Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3266 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3266 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Livorno il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Novi Ligure il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 20/10/2025 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Genova, che ha concluso per
l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova, a seguito di appello del Pubblico ministero avverso il decreto emesso il 22 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale / che aveva rigettato l’istanza di sequestro per equivalente nei confronti – tra gli altri – di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 316-ter cod. pen., in parziale accoglimento del gravame, ha disposto detto sequestro nei confronti di NOME COGNOME per l’importo di euro 4.100.000,00 e nei confronti di NOME COGNOME per quello di euro 1.450.000,00.
2.Ai predetti indagati – COGNOME nella qualità di presidente firmatario delle richieste di finanziamento e COGNOME quale referente di due di esse e legale rappresentante firmataria di una terza richiesta di finanziamento – è ascritto di aver fatto conseguire alla RAGIONE_SOCIALE finanziamenti per alcuni milioni di euro disciplinati dal d. I. n. 23 del 2020, sottacendo e falsamente rappresentando / attraverso la produzione di bilanci falsificati, la insussistenza della ostativa situazione di difficoltà in cui versava l predetta società.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati deducendo i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 310, 322 e 324 cod. proc. pen. e omessa motivazione sull’omesso rilievo della inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero e sulle ragioni del rigetto della relativa deduzione difensiva, avendo il Pubblico ministero, dopo un accenno alla omessa considerazione delle nuove indagini, reiterato i motivi della originaria istanza cautelare.
3.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 310, 322 e 324 cod. proc. pen. e degli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen., violazione del ne bis in idem e omessa motivazione, essendosi delineato il giudicato cautelare in ordine alla assenza di fumus delicti, alla mancata indicazione delle condotte riferibili ai singoli indagati e alla insussistenza del periculum in mora. Tale perimetro non poteva ritenersi superato dalla sola acquisizione delle singole istanze di finanziamento / che poteva incidere solo sul primo dei predetti profili.
3.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 310, 322 e 324 cod. proc. pen. e 316-ter cod. pen. e omessa motivazione in relazione alla individuazione del fumus delicti, essendo insufficiente il richiamo alle istanze di finanziamento e alla
relazione del AVV_NOTAIO COGNOME, essendo quest’ultima già oggetto della precedente ordinanza passata in giudicato.
In ogni caso, è stata omessa la valutazione delle deduzioni difensive sin dal primo sequestro in relazione alla assenza di certificazione sui bilanci – peraltro approvati senza rilievi dai revisori e dal collegio del RAGIONE_SOCIALE, dal 2010 al 2020, e poi RAGIONE_SOCIALE -, alla finalizzazione della relazione COGNOME al solo concordato e alla mera valenza civilistica dei suoi rilievi di natura presuntiva.
Inoltre, non sono stati considerati tre elementi specifici dedotti dalla difesa: la relazione per AVV_NOTAIO, la mancanza di indici di insolvenza e le valutazioni interne degli istituti di credito che avevano messo in rilievo dubbi e perplessità sull’impresa, tanto da far desumere l’inidoneità dei bilanci a fornire false informazioni.
Quanto al profilo psicologico, non è possibile che gli indagati potessero rappresentarsi già nel 2015 – epoca in cui sarebbero avvenute le sopravvalutazioni – le future agevolazioni determinate dalla pandemia, così venendo meno la finalizzazione del falso e il conseguente fumus.
3.4. Con il quarto motivo, violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 316-ter cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla individuazione della condotta dei singoli indagati. Il Tribunale, nell’escludere il dolo di gruppo sostenuto dal Pubblico ministero, non individua una condotta alternativa.
3.5. Con il quinto motivo, violazione degli artt. 310, 322 e 324 cod. proc. pen. anche in relazione all’art. 316-ter cod. pen. in relazione alla omessa individuazione del periculum in mora e della sua attualità. Il Tribunale non ha valutato la deduzione difensiva secondo la quale i due indagati non si sono spogliati dei loro immobili, ben potendo prevedere la reiterazione della richiesta cautelare, né hanno mai tentato di occultare il loro patrimonio, limitandosi a riferire il pericolo a fat storici anteriori all’avvio della liquidazione giudiziale in data 22/11/2024, verosimilmente riferiti alla costituzione di fondi patrimoniali precedente alla pandemia.
