Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36190 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ISEO il DATA_NASCITA in proprio e quale rappresentante legale delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Milano in funzione di giudice dell’appello cautelare, con l’ordinanza censurata in questa sede, ha rigettato l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 6 dicembre 2023, che aveva a sua volta rigettato le istanze di restituzione dei beni sequestrati (immobili, quote societarie e somme giacenti su conti correnti intestati alle stesse società) proposte da COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, terzi estranei e titolari formali dei beni in sequestro.
I beni erano stati sottoposti a sequestro per equivalente, finalizzato alla confisca ex artt. 640 quater e 648 quater cod. pen., perché ritenuti nella disponibilità del coniuge della Mo,ntanari, giudicato e condannato in primo grado per fatti di bancarotta, truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio.
E’ stato proposto ricorso, con unico atto e con comuni motivi, nell’interesse delle ricorrenti, deducendo con il primo motivo la violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame valutato la sussistenza del presupposto del sequestro, e della successiva confisca, facendo riferimento ad un dato – la sproporzione dei redditi della COGNOME rispetto al valore dei beni immobili e delle quote societarie – del tutto incongruo e estraneo alla figura del disposto sequestro, attenendo al differente presupposto del sequestro finalizzato alla confisca c.d. allargata.
2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, con riguardo alla determinazione della misura del profitto dei reati contestati all’imputato e quindi all’individuazione dei beni oggetto del sequestro di valore adeguato e proporzionale a tale misura.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per la mancanza di motivazione in ordine all’applicabilità del principio solidaristico nell’ipotesi sequestro per equivalente finalizzato alla confisca.
Con memoria depositata la difesa ha contestato il dato della disponibilità dei beni sequestrati in capo all’imputato.
In data 28 giugno 2024 il difensore delle ricorrenti ha fatto pervenire dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze proclamata per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2024 dagli organismi di categoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente dato atto che la difesa delle ricorrenti, pur avendo richiesto la trattazione del ricorso con le forme stabilite dall’art. 127 cod. pro pen., non è comparsa all’odierna udienza; né può essere presa in considerazione la dichiarazione di adesione all’astensione collettiva degli avvocati proclamata dagli organismi di categoria, in quanto è stato più volte affermato che ai sensi dell’art. 4 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati” (adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007), l’astensione non può riguardare le udienze penali “afferenti misure cautelari”, tra cui sono compresi anche i provvedimenti cautelari reali, in quanto l’esigenza di cui all’art. 321 cod. proc. pen. condivide con quella personale la medesima finalità preventiva (Sez. 3, n. 38852 del 04/12/2017, dep. 2018, Lombardo, Rv. 273702 – 01; Sez. 2, n. 50339 del 03/12/2015, COGNOME, Rv. 265527 – 01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256444 – 01).
Il primo motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha considerato gl elementi per affermare la disponibilità dei beni, di proprietà delle ricorre parte dell’imputato (profilo evidenziato anche con la memoria difensiv elencando una serie di dati acquisiti nelle indagini e poi aggiungendo, ulteriore dato logico, la sproporzione tra le capacità finanziarie della Mont il valore di quei beni, sintomo dell’acquisto operato attraverso risorse estr suo patrimonio. La motivazione così articolata è corretta e non incorre in al violazione di legge, unico motivo per il quale è consentito il ricorso in s legittimità avverso i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle misure caut reali.
2.1. Il secondo ed il terzo motivo, così come formulati, risultano non conse se proposti dal terzo interessato; costui, infatti, secondo un orient costante, ove affermi di avere diritto alla restituzione delle cose ogg sequestro preventivo, non può contestare l’esistenza dei presupposti della mi cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponi del bene sequestrato (Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286439 01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276700 – 01), oltre l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez. 42037 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268070 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna d parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’a c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammis emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento de somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuna a favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Ca delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigli GLYPH Estensore
Presidente