Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10422 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10422 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto PG NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il proposto ricorso
Uditi i difensori del ricorrente avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA e avvocato COGNOME NOME del foro di LECCE, che, illustratine i motivi, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
l.. Con ordinanza del 17/9/2021, il Tribunale del Riesame di Brindisi confermava il decreto emesso il 3/8/2021 dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, con il quale, per quanto in questa sede rileva, era stato disposto nei confronti di NOME COGNOME il sequestro preventivo, in via diretta e anche per equivalente, di beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di 717.841 euro, importo corrispondente alla somma dei profitti conseguiti sia attraverso la realizzazione di due episodi del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestati ai capi A e C, sia mediante la realizzazione di due episodi del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi G e H.
Si addebita in particolare al ricorrente di avere, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE fornitrice “RAGIONE_SOCIALE“, concorso nell’adopera re artifici e raggiri per trarre in inganno la Regione Puglia e l’RAGIONE_SOCIALE al fine ottenere la liquidazione di contributi pubblici previsti nell’ambito del Piano di s luppo regionale della Puglia relativo agli anni 2007-2013, così ottenendo l’erogazione, in favore della “RAGIONE_SOCIALE“, RAGIONE_SOCIALE destinataria di false fatture, di due finanziamenti che, avuto riguardo ai fondi ricevuti ai costi realmente sostenuti, generavano un ingiusto profitto pari rispettivamente a 100.000 euro (capo A) e a 425.000 euro (capo C), risultando le truffe commesse fino al 20 aprile 2016 (capo A) e fino al 5 dicembre 2016 (capo C), date in cui avevano avuto luogo le ultime erogazioni dei finanziamenti.
NOME è inoltre accusato di avere indicato, nelle dichiarazioni IVA della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” relative agli anni 2016 (capo G) e 2017 (capo H), elementi passivi fittizi per un importo complessivo pari a 363.000 euro (capo G) e a 59.800 euro (capo H), contabilizzando costi mai sostenuti.
1.2. Avverso la prima ordinanza del Tribunale pugliese, il COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ebbe a proporre un primo ricorso per cassazione, e la Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità, con la sentenza 20254/22 del 10/2/2022 l’ha annullata con rinvio.
Il giudice di legittimità ha ritenuto meritevoli di accoglimento il terzo e quarto motivo, che ha trattato unitariamente. Ha ricordato che, con l’istanza di riesame, al punto 3, la Difesa ha evidenziato che l’unico beneficiario delle condotte di truffa aggravata di cui ai capi AeCè la RAGIONE_SOCIALE, destinatario esclusivo dei vantaggi economici connessi ai reati, osservando che tale RAGIONE_SOCIALE dispone, come documentato, di un patrimonio netto contabile pari a 2.902.219 euro, sufficiente a garantire idonea copertura rispetto ai danni cagionati dalle condotte illecite, per cui, stante la capienza della RAGIONE_SOCIALE, non potev ritenersi legittima, perché assolutamente sproporzionata, l’aggressione del pa-
trimonio di NOME. Nel richiamare la relazione del consulente tecnico di parte, dr. COGNOME, la difesa contestava poi la quantificazione del profitto dei reat di cui ai capi A, C, G e H, osservando che il profitto confiscabile a NOME doveva rideterminarsi, al più, nel minore importo di 374.562,49 euro, scaturente dalla somma tra il profitto della truffa (262.500 euro) e quello delle imposte evase (112.062 euro).
La sentenza 20254/22 ha ritenuto che con tali censure il tribunale del riesame, con la precedente ordinanza, non si fosse adeguatamente confrontato. Ciò perché, pur dando atto del deposito e del contenuto della consulenza tecnica, i giudici dell’impugnazione cautelare avevano sottolineato che le contestazioni ai criteri di computo del profitto non potevano trovare ingresso nel giudizio svolto dinanzi al Tribunale, stante l’assenza di poteri istruttori del giudice della cautel Rispetto al tema della sufficiente capienza del patrimonio societario, invece, la precedente sentenza di legittimità ha ritenuto non si rinvenirsi nel provvedimento impugnato alcuna risposta all’eccezione difensiva.
Ebbene, in ordine al primo aspetto, il precedente giudice di legittimità ebbe a ritenere che, pur essendo corretta l’affermazione del Tribunale brindisino circa l’indisponibilità di poteri istruttori, tuttavia non apparisse per ciò solo gi ficabile il silenzio argomentativo dell’ordinanza gravata rispetto alle deduzioni di fensive, dovendosi richiamare il principio elaborato da. Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Rv. 276272, secondo cui, in sede di riesame avverso il decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, fatti salvi i casi di manifes sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio e il “quantum” del profitto del reato indicato nella richiesta al giudice per le indagin preliminari della pubblica accusa, il Tribunale non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, essendo nuto tuttavia a valutare il contenuto dell’eventuale consulenza tecnica presentata dalla parte ricorrente. Da ciò consegue che i giudici del riesame, pur senza attivare verifiche tecniche autonome, avrebbero dovuto comunque confrontarsi con i rilievi contenuti nella memoria del COGNOME. COGNOME, quantomeno al fine di valutarne l’eventuale idoneità a destrutturare la diversa prospettiva insita nella ricostruzio ne accusatoria.
