Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43727 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43727 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ROVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la memoria depositata dal Procuratore Generale con cui ha chiesto che it ricorsO, -venglichiarattinammissibil4,
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha conferma decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto in data 5 febb 2024, con cui è stato disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta, dell di danaro presenti sui conti correnti, depositi a risparmio, deposito titoli intestati o c NOME società “RAGIONE_SOCIALE“, fino NOME concorrenza di euro 521.704,34, ed inoltre, il se preventivo, ai fini della confisca per equivalente, RAGIONE_SOCIALE somme di danaro depositate su c correnti, depositi a risparmio, deposito titoli, intestati o cointestati agli indagati NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME e NOME, o sui COGNOME costoro avevano delega ad operare e dei beni o altre utilità dei COGNOME la società e gli indagati avev disponibilità, fino NOME concorrenza della somma pari al profitto del reato sopra indicato, i di incapienza di quanto oggetto di sequestro in via diretta.
Nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha evidenziato che dalle indagini era emerso un sistema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro organizzato, di non mode dimensioni e fonte di ingenti profitti in capo NOME suddetta società, ricavati, in parte, d degli stipendi non versata ai lavoratori e, in altra parte, dal correlato risparmio contribu
Lo stesso Tribunale, richiamando espressamente il provvedimento impugnato e la CNR del Guardia di Finanza di Trento del 23 novembre 2022, con allegati, ha ritenuto decisivi, sot profilo della gravità indiziaria, gli elementi emersi dall’esame della documentazione relat dipendenti della società, l’analisi dei costi e ricavi, gli esiti RAGIONE_SOCIALE perquisizioni e de sopralluogo e appostamento effettuata dai militari, le sommarie informazioni raccolte numerosissimi dipendenti sottoposti a condizione di sfruttamento e approfittamento, costre ad accettare stipendi mensili decurtati e versati in ritardo ed a lavorare per un numero di gran lunga superiore al dovuto.
A fronte RAGIONE_SOCIALE suddette risultanze, è stata evidenziata la genericità RAGIONE_SOCIALE censure sol dNOME difesa.
Gli stessi indagati propongono ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, eccepiscono che il Tribunale, a fronte di sei posizioni proces tra loro distinte e ciascuna con proprie peculiarità, ha ritenuto di accomunarle, prescind dNOME evidente necessità di procedere partitannente NOME disamina di ciascuna di esse, al fi verificare i presupposti del fumus e del periculum.
La motivazione si risolverebbe in uno sterile e formale richiamo alle argomentazio contenute nel decreto impositivo ed alle risultanze investigative compendiate nella CN difettando la doverosa ed analitica disamina critica, tanto degli elementi indiziari quan ragionamento impositivo, così da rendere incomprensibile l’iter logico seguito per giungere al rigetto dell’istanza di riesame.
2.1 Con il secondo motivo, deducono che il collegio cautelare ha omesso di verificare, via autonoma e con ragionamento critico, la sussistenza dei presupposti legittimanti sequestro di valore, limitandosi a strutturare un impianto motivazionale pedissequamente appiattito su quello posto a fondamento del decreto gravato.
In particolare, è stata omessa la valutazione della praticabilità del sequestro equivalente che è da ritenersi legittimo solo quando risulti dagli atti, anche in via gen l’impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica. In ciò, il riesame avrebbe ome di effettuare un efficace controllo teso a verificare previamente la impraticabilità del seq in forma specifica, anche in considerazione del fatto che la società indagata era perfettamen operante e dotata di autonomia finanziaria con propria liquidità.
2.3 Con il terzo motivo, specificamente riferito NOME posizione della ricorrente COGNOME viene evidenziato che il sequestro per equivalente è stato eseguito sui conti correnti intesta consorte COGNOME NOME NOME NOME genitrice COGNOME NOMENOME sui COGNOME l’indagata aveva delega ad operare, senza tener conto che su di essi risultavano versate le somme accreditate ai medesimi a titolo di stipendio e di pensione. Il Tribunale, al riguardo, non avrebbe affront sollecitazione difensiva tendente ad evidenziare i limiti di impignorabilità RAGIONE_SOCIALE somme spett a titolo di stipendio e di pensione.
