Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40456 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40456 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2005/2025
NOME BORSELLINO
CC – 13/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME
COGNOME NOME, nato a Trentola Ducenta il giorno DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Napoli il giorno DATA_NASCITA
NOME, nata a Castel Volturno il giorno DATA_NASCITA
rappresentati ed assistiti AVV_NOTAIO NOME COGNOME – di fiducia
avverso lÕordinanza in data 08/07/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
letti i motivi nuovi, con lÕallegata produzione documentale, a firma AVV_NOTAIO datati 24/09/2025;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni RAGIONE_SOCIALE Procura generale, datata 23/10/2025, a firma AVV_NOTAIO.
1. Con decreto del 23 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza del pubblico ministero e disposto Ç il sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE somme di denaro illecitamente percepite dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di finanziamento agevolato per un totale di 3.953.976,60 euro accreditati sulla filiale di Napoli del RAGIONE_SOCIALE e, quindi, RAGIONE_SOCIALE somme di denaro di corrispondente valore nominale nella attuale disponibilitˆ RAGIONE_SOCIALE stessa e di COGNOME NOME e COGNOME NOME …; in via subordinata, ove ci˜ non sia possibile, il sequestro di beni e valori nella disponibilitˆ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, di importo equivalente al profitto medesimo È; era stato inoltre disposto Ç il sequestro preventivo dell’opificio industriale destinato alla trasformazione di latte e derivati per la produzione di mozzarella e latticini affini, sito nel Comune di Cancello di Arnone È. Il sequestro era stato disposto in quanto era stato ravvisato il fumus dei reati provvisoriamente contestati nei confronti di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, di falso in atto pubblico per induzione, truffa in danno di ente pubblico e realizzazione di manufatto in presenza di permessi a costruire da ritenersi illegittimi, nonchŽ il periculum in mora . Il sequestro aveva avuto ad oggetto lo stabilimento caseario sito in territorio di Cancello Arnone facente capo alla RAGIONE_SOCIALE (sequestrato in relazione alla contravvenzione di cui allÕart. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e la quota di finanziamento giˆ erogata, in favore di questa, da RAGIONE_SOCIALE.
In esecuzione di detto decreto, non essendo stati rinvenuti nella disponibilitˆ degli indagati beni corrispondenti a detto valore, il Pubblico ministero aveva esteso all’opificio di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.
Con ordinanza dellÕ8 luglio 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva giudicato legittima tale estensione ritenendo che i beni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE di capitali, non possano confondersi con i beni di RAGIONE_SOCIALE dei soci nŽ con la titolaritˆ RAGIONE_SOCIALE quote in capo a persone diverse dagli indagati (pag. 16 dellÕordinanza impugnata).
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli indagati, deducendo:
2.1. Vizi di cui allÕart. 606, comma 1, lett. b) c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen., 324 cod. proc. pen., 640 cod. pen., 640quater cod. pen., 322ter cod. pen. per il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE eccezione di incompetenza per territorio sollevata allÕudienza dellÕ8 luglio 2025.
Si deduce lÕerroneitˆ RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale che ha ritenuto che la competenza per territorio appartenga al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo il reato di corruzione consumato nel territorio rientrante nel circondario di detto Tribunale e in quanto il connesso reato di concussione ai danni di NOME COGNOME, provvisoriamente ascritto a NOME COGNOME, il più grave oggetto di iscrizione nellÕambito del procedimento, sarebbe di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stato consumato in territorio casertano.
In particolare, si contesta che tra il reato di concussione ai danni di NOME COGNOME e i reati contestati ai ricorrenti sussista alcuna connessione, trattandosi di vicende del tutto autonome tra loro, non potendo pertanto la competenza per territorio per gli altri reati essere determinata in relazione a quella del delitto di concussione.