Quanto invece all’ulteriore questione della contestuale applicazione della confisca sia nei confronti della persona giuridica beneficiaria delle condotte illeci te che della persona fisica che a tali condotte risulta aver cooperato, il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, era stato chiamato a confrontarsi con la relativa deduzione difensiva, tenendo conto dei canoni ermeneutici tracciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648, ricorrente COGNOME e ribaditi di recente (Sez. 2, n. 42411 del 17/06/2021, Rv.
282132), nella parte in cui è stato affermato che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è legittimo il provvedimento cautelare che incide contemporaneamente, in via diretta, sui beni della RAGIONE_SOCIALE che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente, sui beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il reperimento dei beni dell’ente non sia possibile al momento della richiesta e dell’adozione della misura, verifica questa che non risultava essere stata compiuta nella precedente ordinanza, nonostante l’espressa sollecitazione difensiva in tal senso.
Alla stregua delle considerazioni svolte e nei limiti esposti, la precedente ordinanza era stata, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Il precedente giudice di legittimità, invece, aveva ritenuto non meritevoli di accoglimento i primi due motivi di ricorso (con il primo, la difesa aveva censurato la risposta del Tribunale all’eccezione difensiva di nullità del decreto di s questro preventivo per violazione del diritto di difesa, per assoluta incertezza del fatto contestato, evidenziando che l’indagato non era stato adeguatamente informato circa il tenore delle accuse a suo carico; con il secondo la difesa aveva censurato la valutazione indiziaria dei reati di cui agli art. 640 bis cod. pen. e 2 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, rilevando che gli addebiti provvisori erano fondati su una mera presunzione smentita dalle evidenze processuali, non essendosi considerato che i requisiti per beneficiare dei fondi erogati erano così stringenti e spe cifici da non lasciare margini di manovra ai partecipanti ai bandi pubblici).
1.3. Nelle more dell’intervenuto annullamento e prima del giudizio in sede di rinvio, come ricorda il provvedimento oggi impugnato, e precisamente dopo il deposito (in data 23/9/2021) dell’ordinanza dei Tribunale del Riesame del 17.09.2021, il pubblico ministero, ritenendo che alcune osservazioni contenute nella consulenza tecnica di parte a firma del commercialista NOME COGNOME (allegata alla richiesta di riesame avanzata dalla difesa del COGNOME) fossero fondate e meritevoli di approfondimento, delegava la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già in data 9/12/2021, per compiere un approfondimento istruttorio.
La RAGIONE_SOCIALE trasmetteva in risposta le note del 17/1/2022, del 25/1/2022 e del 21/2/2022 all’esito delle quali il pubblico ministero inoltrava a Giudice per le indagini preliminari, una prima richiesta di revoca parziale (datata 21/2/2022) del sequestro preventivo per riduzione del profitto confiscabile.
Seguiva un decreto del G.I.P. datato 1/3/2022 di accoglimento della richiesta del p.m. e di riduzione dell’importo di valore del sequestro per equivalente, ma il pubblico ministero non dava esecuzione a quel decreto di riduzione del sequestro preventivo perché vi era stato un errore di calcolo nella determinazione del profitto confiscabile di cui ai capi g) ed h) e per la presenza di un refu
nella parte motiva del decreto del G.I.P. che faceva riferimento ai fatti di altr procedimento penale.
Lo stesso pubblico ministero, quindi, in data 18/3/2022, depositava una nuova (seconda) richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo per riduzione del profitto confiscabile come rideterminato in relazione ai capi g) ed h). Il capo g) veniva anche modificato per tenere conto della diversa quantificazione del profitto.
Nel frattempo, essendo state depositate il 25/5/2022 le motivazioni con cui la Terza Sezione di questa Corte di legittimità aveva annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame, il pubblico ministero, ritenendo corretti i rilie vi critici della difesa, procedeva ad un ricalcolo del profitto dei reati di cui ai a) e c) e in data 4/7/2022, trasmetteva al G.LP. una (terza) richiesta di revoca parziale del sequestro per riduzione del profitto confiscabile (che sostituiva la precedente, che doveva intendersi revocata, non essendo ancora pervenuta una decisione).
Su tale nuova ed ultima (la terza) richiesta del pubblico ministero di revoca parziale del sequestro preventivo, il Giudice per le indagini preliminari ha provveduto con decreto in data 6/7/2022, accogliendo integralmente la richiesta, ha rideterminato e ridotto l’importo del profitto confiscabile tanto per i re di truffa (di cui ai capi a) e c)) quanto per il reato di dichiarazione fraudolent cui al capo g).