2.4 Con il quarto motivo, sempre in relazione NOME posizione di COGNOME NOME, si cont che sono state sequestrate anche somme accreditate in favore della madre e del marito, provenienti da pensioni e stipendi, percepite successivamente NOME data di consumazione del reato, in relazione alle COGNOME non è stato approfondito il rapporto di pertinenzialità stesso, trascurando che la misura cautelare, per giurisprudenza costante, è da ritener legittima anche sulle somme accreditate in epoca posteriore al momento della commissione o dell’accertamento del reato, solo se risulti dimostrato che le stesse siano in qualche m collegabili al reato in rapporto di derivazione, anche se indiretta. Tale disamina è completamente trascurata dal Tribunale, nonostante la documentazione versata in atti.
(-3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed na chiesto che .q ricors0 vengal dichiarata inammissibilk.
CONSIDERATO IN DIRITVO
1. Il primo motivo è inammissibile.
1.1 I ricorrenti lamentano che il giudice del riesame,nella valutazione del fumus e del periculum, non ha esaminato partitamente e differenziato le singole posizioni.
Va osservato che nella impugnazione proposta al Tribunale del riesame, la difesa, senza contestare espressamente il quadro indiziario o la sussistenza del pericolo, aveva rilevato modo del tutto aspecifico, che l’ipotizzata sussistenza RAGIONE_SOCIALE condotte contestate appariva articolata in maniera non verosimile ed avulsa dNOME realtà lavorativa del settore spec
nonché dal contesto etnico in cui si svolgono i rapporti lavorativi e interpersonali tra gli autori dei reati e le asserite vittime, null’altro aggiungendo in ordine ai presupposti della misura.
E’ opportuno richiamare, sia pur sinteticamente, gli orientamenti giurisprudenziali che contendono il campo in ordine all’onere, in capo al soggetto che propone impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame, di formulare i motivi di censura ed alle conseguenze ch derivano dal mancato assolvimento.
Secondo un primo indirizzo, in tema di impugnazioni cautelari reali, il Tribunale d riesame, per l’effetto interamente devolutivo del gravame avverso un provvedimento impositivo di un sequestro preventivo a fini di confisca, è tenuto a motivare, sep succintamente, in ordine NOME ritenuta sussistenza del “periculum in mora”, anche in difetto specifici motivi di doglianza sul punto, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico (da ultimo, tra le tante, Sez. 3, n. 1465 d 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 – 03). Di conseguenza, una eventuale omessa motivazione in proposito può essere denunciata con ricorso per cassazione.
A tal fine, in particolare, si valorizzano taluni dati normativi: si osserva che l’a comma 4, cod. proc. pen. prevede che la formulazione di motivi è meramente facoltativa, siccome gli stessi «possono» – non debbono – essere enunciati nella richiesta in sede di discussione.
Inoltre, si evidenzia che l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., dispone l’applicazi (anche) della disposizione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., secondo la quale Tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragio diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso»..
Tale indirizzo è contrastato da tutte quelle pronunce che hanno ritenuto inammissibil anche con riferimento agli aspetti della gravità indiziaria e de’le esigenze cautelari con rig alle misure personali, motivi proposti per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 5, n. del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277543 – 01; Sez. 2, r 11027 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266226 – 01; e con riferimento al fumus e al pericului i on riguardo a quelle reali, Sez. 2 , Sentenza n. 9434 del 27/01/2023 Cc. – Rv. 284419; Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419).
Invero, deve essere rammentato che, secondo ta2t interpretazione, è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, n risultandone traccia né dal testo dell’ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dNOME verbalizzazione RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte a sostegno RAGIONE_SOCIALE conclusioni formul nell’udienza camerale (Sez. 3, n.29366 del 23/04/2024 – Rv.286752; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254037 – 01).
