reiezione delle tesi contrastanti può desumersi per implicito alla luce dell’accertamento globale del fatto ricavabile dal testo del provvedimento impugnato (v. Sez. 1, n. 9561 del 27/05/1975, COGNOME, Rv. 131663 – 01; Sez. 4, n. 810 del 15/03/1971, Biadene, Rv. 118827 – 01)” (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 – 01).
Le considerazioni innanzi esposte non possono che condurre all’inammissibilità del ricorso.
Vizi del tutto simili si riscontrano nel ricorso presentato nell’interesse d COGNOME nella parte in cui contesta la sussistenza del requisito del fumus commissi delicti.
Va, in primo luogo, sgombrato il capo dall’eccezione di nullità incentrata sull’omessa “indicazione delle norme che avevano condotto il GIP a ritenere di emettere il decreto in danno di COGNOME“. L’ordinanza, infatti, richiama la preliminare contestazione riportata nel decreto del G.I.P. specificando le ipotesi di reato addebitate a COGNOME. Non vi è riscontrabile, quindi, alcuna lesione del diritto di difesa, tant’è che più volte, nel corpo del motivo, il ricorrente confronta gli indiz valorizzati dal Tribunale con l’ipotesi ricostruttiva delineata dall’accusa, così dimostrando di avere piena contezza dell’oggetto della preliminare contestazione.
4.1 Manifestamente infondato risulta l’argomento incentrato sulle date di inoltro dei modelli F24 comportanti gli indebiti risultati compensativi obliterando i riferimenti, anche temporali, contenuti nella preliminare rubrica, alle attività del ricorrente che avevano consentito gli omessi versamenti occultati attraverso l’illecita compensazione. Tant’è che la preliminare contestazione, al capo 23, individua correttamente le comunicazioni di investimento che avevano generato il
credito d’imposta integrante il concorso nel delitto di COGNOME. Il ricorso, ancora, ignora intenzionalmente gli obblighi di verifica e controllo che gravavano su COGNOME in quanto intermediario abilitato che aveva inoltrato le comunicazioni d’investimento e sulle conversazioni intercettate che dimostrano il consapevole apporto dato da COGNOME al sistema fraudolento elaborato da COGNOME e da NOME COGNOME, soggetto con cui COGNOME interagì ripetutamente per risolvere i problemi insorti nella gestione dei crediti inesistenti utilizzati per le illec compensazioni ( pagg. 72 e segg. del decreto di sequestro).
Tale motivazione è richiamata e integrata a pag. 8 dell’ordinanza impugnata così da non consentire di configurare la violazione di legge denunciata.
4.2 Manifestamente infondata risulta anche la doglianza relativa al capo 25, dando conto sia il decreto del GIP (pag. 92) che l’ordinanza impugnata (pag. 10) che COGNOME era stato il professionista che aveva trasmesso la comunicazione di investimento per conto della società cessionaria “certificando” e “relazionando” sul brevetto la cui acquisizione aveva determinato l’insorgenza del credito d’imposta.
Tale risultanza, in disparte ogni considerazione in ordine al fatto che il decreto è stato adottato in una fase in cui le indagini non risultano ancora concluse per cui non è possibile pretendere una vera e propria imputazione, consente di disattendere la censura difensiva.
4.3 Del tutto prive di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato risultano le censure relative al capo 26, rinvenendosi già nella preliminare contestazione il ruolo svolto nella vicenda da COGNOME. Il ricorso, inoltre, liquida gli sforzi motivazionali dei giudici della cautela sostenendo che gli elementi fondanti la misura sono privi di “valenza indiziaria” senza però illustrarne le ragioni.
4.4 Le censure relative al capo 28, inoltre, ignorai) totalmente quanto esposto dai giudici di merito in ordine all’insussistenza della struttura aziendale della RAGIONE_SOCIALE che avrebbe accumulato il credito d’imposta che poi sarebbe stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE.
4.5 Anche in relazione ai restanti capi le censure difensive sono assertive quando non anche generiche, non confrontandosi con il percorso motivazionale contestato o proponendo una distorta interpretazione della preliminare rubrica volta a escludere dalla contestazione tutti gli atti prodromici che avevano permesso l’indebito risultato compensativo.