1.4. Come ricorda il provvedimento impugnato, sulla base di tale novum, l’istanza di riesame della difesa di NOME, con riferimento alla questione della determinazione del profitto confiscabile e sequestrabile diveniva ormai priva di attualità, tanto è vero che lo stesso difensore, nel corso dell’udienza carnerale in sede di rinvio, ha rappresentato di insistere solo sull’ulteriore motivo ricorso inerente l’illegittimità del sequestro emesso ed eseguito nei confronti del NOME, per equivalente, stante la sicura capienza del patrimonio de “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE a “coprire” la somma sequestrabile quale profitto del reato, come emergeva anche dal bilancio di tale RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla data di chiusura esercizio del 31 ottobre 2021.
Si tratta della questione (motivo di riesame) di ingiustificata aggressione al patrimonio personale di NOME (semplice concorrente nel reato) a fronte della ritenuta capienza del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) beneficiaria delle indebite erogazioni dei reati di cui ai cavi M e O, che era stat una delle due ritenute fondate e su cui la precedente sentenza di legittimità aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame del 17.09.2021 in accoglimento del quarto motivo di ricorso per cassazione proposta dalla difesa del COGNOME.
1.6. Pronunciando in sede di rinvio, con ordinanza del 15/7/2022, il Tribunale del Riesame di Brindisi ha nuovamente rigettato la richiesta di riesame reale avanzata da NOME NOME e per l’effetto ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di quel Tribunale il 3/8/2021 come modificato con decreto emesso dal medesimo ufficio il 6/7/2022.
Ricorre nuovamente, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen..
Con un primo motivo il ricorrente lamenta nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 627 e 324 cod. proc. pen., 322ter, 640bis, 640 quater cod. pen.
Il ricorrente rivolge anche alla nuova ordinanza del giudice del gravame della cautela la doglianza di non avere affrontato compiutamente le questioni sottoposte con l’istanza di riesame.
Dopo avere ricordato quanto statuito da Sez. 3 n. 20254/2022 in relazione al terzo e al quarto motivo del precedente ricorso per cassazione, ritenuti fondati, il ricorrente conferma che, come emerge dal testo dell’ordinanza impugnata, emessa dal giudice del rinvio, nelle more, su richiesta del PM, rivolta al AVV_NOTAIO e da questi accolta, si è proceduto ad operare la riduzione del quantum sequestrabile, riportandolo nel recinto della proporzionalità e legittimità, di talc deve ritenersi anticipatamente rispettato il dictum della Corte Suprema, relativamente al quarto motivo di ricorso.
Dunque, concorda il ricorrente che occorrerà verificare solo se il giudice del rinvio abbia operato secondo il dictum della Corte di legittimità del 10 febbraio 2022, in relazione al terzo motivo di doglianza, attinente alla fondamentale questione, che è quella della possibilità di chiedere e di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in via diretta su beni dive dal denaro a carico della RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro canto, di risolvere la quaestio juris riguardante il profitto effettivamente realizzato -nella vicenda- dalla persona giuridica.
Ricorda il ricorrente che la precedente sentenza di legittimità aveva invitato il giudice del rinvio, da un lato, a tenere da conto le deduzioni riportate dal difesa tecnica (consulenza dr. COGNOME in atti) e dall’altro a confrontarsi con le stesse, in ottemperanza “ai canoni ermeneutici tracciati dalle Sezioni Unite… .. con la sentenza n. 10561 del 3010112014, Rv. 258648, ricorrente COGNOME e ribaditi di recente (Sez. 2, n. 42411 del 1710612021, Rv. 282132), nella parte in cui è stato affermato che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è
legittimo il provvedimento cautelare che incide contemporaneamente, in via diretta, sui beni della RAGIONE_SOCIALE che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente, sui beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il reperimento dei beni dell’ente non sia possibile al momento della richiesta e dell’adozione della misura, verifica questa che si sostiene non essere stata compiuta nel caso di specie, nonostante l’espressa sollecitazione difensiva in tal senso.
Per il ricorrente il giudice del procedimento rescissorio non si è uniformato al sopra enunciato principio di diritto, incorrendo nella violazione del disposto degli artt.627, 321, e 322 ter cod. proc. pen. e dell’art. 640 quater cod. pen.
Ricordato che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, si sottolinea che, nella specie, la precedente sentenza di legittimità non solo ha evidenziato la totale mancata risposta su un punto fondamentale devoluto all’esame del tribunale brindisino, ma ha statuito in diritto. Sicché il giudice di rinvio, pur conservando libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, era tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (il richiamo è a Sez. 2 n. 45863/2019, fattispecie nella quale la Corte ha nuovamente annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che, pur a seguito di precedente annullamento con rinvio, aveva considerato superflui gli accertamenti specifici demandati dal giudice di legittimità, da espletare al fine di risolvere il quesito relativo alla qualifica rivestita dall’ind rispetto ad un’imputazione provvisoria per corruzione).