Le argomentazioni a sostegno appaiono il portato di un indirizzo di legittimità sviluppa sia con riguardo alle misure cautelari reali che a quelle personali, con particolare riferime tema della estensibilità, alle impugnazioni proposte avverso tali misure, della regola d all’art.581 cod. proc. pen., lett. d), che impone la presentazione da parte dell’impugnant motivi specifici.
E’ stato pure evidenziato che il riesame RAGIONE_SOCIALE ordinanze che dispongono misure cautelari costituisce comunque un tipico mezzo di impugnazione, ancorché fornito di caratteristich peculiari rispetto agli altri mezzi di impugnazione (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, dep. 19 Buffa, non mass. sul punto).
Tale prospettiva, riguardante la natura della domanda del riesame, impone di tenere conto della ontologica caratteristica, che sarebbe invece completamente pretermessa ove si giungesse a ritenere insussistente qualsivoglia onere, per l’interessato, di produzione cr rispetto all’atto impugnato, riducendosi, altrimenti, l’essenza di tale atto di impugnazi altro da sé, riconducibile, piuttosto, a mere forme di promovimento di controlli da p dell’Autorità Giurisdizionale (Sez. 3 – , sent. n. 29366 del 23 aprile 2024 Rv. 286752 – 01)
1.2 Alla luce della suddetta ricostruzione, risulta indiscusso che, anche a volersi atte al primo indirizzo, qualora l’impugnazione non sia corredata da specifici motivi (nepp esposti in sede di discussione), il Tribunale del riesame può comunque adempiere all’obbligo d esporre le proprie considerazioni in argomento, formulandole succintamente ed eventualmente richiamando, per condivisione, quanto indicato nel provvedimento genetico relativamente al fumus ed al periculum.
Ciò è accaduto nel caso in esame; ed infatti il Tribunale si è puntualmente attenuto a suddette prescrizioni, avendo espressamente indicato i provvedimenti richiamati, nell disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti, e gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della conferma de fornendo logica motivazione.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, ormai da lungo tempo, ha affermato che, in linea generale, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimen destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenu sostanziale RAGIONE_SOCIALE ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e rite coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o tras nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quant meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di criti eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664).
Ed in effetti, a ciò si è attenuto il Tribunale, richiamando espressamente il de impositivo e la CNR, evidentemente ostensibili agli indagati, e ricostruendo il sistem intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro organizzato di non modeste dimension
posto in essere dagli stessi indagati nei ruoli specificamente contestati, fonte di ingenti p in capo NOME società di riferimento, consistiti in parte nella quota degli stipendi non ver lavoratori ed in altra nel correlato risparmio contributivo.
In tal senso ha ritenuto decisivi, sotto il profilo della gravità indiziaria, gli elemen dall’esame della documentazione relativa ai dipendenti della società, l’analisi dei costi e ri gli esiti RAGIONE_SOCIALE perquisizioni e RAGIONE_SOCIALE attività di sopralluogo e appostamento effettuata dai m le sommarie informazioni raccolte da numerosissimi dipendenti sottoposti a condizione di sfruttamento e approfittamento, costretti ad accettare stipendi mensili decurtati e versat ritardo ed a lavorare per un numero di ore di gran lunga superiore al dovuto.
A fronte della suddetta argomentazione, priva di illogicità, i ricorrenti non hanno dedo alcun elemento concreto atto a contrastare la motivazione; ne deriva che la censura è evidentemente generica e perciò inammissibile.
Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui si contesta l’impraticabilità sequestro per equivalente, adottato in subordine, per l’ipotesi di insufficienza del sequestr via diretta.