3.6. Con il sesto motivo, violazione degli artt. 310, 322, 324 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. in relazione alla erronea determinazione del profitto del reato, correlato all’intero importo erogato dalle banche, mentre – a tutto voler concedere – l’importo doveva essere complessivamente determinato in euro 429.500,00 con riferimento ai compensi erogati agli amministratori, somma rispetto alla quale la società era capiente, escludendo il periculum.
In ogni caso, non si comprende perché il profitto sia stato determinato per il complessivo importo finanziato, nonostante esso sia garantito dallo Stato solo per ‘80%.
Quanto alle restituzioni, il Tribunale ha rigettato la deduzione difensiva omettendo di valutare gli estratti conto prodotti in allegato alla memoria difensiva del 20/10/2025, dai quali si sarebbe potuto agevolmente ricavare la restituzione di euro 874.849,87, per cui il credito residuo non poteva essere superiore a euro 3.720.120,13.
E’ pervenuta memoria difensiva di replica alla requisitoria del Pubblico Ministero con riferimento al terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.
Il tenore delle deduzioni difensive rende opportuno il richiamo dei limiti di ricorribilità dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali, secondo il consolidato autorevole principio per il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01).
Il primo motivo è genericamente proposto rispetto al rilievo della ordinanza impugnata della dichiarata nullità – da parte del precedente provvedimento del Tribunale del riesame – del primo decreto di sequestro per ragioni formali, correlate al difetto di motivazione sia con riferimento al fumus delicti che al periculum in mora, in assenza della autonoma valutazione dei relativi presupposti. Cosicché, censura la ragione dell’intervenuto giudicato cautelare – posta dal Giudice per le indagini preliminari alla base del provvedimento di rigetto – sul rilievo della omessa considerazione da parte di questo Giudice degli elementi nel frattempo acquisiti (moduli di dichiarazione che alla data del 31/12/2019 l’impresa non si trovasse in difficoltà, otto domande di finanziamento effettuate, analisi dei movimenti bancari dei tre soggetti concorrenti idai quali emergevano regalie e la creazione di fondi per rendere il patrimonio non aggredibile).
Il secondo motivo è manifestamente infondato in ragione – da un lato dell’annullamento per motivi formali della precedente decisione sul sequestro – e – dall’altro – delle nuove acquisizioni poste a base della rinnovata richiesta cautelare.
Deve essere, al riguardo, ribadito che, in tema di provvedimenti cautelari, il principio del “ne bis in idem” non preclude l’emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto e successivamente annullato a seguito di impugnazione, allorquando nel secondo provvedimento siano stati valutati dall’autorità giudiziaria elementi precedentemente non esaminati perché non disponibili (Sez. 3, n. 16616 del 18/11/2019, dep. 2020, Iuvinale, Rv. 278947 – 01) e che , in tema di sequestro preventivo, non è precluso al pubblico ministero esercitare nuovamente l’azione cautelare nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, nel caso in cui il titolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formali, a condizione che ciò non determini una litispendenza cautelare, che contrasta con il divieto di “bis in idem”, operante tra procedimenti prim’ancora che tra provvedimenti(Sez. 3, n. 43365 del 08/10/2024, Carta, Rv. 287142)
Il terzo motivo è infondato, incorrendo nell’inammissibilità quando prospetta, segnatamente con riguardo alle deduzioni svolte in memoria, una rivalutazione degli elementi indiziari considerati al di fuori dei limiti ammessi dal vizio di violazione di legge.