Ricorda il ricorrente che nella sentenza di annullamento n.20254/2022 è stato affermato a chiare lettere il principio di sussidiarietà in tema di sequestr preventivo finalizzato alla confisca, con ciò intendendosi la legittimità della pr maria aggressione dei beni della RAGIONE_SOCIALE e solo ove non reperiti o reperibili, la misura cautelare, contemporaneamente, potrà essere indirizzata, per equivalente, sui beni delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
Tuttavia- prosegue il ricorso- nonostante la difesa del ricorrente abbia segnalato e documentato l’esistenza di un patrimonio netto capiente della RAGIONE_SOCIALE, unico soggetto che ha tratto vantaggi dalla perpetrazione delle truffe aggravate (come emerge anche dalla produzione, nel giudizio di rinvio, del bilancio per l’anno 2021) ancora una volta non sarebbe stata compiuta alcuna effettiva verifica da parte del giudice procedente, anche solo allo stato degli atti, per come previsto dal giudice di Legittimità, nella sentenza della Sez. 2 n. 42411/2021, citata nel provvedimento di annullamento con rinvio.
Ricorda il ricorrente che, sin dalle prime battute del procedimento penale, l’interessato, per il tramite della propria difesa e di apposita consulenza tecnica di parte, ha apportato specifici dati dimostrativi della sequestrabilità diretta capo alla persona giuridica, tali da evitare la vanificazione di ogni esigenza di cautela.
Il ricorrente ripercorre le argomentazioni del Tribunale del Riesame di Brindisi per approdare alla statuizione che qui si censura nella parte in cui ritiene non aggredibili i due impianti (vinicolo ed oleario) creati dalla RAGIONE_SOCIALE e “per i quali” si sono poste in essere le truffe aggravate (fol.13-15).
Rileva il ricorrente che per il giudice a quo non si può decidere in virtù del principio che nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza anche indiretta o mediata dell’attività criminosa. Ed invero, si sostiene nell’impugnata ordinanza che, con riferimento ai reati di truffa aggravata, il profitto è stato determinato con riferimento ai fondi erogati e non dovuti, proprio in quanto correlati alla sovrafatturazione, laddove gli impianti sono stati ammodernati e realizzati con contributi pubblici ricevuti dalla regione e non valutati ai fini della determinazione del profitto perché destinati a coprire costi effettivamente sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Per meglio chiarire il punto di vista della difesa, il ricorrente riporta passaggio motivazionale di una recente sentenza di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n.6391/2021) secondo cui: ‘… la confisca “diretta” si dirige “in prima battuta” verso i beni che presentano una derivazione causale dal reato e che dunque vengono appresi ovunque si trovino anche se detenuti o posseduti o acquisiti da terzi, se non estranei al reato. Quindi è preminente la componente dell’oggetto” della confisca, mentre rimane in secondo piano quella del “soggetto” che viene privato del bene (persona fisica o giuridica, non necessariamente sottoposta a procedimento penale), salvo che si tratti di persona estranea al reato. La confisca di valore viene in rilievo solo in via subordinata, quando la confi sca diretta non sia possibile. Essa riguarda beni di provenienza lecita, non connessi al reato, che sono sottoposti a vincolo solo per il controvalore dei beni causalmente collegati al reato che, per varie ragioni, non sono escutibili. Quindi è prevalente la componente “soggettiva”, nel senso che la confisca si rivolge al patrimonio dell’indagato, imputato, condannato, mentre l’oggetto rimane in secondo piano, perché assume rilievo solo come “tantundem “. In questo senso deve essere interpretato e inteso il “principio di sussidiarietà” (…) tenendo present che l’impossibilità del reperimento dei beni può essere transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non
essendo necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni (cfr. per tutte Sez. U, n. 10561 del 3010112014, COGNOME, Rv. 258648)”.
Per il ricorrente, allora, occorre intendersi su quali siano i beni della RAGIONE_SOCIALE che presentano una derivazione causale dal reato e che dunque vengono appresi ovunque si trovino anche se detenuti o posseduti o acquisiti da terzi, se non estranei al reato. In altre parole: cosa si intende per profitto, tenuto con to di quanto sostenuto in dottrina e in giurisprudenza sul tema precipuo, atteso che l’attenzione del giudice si incentra su tale profilo della vicenda, affermando contrariamente alla tesi difensiva- che gli impianti non sono profitto (diretto) de reati posti in essere dall’Amministratore della RAGIONE_SOCIALE?