A tal proposito, come è affermato RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 10561 del 30/01/2014 (Gubert, Rv. 258648 – 01), se è vero che si può far luogo al sequ( stro per equivalente soltanto do avere verificato la impossibilità, ancorché temporanea, di sottoporre al provvediment cautelare i beni che, direttamente o indirettamente, siaro riferibili al profitto de tuttavia, tale riscontro, non deve necessariamente essere effettuato nell’origina provvedimento di sequestro, quanto piuttosto in una fase successiva NOME sua emissione, corrispondente NOME concreta esecuzione del provvedimento ablativo.
Infatti, in materia cautelare, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generaliz dei beni costituenti il profitto di reato giacché, durante il tempo necessario per l’espleta di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni s’iscettibili di confisca per equ così vanificando ogni esigenza di cautela.
Del resto, quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, solito, ancora possibile stabilire se sia possibile o meno la confisca dei beni che costituisc prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa individuazkone (in termini v. anche Sez 41073 del 30/09/2015, P.M. in proc. Scognanniglio, Rv. 265 , 28).
Nel caso concreto, dapprima il Gip, e poi il Tribunale d€(. riesame che ne ha dato conferma, si sono attenuti ai suddetti principi, disponendo il seìf_iestro per equivalente fin concorrenza dell’entità del profitto, specificando che la misura sussidiaria è stata autoriz solo per l’ipotesi di incapienza dei beni oggetto di sequestro diretto.
La statuizione è in linea con il principio, largamente con – diviso in giurisprudenza, secondo cui, in caso di decreto sequestro preventivo che presenti una struttura “mista”, la verifica infruttuosità del sequestro diretto o dell’incapienza del patrimonio della persona giur colpita da tale vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente
confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell’adozione del provvedimento, ben potendo, tale accertamento, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione. (Sez. 3, Sentenza n. 29862 del 1 dicembre 2017- Rv. 273689 – 01).
D’altro canto, i GLYPH ricorrenti non hanno neppure dedotto che il sequestro diretto, ove eseguito prima della discussione dinanzi al Tribunale del riesame, abbia comunque riscontrato la capienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, rendendo perc impraticabile il sequestro per equivalente, espressamente disposto in via subordinata.
3.11 terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la comunanza RAGIONE_SOCIALE questioni proposte, sono inammissibili.
Si lamenta che sarebbero stati sequestrati conti intestati a terzi, e precisamente al mar ed madre della COGNOME, sui COGNOME COGNOMEo, – e continuano ad essere -, versati stipen pensioni dei suddetti, privi di qualsivoglia nesso di pertinenzialità rispetto al contestazione.
L’intestazione dei beni a terzi, sulla quale si incentrano i predetti motivi, impon valutare la legittimazione ad impugnare da parte della stessa COGNOME.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, assolutamente prevalente e condivisibile, riguardante i casi di divergenza tra titolarità e disponibilità del bene, l’i non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale NOME proposizion del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello NOME restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis Sez. 3, n. 16352 del 11 gennaio 2021 -Rv. 281098; Sez. 5 , n. 35015 del 09/10/2020 – Rv. 280005 – 01; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, Rv. 263756); affinchè sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa NOME cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giurid dell’impugnante (Sez. 3 – , Sentenza n. 3602 del 16/01/2019 – Rv. 276545 – 01; Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014 – Rv. 259601).
Nel caso in esame, è la stessa ricorrente ad affermare che sono stati sequestrati cont intestati a terzi, e precisamente al marito ed madre della COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME continuano ad essere -, versati stipendi e pensioni dei suddetti, emolumenti strettament personali dei terzi suindicati, negando implicitamente di esserne l’effettiva titolare diritto NOME restituzione.
D’altro canto, anche in COGNOMEtà di mero delegato, al fine di dimostrare la pro legittimazione e per dare effettivamente corpo all’interesse ad impugnare, avrebbe dovuto
esplicitare le ragioni che, nel caso di specie, giustificavano il suo interesse a contraddir punto, in luogo dei titolari formali dei beni in interesse. Precisazione, nel caso, non resa.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dell spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di corrispondere la somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pri«: ‘ente