4.6 Venendo al requisito del periculunn in mora, palesemente infondato risulta l’argomento difensivo che pretende di commisurare la misura cautelare al prezzo percepito dal ricorrente per l’ausilio prestato piuttosto che al profitto prodotto dai reati che quella collaborazione aveva permesso di attuare, risultando la confisca ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000 finalizzata al completo recupero dell’imposta evasa.
Del pari non condivisibile appare l’ulteriore censura che collega il quantum sequestrabile a ciascuno degli agenti alla quota di profitto in concreto conseguita dai medesimi o, se non conosciuta, a quella risultante dalla ripartizione in parti uguali del vantaggio derivante dal reato, condividendo questo Collegio la decisione di questa Sezione, adottata il 28/10/2025, nell’ambito del proc. n. 26342/2025 RG, di cui non è ancora nota la motivazione, che ha statuito che per i reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilità di sequestrare in via diretta o per equivalente l’originario profitto del reato costituit da un risparmio di spesa incamerato all’ente, possa essere disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, per l’intero profitto, quantunque senza duplicazioni, nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, risultando la misura da riferirsi non già all’arricchimento conseguito dal singolo ma al risparmio di spesa ottenuto dall’ente nel cui interesse il reato risulta consumato.
Si tratta, all’evidenza, di questione complessa, che investe principi enunciati nella sentenza COGNOME con riferimento al profitto cd. accrescitivo sollevando il tema della loro applicabilità al profitto consistito nel risparmio di spesa, tipico de reati tributari, e alla peculiare natura della confisca regolata dall’art. 12 bis d.lg 74/2000, che imporrebbe riflessioni ben più ampie di quelle sviluppate al periodo precedente.
Tale approfondimento, tuttavia, nel caso in esame è reso superfluo dalla fondatezza del primo motivo di impugnazione che, in quanto incidente sulla sussistenza delle stesse esigenze cautelari, assume carattere preliminare e assorbente rispetto al tema del quantum dei beni sequestrabili a ciascun concorrente.
Il motivo, infatti, riprendendo l’argomento proposto con l’istanza di riesame, denuncia che il G.I.P-, prima, e il Tribunale, poi, non avevano calibrato la motivazione in ordine al periculum in mora sulla posizione di COGNOME, tant’è che il presupposto veniva configurato valorizzando il meccanismo delittuoso ideato che permetteva, tramite l’utilizzazione di società di comodo, “continui trasferimenti di denaro per celarne l’origine illecita”.
E, in effetti, la motivazione del Tribunale del riesame, in punto di esigenze cautelari, non appare correlata alla posizione del ricorrente che non mai svolto un ruolo nelle predette società di comodo né risulta aver prestato alcun contributo al trasferimento di profitti illeciti al fine di farne perdere le tracce.
L’ordinanza, pertanto, pur richiamando correttamente il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto
ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege, non ne fa buon governo incentrandosi la motivazione sul punto sul ruolo svolto dalle società di comodo e sul trasferimento dei fondi da un soggetto all’altro, argomenti che, però, non sono pertinenti alla posizione di COGNOME, rimasto estraneo alla gestione dei conti correnti della società e alla ripartizione di quanto corrisposto dalle società cessionarie dei crediti.
L’ordinanza va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale per nuova valutazione, restando assorbite nel motivo accolto le doglianze relative al limite di valore entro il quale sarebbe stata possibile l’apprensione dei beni appartenenti al ricorrente.
Venendo alla posizione di COGNOME, l’ordinanza, a fronte della specifica censura, prospettata con l’istanza di riesame, che lamentava che l’indagato si era limitato a intervenire nel contratto di cessione di ramo di azienda stipulato il 10/3/2021 dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quale rappresentante dell’amministratore della società cedente, ha desunto la consapevolezza della fittizietà dell’operazione dal ruolo di procuratore speciale svolto, senza fornire alcuna spiegazione in ordine agli elementi che costituivano le premesse del ragionamento inferenziale.
Anche in questo caso, pertanto, si è in presenza di un deficit motivazionale su un passaggio decisivo della motivazione impugnata, attinta dall’istanza del riesame, che impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuova valutazione.
Alle declaratorie di inammissibilità dei ricorsi proposti da COGNOME COGNOME COGNOME consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 per ciascuno esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, limitatamente, quanto a quest’ultimo, alla sussistenza delle esigenze cautelari, e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere competente ai sensi dell’art. 324, comma 5 c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/12/2025