Il profitto -prosegue il ricorso- è generalmente l’utile ottenuto in seguit alla commissione del reato, ossia il vantaggio di natura economica, il beneficio di tipo patrimoniale di diretta derivazione causale dall’attività del reo. E, per il co binato disposto cui agli artt.640 quater e 322 ter cod. pen., sono oggetto di confisca i beni che costituiscono profitto e prodotto del reato: gli stessi beni posson essere sottoposti alla cautela reale.
Nel caso in esame, diversamente da quanto si opina nel provvedimento impugnato, la difesa ribadisce che nel patrimonio netto della RAGIONE_SOCIALE ci sono i due stabilimenti realizzati con i contributi regionali, e tali beni sono “profitt retto del reato di truffa”.
Viene ricordato, a tal punto, che per la giurisprudenza di legittimità il profitto del reato è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo, della situazione patrimoniale del beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica.
Sul tema, si contrappongono due indirizzi interpretativi: uno restrittivo, che ha affermato la necessità di una stretta affinità del bene con l’oggetto del reato, considerando irrilevante ogni altro legame di derivazione meramente indiretto e mediato, ed uno più estensivo, che considera profitto del reato anche i beni acquisiti con l’impiego dell’immediato profitto dell’illecito.
Applicando siffatte coordinate esegetiche nel caso al nostro esame si perverrebbe per il ricorrente ad una conclusione opposta a quella patrocinata nella gravata ordinanza, con salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti del ricorrente.
Si rammenta in ricorso che le Sezioni Unite, hanno precisato che, ai fini dell’applicabilità della confisca, nel concetto di profitto del reato vanno compres non soltanto i beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stes realizza come effetto mediato ed indiretto dell’attività criminosa, attraverso la
trasformazione o l’investimento dei primi; cosicché, sono confiscabili, ai sensi dell’art. 322-ter (e anche dell’art.240), non solo il denaro o l’utilità direttame ricevuta dall’agente in conseguenza dell’illecito commesso, ma anche i beni che, con certezza, risultino essere stati ottenuti dal reo attraverso la trasformazione o l’investimento dei primi (il richiamo è a SS.UU. n. 10280/2008, dove si specifica, inoltre, che costituiscono profitto il denaro o le altre utilità ricevute dal conces re in conseguenza della sua attività di costrizione o induzione).
Così, ad esempio, la confisca di un immobile acquistato dal reo con il denaro ottenuto dalla realizzazione del reato non è per equivalente, ma in forma specifica, posto che, come sopra detto, qualsiasi trasformazione che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso deve essere considerata profitto del reato quando sia collegata alla commissione del reato medesimo ed al profitto immediato – il denaro – concretamente conseguito.
In conclusione, il ricorrente ribadisce che è profitto confiscabile, non solo quello immediato, ossia quello direttamente derivante dall’attività criminosa, ma anche quello mediato o indiretto, cioè risultante dalla trasformazione del primo; e ciò perché le utili trasformazioni dell’immediato prodotto del reato e gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa non possono impedire che al reo venga sottratto ciò che ha costituito il preciso obiettivo perseguito dal suo di segno criminoso (S.U., n. 10280/2008).
Ciò posto, per il ricorrente può fondatamente sostenersi che gli argomenti sfruttati dai giudici a quibus per contrapporsi alla tesi privilegiata dalla difesa si spunterebbero di fronte ai rilievi ed ai principi di diritto innanzi richiamati.
Il che renderebbe evidente l’errore di diritto cui non è riuscito a sottrarsi giudice della cautela nel considerare diretta solo la confisca del denaro e, quindi, diretto il sequestro preventivo del denaro, negando natura di profitto diretto ai due stabilimenti (vinicolo ed oleario), così violando anche il principio di diritto vente di sussidarietà, giungendo ad aggredire ingiustificatamente i beni del ricorrente (mobili ed immobili) per equivalente.
Si aggiunge in ricorso che in tale fase deve essere prioritariamente tentata l’apprensione del profitto del reato a carico della persona – fisica o giuridic che ne ha beneficiato, e che, solo in caso di incapienza di tale soggetto, può essere aggredito, con la confisca per equivalente, il patrimonio dell’autore o degli autori del reato. E in fase cautelare non può calcolarsi l’importo del finanziamento illegittimamente conseguito che costituisce il profitto del reato, né affermarsi valore del bene ed i costi sopportati dalla RAGIONE_SOCIALE e da detrarre legittimamente, perché ciò potrebbe avvenire a seguito di una perizia tecnica, non eseguibile in tale fase procedimentale.
Per il ricorrente non è revocabile in dubbio, come ammette il Tribunale di Brindisi, nelle vesti di giudice del rinvio, che l’unico percettore del profitto si RAGIONE_SOCIALE; che la persona giuridica è oltremodo capiente con il patrimonio netto che comprende i due stabilimenti; che la Suprema Corte ha fatto riferimento ai beni della RAGIONE_SOCIALE -tutti quelli che compongono il patrimonio netto della RAGIONE_SOCIALE che è destinato a garantire i creditori- e non solo al denaro dell’ente giuridico.