Inoltre, si deduce che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione RAGIONE_SOCIALE promessa ovvero con la percezione dell’utilitˆ; tuttavia, ove alla promessa faccio seguito l’azione, è solo in tale ultimo momento che il reato viene a consumazione; nella fattispecie NOME COGNOME aveva dapprima accettato dai COGNOME in data 8 settembre 2023 la promessa di un’utilitˆ consistente in una gita in barca di due giorni a bordo dello yacht denominato Camilla ed aveva poi effettivamente usufruito di tale utilitˆ nelle giornate di sabato 9 domenica 10 settembre 2023, trascorrendo un fine settimana a bordo dellÕimbarcazione che aveva effettuato un viaggio dal porto di Castellammare di Stabia verso Capri, per poi fare ritorno a Castellammare di Stabia; ne consegue che il reato si sarebbe consumato nel territorio di competenza del Tribunale di Torre Annunziata o, volendo considerare che la gita in barca si era svolta anche a Capri, nel territorio del Tribunale di Napoli.
2.2. Vizi di cui allÕart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 640 cod. pen., 640quater cod. pen., 322ter cod. pen., 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen. per il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Si deduce che, con un provvedimento emesso in data 11 marzo 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto il dissequestro RAGIONE_SOCIALE quote societarie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riferibili a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, in quanto persone estranee al reato e stante lÕassenza di elementi per poter ritenere che costoro fossero RAGIONE_SOCIALE mere prestanome o RAGIONE_SOCIALE intestatarie fittizie per conto degli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Analogamente, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il dissequestro anche del caseificio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, dovendosi applicare i medesimi principi giˆ affermati dal Tribunale secondo i quali è illegittimo il
sequestro di beni che, come le quote societarie, appartengono a soggetti estranei al reato, quali sono NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.3. Vizi di cui allÕart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 640 cod. pen., 640quater cod. pen., 322ter cod. pen., 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen. per carenza grafica di motivazione in ordine alla relazione tecnica a firma dell’ingegner NOME COGNOME depositata all’udienza dell’8 luglio 2025. Si deduce che, all’udienza camerale dell’8 luglio 2025, si offriva in produzione al Tribunale un elaborato tecnico finalizzato a confutare la relazione tecnica dell’ingegnere COGNOME, la cui relazione risulta richiamata nella nota di accompagnamento all’esecuzione del sequestro predisposta dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che non è stato oggetto di alcuna valutazione.
2.4. Vizi di cui allÕart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 640 cod. pen., 640quater cod. pen., 322ter cod. pen., 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen. per carenza grafica RAGIONE_SOCIALE motivazione sul periculum in mora .
2.5. Con atto del 24 settembre 2025, sono stati depositati motivi nuovi, con allegata produzione documentale, a firma AVV_NOTAIO, con i quali si specificano e si articolano in modo più approfondito le argomentazioni poste alla base dei motivi di ricorso; in data 23 ottobre 2025 è stata presentata una memoria difensiva di replica alle conclusioni RAGIONE_SOCIALE Procura generale, a firma del medesimo difensore.
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve rilevarsi preliminarmente che, sul decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 23 dicembre 2024, a seguito di richiesta di riesame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciato con ordinanza del 15 gennaio 2025 con la quale ha confermato la sussistenza dei presupposti per lÕapplicazione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare reale sia quanto al fumus dei reati provvisoriamente contestati agli indagati di falso in atto pubblico per induzione, truffa in danno di ente pubblico e realizzazione di manufatto in presenza di permessi a costruire da ritenersi illegittimi, sia quanto al periculum in mora ; il sequestro aveva avuto ad oggetto lo stabilimento caseario sito in territorio di Cancello Arnone facente capo alla RAGIONE_SOCIALE (sequestrato in relazione alla contravvenzione di cui allÕart. 44,
comma 1, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e la quota di finanziamento giˆ erogata, in favore di questa, da RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione e questa Corte si è pronunciata con sentenza in data 14 maggio 2025, con la quale i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati rigettati (Sez. 2, n. 22329 del 14/05/2025).
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce lÕincompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è manifestamente infondato.
3.1 In proposito si osserva che il delitto di corruzione è reato a duplice schema perchŽ si perfeziona alternativamente con l’accettazione RAGIONE_SOCIALE promessa o con il ricevimento effettivo dell’utilitˆ, ma, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, che assorbe, facendogli perdere di autonomia, l’atto di accettazione RAGIONE_SOCIALE promessa, perchŽ con l’effettiva prestazione si concretizza l’attivitˆ corruttiva e si approfondisce l’offesa tipica del reato (cfr. Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 Ð 01; Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 Ð 01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, COGNOME, Rv. 234360 Ð 01).