Quanto al fumus delicti, la ordinanza ne ha del tutto correttamente giustificato la sussistenza, in base alla attestazione, da parte del soggetto richiedente nella domanda di finanziamento, che l’azienda è entrata in crisi a causa del RAGIONE_SOCIALE e allegando i bilanci d’esercizio del 2017/2018 e il provvisorio del 2019 per le prime cinque richieste; 2018-2019 e il provvisorio del 2020 per la sesta richiesta, e secondo la documentazione acquisita presso gli istituti di credito – di non essere la impresa in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 – secondo il quale è un’impresa in difficoltà quell’impresa che ha perso più di metà del capitale a causa delle perdite accumulate (v. pg. 8 della ordinanza impugnata)-, condizione confermata dalla relazione del Commissario Giudiziale che attestava la assoluta inaffidabilità dei bilanci di RAGIONE_SOCIALE. La emergenza, secondo la ordinanza impugnata, non è smentita dalla consulenza di parte del AVV_NOTAIO COGNOME, che non spiega in alcun modo la svalutazione effettuata i indicando soltanto una possibilità contrastata dalle informazioni desunte da fonti aperte sulla oscillazione del prezzo del caffè (v. pg. 7, ibidem).
6. Il quarto motivo è infondato.
Quanto alla specifica condotta degli indagati, la ordinanza – del tutto correttamente – si appunta sulla formulazione della richiesta di finanziamento e sulla dichiarazione contestualmente effettuata da chi, per conto della RAGIONE_SOCIALE, lo richiedeva, attestando di non essere in crisi prima del 31/12/2019 (v. pg.8,
ibidem), individuando una duplice falsità dichiarativa: l’insussistenza di una situazione di difficoltà dell’ impresa al 31/12/2019 e, comunque, facendo riferimento a bilanci falsi, che dal 2014 nascondevano la perdita dell’intero patrimonio sociale.
Così al COGNOME si ascrivono le sette siffatte domande formulate quale amministratore della società e alla RAGIONE_SOCIALE l’essere indicata in tre di tali domande quale referente, avendone presentata un’altra (v. pg. 9, ibidem).
7. Il quinto motivo è infondato.
Quanto al periculum in mora, la ordinanza ha soddisfatto l’onere della motivazione fissato dal più recente e ormai costante orientamento di legittimità, a partire da S.U. Ellade, così rendendo incensurabile il provvedimento impugnato anche per questo aspetto, desumendolo, innanzitutto, dalla situazione di assoluta incapienza della società /che ha tratto profitto diretto citi. reato, oltre che dagli ingenti compensi percepiti dagli amministratori, non giustificati dalla condizione economica della stessa società, nonché dal rendere il loro patrimonio non aggredibile dai creditori.
Il sesto motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, genericamente proposto per ragioni in fatto.
7.1. Del tutto correttamente, il Tribunale ha determinato quale profitto del reato l’intero importo dei finanziamenti così ottenuti, sul rilievo che i relativ contratti non si sarebbero perfezionati senza la prestazione del contributo pubblico, in conformità all’orientamento secondo il quale il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (nella specie avvenuta attraverso il conseguimento di un prestito garantito dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 – c.d. decreto liquidit convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)X coincide con l’importo del finanziamento indebitamente ottenuto, qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore, mentre corrisponde alla maggiore quota dei fondi non dovuti nel caso in cui siano riportati dal beneficiario operazioni o costi riportati in fatture o relazion ideologicamente false (Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282675 – 03), principio successivamente ribadito da Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Pressiani, Rv. 283106 – 02.
7.2. La deduzione difensiva in ordine alla restituzione di 874.849,87 è genericamente proposta secondo una declinazione in fatto, volta ad un riesame delle deduzioni svolte .in sede di appello, attraverso il mero rinvio alla memoria difensiva depositata al Tribunale, rispetto alla affermazione, da parte della ordinanza, secondo la quale la difesa non ha dimostrato l’assunto / né ha indicato
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in merito a quale finanziamento tale restituzione sia avvenuta (v. pg. 10, ibidem), non essendo pregiudicata la possibilità di una successiva iniziativa a riguardo da parte della difesa volta a ridimensionare l’entità del sequestro.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2026.