Orbene, sarebbe evidente che il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, in cui sono compresi anche gli stabilimenti (quello vinicolo e quello oleario su cui sono stati eseguiti gli interventi con i contributi regionali), non è stato ancora una vol preso in considerazione dal Tribunale del Riesame di Brindisi, secondo l’erroneo convincimento che il profitto del reato della RAGIONE_SOCIALE da sottoporre a cautela fosse solo il denaro, quando il vantaggio conseguito dalla persona giuridica sono gli stabilimenti.
Si ribadisce che l’illegittimità del sequestro per equivalente nei confronti di COGNOME in relazione ai capi A) e C) riguardanti due fattispecie di cui all’art.640 bis c.p. sarebbe indiscutibile, attesa la palese e dimostrata capienza del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE.
Ne discenderebbe, dunque, l’errata applicazione del cd principio solidaristico, che implica l’applicazione del sequestro e della confisca per equivalente anche nei confronti dell’ente e non solo degli indagati.
Nel caso in esame, secondo la tesi su cui insiste il ricorso, al momento dell’adozione della misura cautelare vi erano i beni della RAGIONE_SOCIALE da aggredire, ma sugli stessi non è stato operato alcun intervento.
Chiede pertanto che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
Il P.G. presso questa Corte Suprema il 19/1/2003 ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, conclusioni che ha confermato in sede di discussione orale.
In data 20/1/2023 è stata depositata memoria a firma del ricorrente AVV_NOTAIO e del codifensore AVV_NOTAIO che, ribadendo i motivi del ricorso (e, in particolare con riferimento al reato di truffa aggravata di cui ai c A) e C) che sarebbe indubbio che l’unico beneficiario delle operazioni contestate sia la RAGIONE_SOCIALE, autore diretto dei delitti, nonché unico destinatario dei vantaggi economici connessi agli stessi e come RAGIONE_SOCIALE disponga di un patrimonio netto contabile pari ad euro 2.902.219, lo stesso appare sufficiente a garantire idonea copertura rispetto ai danni cagionati dalle
asserite condotte delittuose che dovessero ritenersi confermate) hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, l’art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanza in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296).
E’ stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all’affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è inve-
ce necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di “fumus”.
3. Nel caso in esame, si è senz’altro al di fuori di tali ipotesi.
Va ricordato che, alla luce del tortuoso iter procedimentale ricordato in premessa, è pacifico che il thema decidendi del giudice del rinvio si sia ridotto a dover valutare se il giudice del rinvio abbia operato secondo il dictum della Corte di legittimità del 10 febbraio 2022, in relazione al terzo motivo di doglianza, att nente alla fondamentale questione, che è quella della possibilità di chiedere e di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato i via diretta su beni diversi dal denaro a carico della RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro canto, risolvere la quaestio juris riguardante il profitto effettivamente realizzato -nel vicenda dalla persona giuridica.
Il ricorrente, infatti, insiste sull’illegittimità del sequestro emesso ed es guito nei confronti del COGNOME, per equivalente, stante la sicura capienza del patrimonio de “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE a “coprire” la somma sequestra-bile quale profitto del reato, come emergeva anche dal bilancio di tale RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla data di chiusura esercizio del 31 ottobre 2021.
Si tratta della questione (motivo di riesame) di ingiustificata aggressione al patrimonio personale di NOME (semplice concorrente nel reato) a fronte della ritenuta capienza del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) beneficiaria delle indebite erogazioni dei reati in contestazione.
Ebbene, detto dei limiti del sindacato di legittimità limitato alla sol violazione di legge, non pare sussistere la lamentata violazione ed erronea applicazione delle norme di legge di cui al combinato disposto degli artt. 627 e 324 c.p.p.; 322 ter, 640 bis, 640 quater cod. pen.
Il COGNOME sostiene che non sarebbe stata compiuta alcuna verifica da parte del giudice procedente, nonostante la difesa avesse segnalato e documentato l’esistenza di un patrimonio netto capiente della RAGIONE_SOCIALE (soggetto che ha tratto vantaggi dalla perpetrazione delle truffe aggravate).
In particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente il giudice della cautela avrebbe illegittimamente negato la natura di profitto diretto ai due stabili menti societari (vinicolo ed oleario), determinando così un’aggressione ingiustificata ed illegittima dei suoi beni (mobili ed immobili) per equivalente.
Tale doglianza difensiva, seppur articolata, appare infondata, laddove, per contro, priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto appare la motivazione del giudice del rinvio che -attenendosi a quanto indicato dal precedente giudice di legittimità in fase rescindente- ha motivato in ordine al sequestro per equiva-
lente, che ha attinto il denaro rinvenuto sui conti correnti bancari ed i beni im mobili di proprietà e nella disponibilità del COGNOME.
Il tribunale pugliese ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente laddove ha dato atto che ogni altro bene immobile o mobile della persona giuridica RAGIONE_SOCIALE diverso dal denaro non avrebbe potuto costituire profitto diretto dei reati e che l’eventuale apprensione avrebbe comportato un’estensione inammissibile (nei confronti della persona giuridica) del sequestro per equivalente ai profitti dei reati.
Corretto appare il rilievo che la misura di cui all’art. 640 quater cod. pen. esplica la sua efficacia sanzionatoria solo nei confronti delle persone fisiche dei soggetti autori o coautori del reato e non nei confronti della persona giuridica (salvo il caso di contestazione dell’illecito, ai sensi del Decreto legislat 231/2001) e la constatata impossibilità di ritenere che gli impianti della RAGIONE_SOCIALE, ammodernati, siano profitto diretto del reato, in quanto tali impianti sono stati ammodernati e migliorati con i contributi pubblici ricevuti dalla Regione e non valutati ai fini della determinazione del profitto (po ché destinati a coprire dei costi che effettivamente sono stati sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE).
5. L’ordinanza impugnata, inoltre, opera un buon governo dei principi più volte affermati da questa Corte di legittimità e, in particolare, di quello second cui, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni” (Sez. Un. n. 10561/2014 Rv. 258646).
Nel caso in esame, infatti, è pacifico che la RAGIONE_SOCIALE non fosse un mero paravento dietro al quale l’odierno ricorrente ha agito: pertanto, è stata data piena applicazione ai predetti principi delle Sezioni Unite della Cassazione e ribaditi anche nella sentenza di annullamento de quo di codesta Corte, in cui viene espressamente rilevato che “in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è legittimo il provvedimento cautelare che incide contemporaneamente in via diretta, sui beni della RAGIONE_SOCIALE che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente sui beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il reperimento dei beni dell’ente non sia possibile al momento della richiesta e dell’adozione della misura” (canone ermeneutico sancito dalle Sezioni Unite, COGNOME, con la sentenza n. 15061 del 30.01.2014, Rv. 258648 e, come ricorda il provvedimento impugnato
e la stessa sentenza rescindente ribaditi di recente da Sez. 2, n. 42411 del 1710612021, Rv. 282132)
Come ricorda il tribunale pugliese a pag. 7 dell’ordinanza impugnata, le Sezioni Unite hanno anche precisato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.» (cfr. Sez. Un., n. 42415 del 27/5/2021 – Rv. 282037 – 01).
Corretta è anche l’affermazione che, versandosi in materia di misura cautelare reale, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato, giacché, durante il tempo necessario per l’ spletamento ditale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela.
Infatti, quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia possibile o meno la confisc dei beni che costituiscono il prezzo od il profitto di reato, previa loro certa indi duazione.
È perciò legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito anche quando l’impossibilità del l ro reperimento sia anche soltanto transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura. (Sez. 2, n. 2823 del 10/12/2008, dep. 2009, Schiattarella, Rv. 242653).
6. Sulla base di tali considerazioni, come correttamente sì legge a pag. 11 del provvedimento impugnato, il sequestro preventivo deve riguardare: 1) sequestro diretto del denaro dell’ente; 2) sequestro per equivalente di beni dell’ente solo se sia mero paravento dietro al quale il reo agisca (prova che non sussiste nel caso che ci occupa); 3) sequestro diretto del denaro del rappresentante legale o del concorrente nel reato (per gli importi non rivenuti nella disponibilit dell’ente e fino al raggiungimento della somma che costituisce il profitto del reato); 4) sequestro per equivalente di beni del rappresentante legale dell’ente o del concorrente nel reato (per un valore corrispondente agli importi non rinvenuti nella disponibilità dell’ente e del rappresentante legale e fino al raggiungimento della somma che costituisce il profitto del reato).
Ebbene, pacifico è che nel caso in esame non sia contestato alla “RAGIONE_SOCIALE” l’illecito amministrativo ai sensi del Divo 231/2001
che avrebbe consentito il sequestro e la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 19 del D.Ivo. 231/2001; responsabilità amministrativa dell’ente che ha presupposti diversi rispetto alla mera commissione del reato presupposto.
I giudici brindisini ricordano che nell’ordine di esecuzione del sequestro preventivo il pubblico ministero ha impartito alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con delega datata 14.8.2021 dettagliate istruzioni sulle modalità da rispettare per dare esecuzione al sequestro, precisando testualmente che, per come ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, è da considerare profitto diretto del reato, il denaro rinvenuto nella disponibilità del soggetto, a prescindere dal momento in cui lo stesso sia entrato afar parte del patrimonio del soggetto (e ciò è stato specificamente indicato, riguardo alla RAGIONE_SOCIALE sia con riferimento ai profitti accrescitivi dei due delitti di truffa rubr capi a) e c), sia con riferimento ai profitti intesi come risparmio di spesa dei de litti tributari di dichiarazione fraudolenta di cui ai capi I), m), n) ed o).
Seguendo, pertanto, l’ordine di una precisa graduazione è stato oggetto di ricerca e di apprensione cautelare, con riferimento ai delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestati ai capi a) e c), quello che costituisce il profitto diretto dei due reati di cui si è arricchita la persona giuri LA RAGIONE_SOCIALE intendendo per tale, come profitto diretto, solo il denaro che è stato rinvenuto sui conti correnti bancari della RAGIONE_SOCIALE fino ad un importo complessivo di euro 159.008,26.
Per la parte residua di profitto dei due reati di truffa (di cui ai capi a) e c)) che non è stata appresa nelle forme del sequestro di profitto diretto, si è proceduto, invece, al sequestro preventivo di valori equivalenti a tali ulteriori profi che sono stati ricercati nel patrimonio delle persone fisiche che avevano concorso nei reati.
Per tale motivo, essendo incapiente di valori, denaro e beni il patrimonio di COGNOME NOME e quello di COGNOME NOME, il sequestro per equivalente ha attinto il denaro rinvenuto sui conti correnti bancari ed i beni immobili d proprietà e nella disponibilità di COGNOME NOME.
Diversamente da quanto si opina in ricorso, priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto è stato ritenere che gli impianti della “RAGIONE_SOCIALE” ammodernati o realizzati con i contributi pubblici, non potessero considerarsi profitto diretto del reato, neanche in virtù del principio ch nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni ap presi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità c sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa.
Il giudice del gravame cautelare ricorda, infatti, che, con riferimento ai reati di truffa aggravata, il profitto è stato determinato con riferimento ai fondi
erogati e non dovuti, proprio in quanto correlati alla sovrafatturazione, laddove gli impianti sono stati ammodernati e realizzati con i contributi pubblici rice vuti dalla Regione e non valutati ai fini della determinazione del profitto, perché destinati a coprire costi effettivamente sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Anche con riferimento ai profitti dei reati di dichiarazione fraudolenta contestati nei capi g) ed h) commessi in relazione agli anni di imposta 2016 e 2017 dagli amministratori (COGNOME in quanto amministratore di diritto e COGNOME in quanto amministratore di fatto) della RAGIONE_SOCIALE, in assenza di qualsiasi bene e di denaro e di valori non rinvenuti nella disponibilità della predetta RAGIONE_SOCIALE nel cui patrimonio si era consolidato il profitto del reato termine di risparmio di spesa per le minori imposte da versare all’erario, sono stati oggetto di apprensione cautelare beni, denaro e valori ricercati nel patrimonio personale dei soggetti individuati come autori dei reati. Ancora una volta, essendo incapiente il patrimonio personale di COGNOME, il sequestro è stato eseguito su beni e denaro del COGNOME.
In altre parole, sia per i reati tributari sia per i reati di truffa, il pr mento impugnato opera una corretta applicazione nel provvedimento impugnato degli insegnamenti delle Sezioni Unite cristallizzati nelle sentenze COGNOME, Lucci e Gaeta (Sez. Un. n. 10561 del 30/1/2014, Rv. 258647; n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264437; n. 42415 del 27/5/2021, Rv. 282037 – 01), ribaditi anche nella precedente sentenza di legittimità di annullamento con rinvio.
Sulla scorta di tali insegnamenti è stato sequestrato il denaro (ritenuto sempre profitto diretto) rinvenuto nella disponibilità delle persone giuridiche nel cui patrimonio si era consolidato il profitto (quello accrescitivo derivante dall truffe e quello in termini di risparmio di spesa derivante dai delitti tributari per la parte residua di tali profitti, non rinvenuti nel patrimonio delle perso giuridiche, si è proceduto al sequestro per equivalente di valori, beni e denaro rinvenuti nel patrimonio personale dei soggetti autori del reato.
Coerente appare, pertanto, la conclusione del tribunale brindisino di disattendere la doglianza della difesa della capienza del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che sono state sottoposte a sequestro le somme di denaro nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE e non potendosi imporre il vincolo sui beni immobili e/o mobili registrati ditale RAGIONE_SOCIALE, non costituendo profitto diretto reati in esame, sono stati sottoposti a vincolo i beni del COGNOME.
Di conseguenza, il provvedimento impugnato resiste alle censure difensive e non viene scalfito in alcun modo dalle doglianze, reiterate in questa sede, che non dialogano correttamente con l’esauriente corpus motivazionale.
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
igliere estensore Così deciso in Roma il 7 febbraio 2023 II
Il Presidente