Ne consegue che, ove alla promessa faccia seguito la consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il giudice territorialmente competente va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta la dazione (Sez. 6, n. 50078 del 28/11/2014, COGNOME, Rv. 261540 Ð 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 4105 del 01712/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269501 Ð 01).
3.2. Si osserva, inoltre, che la competenza per territorio nell’ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Detto orientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione formulata dal pubblico ministero, risulta costante nella giurisprudenza di legittimitˆ, essendo stata affermata l’esclusiva rilevanza RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE imputazioni ai fini di valutare competenza per territorio ed anche la competenza per connessione (cfr. Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050 Ð 02; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782 Ð 01; Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Paja, Rv. 236997 Ð 01).
3.3. Nella fattispecie, la contestazione formulata dal pubblico ministero fa riferimento espresso alla Çaccettazione RAGIONE_SOCIALE promessa RAGIONE_SOCIALE utilitˆ indebitaÈ, costituita dal pagamento del prezzo del noleggio dello yacht Camilla, a favore di NOME COGNOME, nella qualitˆ di membro del Consiglio RAGIONE_SOCIALE, Presidente RAGIONE_SOCIALE Commissione ambiente, energia e protezione civile, da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME (rispettivamente Presidente del consiglio di
amministrazione RAGIONE_SOCIALE e socio RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE con sede in Castel Volturno). Coerentemente, il pubblico ministero identifica il tempo del commesso reato con il momento di accettazione RAGIONE_SOCIALE promessa avvenuto in Capua lÕ8 settembre 2023 e non con quello RAGIONE_SOCIALE fruizione RAGIONE_SOCIALE utilitˆ indebita – allorchŽ NOME COGNOME insieme ai suoi familiari, l’amico imprenditore NOME COGNOME e la moglie, usufruivano dello yacht nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 – per il valore complessivo di 7.320,00 euro. Nella contestazione formulata dal pubblico ministero è, invero, anche specificato che tale accordo era Çrimasto a livello di promessaÈ poichŽ lo COGNOME, venuto a conoscenza dell’indagine, provvedeva successivamente a pagare il predetto importo.
3.4. Ne consegue che, essendo il reato di corruzione consumato in Capua, luogo dove è avvenuta lÕaccettazione dellÕofferta illecita, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la competenza per territorio sia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per le reciproche colleganze, sono inammissibili, per i motivi qui illustrati.
4.1. Il Tribunale, nellÕordinanza impugnata, ha evidenziato che il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro di beni e valori nella disponibilitˆ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME e NOME COGNOME di importo equivalente al profitto del reato e che, non essendo stati rinvenuti nella disponibilitˆ degli indagati beni corrispondenti a detto valore, il sequestro è stato esteso all’opificio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
LÕestensione del sequestro preventivo allÕopificio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stato disposto dal pubblico ministero in esecuzione del decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari che, come detto, aveva testualmente disposto: Ç il sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE somme di denaro illecitamente percepite dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di finanziamento agevolato per un totale di 3.953.976,60 euro È e Ç in via subordinata, ove ci˜ non sia possibile, il sequestro di beni e valori nella disponibilitˆ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME e COGNOME NOME, di importo equivalente al profitto medesimo È.
I ricorrenti contestano la decisione del Tribunale di non ritenere illegittima lÕestensione del sequestro allÕopificio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, secondo la prospettazione difensiva, è soggetto estraneo ai reati.
4.2. In merito, deve rilevarsi che, secondo quanto chiarito da questa Corte, le questioni che attengono alle modalitˆ di esecuzione del sequestro preventivo del tipo di quelle denunciate nel caso di specie, nel quale i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE estensione del vincolo reale a titolo di sequestro per equivalente sullÕopificio
di RAGIONE_SOCIALE – non possono essere fatte valere propriamente con una richiesta di riesame, nŽ con una istanza di dissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322bis cod. proc. pen. o ricorribili per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen., trattandosi di questioni che vanno proposte con la distinta procedura dell’incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, COGNOME NOME, Rv. 265103 Ð 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259769 Ð 01; Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, COGNOME, Rv. 250637 Ð 01). Ne consegue che, nella fattispecie, la questione concernente l’asserita illegittima estensione del vincolo reale allÕopificio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE doveva essere posta al giudice competente nelle forme dell’incidente di esecuzione, con conseguente impossibilitˆ di scrutinio diretto in questa sede del secondo motivo di ricorso.
