Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10077 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10077 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Villanovafranca il 29/12/1962
avverso l’ordinanza emessa il 17/06/2024 dal Tribunale di Savona;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Savona ha confermato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo, ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., del denaro – sino alla concorrenza della somma di 17.051,96 euro – corrispondente all’ammontare del profitto derivante dall’indebita percezione del reddito di cittadinanz – nella disponibilità di COGNOME NOME, indagato per i reati di cui agli artt. 316 ter pen. e 7 d. I. 28 gennaio 2019, n.4
Sono stati sequestrati 11.393 euro giacenti su conti correnti bancari.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; il tema attiene alle somme sequestrate sui conti correnti, considerate profitto del reato, e, dunque, alla qualificazione sequestro come diretto, nonostante fosse stata data la prova della provenienza lecita del denaro.
Il Tribunale avrebbe richiamato i principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza “COGNOME” e, in particolare, il carattere fungibile del denaro, il fenomeno di confusion conseguente alla “entrata” del denaro di provenienza illecita con quello lecito esistente nel patrimonio, la non necessità di un accertamento del nesso di derivazione del denaro dal reato; tali argomenti giustificherebbero il carattere sempre diretto del sequestr avente ad oggetto somme di denaro anche nel caso in cui, come quello in esame, sia fornita la prova della liceità della sua provenienza e del suo versamento sul conto dopo la commissione del reato.
Si evidenzia come uno dei due conti corrente – quello su cui sarebbe stata giacente la quasi integralità della somma sequestrata – sarebbe stato “aperto” dopo la cessazione della percezione del reddito di cittadinanza.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge; il sequestro sarebbe stato disposto in violazione del principio di insequestrabilità nei limiti di legge dei impignorabili.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i limiti di pignorabilità di cui all’a 545 cod. proc. pen. non sarebbero rilevanti in caso di sequestro impeditivo.
Il principio di cui all’art. 545 cod. proc. pen., si argomenta, avrebbe invece valenz generale e, in tal senso, si richiamano i principi affermati dalle Sezioni unite con sentenza n. 26252 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 283245, e si aggiunge che, nella specie, COGNOME avrebbe dimostrato la riconducibilità delle somme sequestrate al rapporto di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge con riguardo al principio d proporzionalità; COGNOME, per effetto del sequestri, non sarebbe in grado di pagare il canine relativo all’affitto della casa e la somma sequestrata sarebbe illegittima almeno fin all’ammontare del triplo della pensione sociale (euro 534,41) moltiplicata per le mensilità e, dunque, fino a 8.550,56.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge; il tema attiene all motivazione sul periculum in mora, essendosi limitato il Tribunale a fare riferimento alla possibilità che l’indagato possa spendere le somme in questione per esigenze della sua famiglia: un enunciato privo di evidenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato sotto molteplici profili
2. E’ fondato il primo motivo.
Come si evince dalla informazione provvisoria della decisione assunta dalle Sezioni unite all’udienza del 26/09/2024:
“La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova delle derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalle mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale”.
Dunque, diversamente dagli assunti del Tribunale, anche nel caso in cui la confisca e, ovviamente, il sequestro preventivo ad essa strumentale – abbia ad oggetto denaro, la ablazione è diretta solo quando sia acquisita la prova della derivazione del denaro dal reato; in assenza di detta prova, la confisca deve essere qualificata come per equivalente.
2. È fondato anche il secondo motivo.
Il Tribunale, richiamando Sez. 4, n. 3981 del 21/01/2021, Urso, Rv. 280481, ha ritenuto che i limiti alla pignorabilità dei beni, di cui all’art. 545 cod. proc. pen., applichino al sequestro c.d. impeditivo, di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Si tratta di una motivazione gravemente viziata
Non è innanzitutto chiaro perché, secondo il Tribunale, nella specie il sequestro sarebbe stato disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen, e perché non si tratterrebbe, invece, di un sequestro finalizzato alla confisca del profitto, come, peralt il Tribunale mostra di avere chiara consapevolezza (cfr., pag. 1 provvedimento impugnato).
Né, sotto altro profilo, il Tribunale si è confrontato con la circostanza obiettiva ch precedente giurisprudenziale richiamato è antecedente alla pronuncia delle Sezioni unite n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 secondo cui i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relativ rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca pe equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato; si tratta di una sentenza in cui le Sezioni unite non hanno mancato di rilevare come i limiti di cui all’art. 545 cod. proc. civ. sia espressione di una regola generale che deve trovare applicazione anche con riferimento all’esecuzione derivante dal sequestro preventivo in ragione della sua diretta discendenza da principi di ordine costituzionale, più volte correttamente posta in evidenza da questa stessa Corte nonché dalla Corte costituzionale.
Si tratta di una sentenza delle Sezioni unite ignorata dal Tribunale che, da una parte, senza spiegare alcunchè, ha ritenuto che nella specie si tratti di un sequestro impeditivo,
e, dall’altra, non si è confrontato con i principi affermati dalle Sezioni unite della C di cassazione.
2.3. Anche il terzo motivo è fondato non avendo il Tribunale motivato alcunchè sulla necessità che il sequestro si conforme al principio di proporzionalità.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata; il Tribunale applicherà i principi indicati e verificherà se e in che limiti sia legittimo il seq preventivo disposto nei riguardi del ricorrente
Il quarto motivo è assorbito.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Savona, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024
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