4.3. LÕinammissibilitˆ del secondo motivo di ricorso comporta, logicamente, anche lÕinammissibilitˆ del terzo motivo.
4.3.1. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, come detto, la mancanza di motivazione dellÕordinanza impugnata in ordine alla relazione tecnica a firma dell’ingegnere NOME COGNOME, depositata all’udienza dell’8 luglio 2025, con la quale si intendeva contestare un errore nel quale sarebbe incorso l’ingegnere COGNOME, consulente del pubblico ministero, nel determinare il valore del bene sul quale estendere il sequestro del profitto del reato finalizzato alla confisca per equivalente in sequestro. Emerge, invero, dall’ordinanza impugnata che la consulenza tecnica dellÕingegnere COGNOME era stata disposta dal pubblico ministero al fine di determinare il valore economico dellÕopificio, al quale è stato esteso il sequestro.
La determinazione del valore del bene in sequestro era, invero, necessaria per garantire che tale valore non eccedesse lÕammontare del profitto del reato, nellÕambito del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, al fine di valutare la legittimitˆ dellÕestensione del vincolo reale allÕopificio di RAGIONE_SOCIALE
4.3.2. Si trattava, quindi, di una documentazione che andava prodotta nellÕambito RAGIONE_SOCIALE distinta procedura dellÕincidente di esecuzione, che Ð per le ragioni dinanzi esposte Ð doveva essere attivata dinanzi al giudice competente.
Il quarto motivo, con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza del presupposto del periculum in mora , è inammissibile.
5.1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del riesame, sul requisito del periculum in mora , si è espresso con ordinanza del 15 gennaio 2025, con la quale ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 23 dicembre 2024, rendendo una motivazione giˆ ritenuta incensurabile da questa Corte con sentenza del 14 maggio 2025 (Sez. 2, n. 22329 del 14/05/2025), con la quale sono stati rigettati i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
5.2. Sul punto si richiama il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimitˆ, secondo il quale le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell’irrevocabilitˆ che, pur non essendo parificabile all’autoritˆ di cosa giudicata, parimenti porta con sŽ il limite negativo RAGIONE_SOCIALE preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem , salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. La preclusione opera anche nei procedimenti incidentali, perchŽ altrimenti si consentirebbe, indipendentemente dalla sopravvenienza di fatti nuovi o preesistenti non conosciuti, allo stesso giudice di merito di esaminare le questioni di fatto e di diritto, giˆ decise dal giudice a lui sovraordinato in sede di impugnazione o, comunque si darebbe adito ad una nuova ed eventualmente diversa valutazione di elementi giˆ in precedenza presi in considerazione (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 195806 Ð 01; successivamente, ex multis , Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286171 Ð 01).
5.3. Nella fattispecie, la questione del periculum in mora è stata non solo dedotta con la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del 23 dicembre 2024, ma anche decisa dal Tribunale con lÕordinanza del 15 gennaio 2025; si è verificata, pertanto, la preclusione processuale derivata dal giudicato cautelare sul punto, relativamente al quale non risulta allegato alcun elemento di novitˆ, posto che, come detto, si discute unicamente dellÕestensione su un bene del vincolo reale la cui legittimitˆ è stata giˆ scrutinata.
In relazione, infine, ai motivi aggiunti di ricorso a firma AVV_NOTAIO Ð ciascuno dei quali ripropone una corrispondente censura dei motivi principali Ð va rilevata la loro inammissibilitˆ derivata.
Ed invero, lÕimprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda lÕimpugnazione principale (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, COGNOME, Rv. 210259 Ð 01; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272821 Ð 01) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, COGNOME, Rv. 260851 Ð 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 COGNOME, Rv. 242129 Ð 01), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 Ð 01).
Alla inammissibilitˆ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchŽ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilitˆ emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento RAGIONE_SOCIALE somma ritenuta equa di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Cos’ è deciso, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME