Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12037 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12037 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nata il 21/12/1992 avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME si riporta alla memoria deposita conclude per l’inammissibilità.
L’Avv. COGNOME NOMECOGNOME in difesa di NOME COGNOME NOME dopo dibattimento si ripor integralmente ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Macerata rigettava l’ di riesame del sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca del profitto de di riciclaggio, provvisoriamente ascritto a NOME COGNOME
I beni immobili appresi in relazione ai quali era stata avanzata richiesta di r erano intestati a NOME, compagna convivente del Sicignano, ter interessata ed odierna ricorrente.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, munito procura speciale, che deduceva:
2.1. violazione di legge: il sequestro sarebbe stato illegittimamente esteso ai be NOME solo in fase esecutiva, nonostante la circostanza che, nel decreto che dispo sequestro, il Giudice per le indagini preliminari non avesse effettuato alcun riferi terzi intestatari fittizi; mancherebbe, pertanto, il provvedimento che autorizzava il sicché l’estensione del sequestro sarebbe illegittima;
2.2. violazione di legge: la prova della fittizietà della intestazione sarebbe ca quanto sarebbe fondata unicamente sulla convivenza della NOME con COGNOME; inolt l’onere della prova relativo alla legittima provenienza del denaro utilizzato per gli sarebbe stato illegittimamente trasferito in capo alla NOME.
Si deduceva inoltre che vi sarebbe stata una illegittima trasformazione di un sequ preventivo funzionale alla confisca del profitto (in forma sia diretta, che per equi in un sequestro diretto a garantire la confisca c.d. “allargata”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
1.1. Il Collegio ribadisce che non vi sono – contrariamente a quanto dedotto alla estensione del sequestro per equivalente ai beni intestati a terzi, ma nella dis dell’indagato.
Si è infatti affermato, confermando la possibilità dell’estensione, che in sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intesta persona estranea al reato, incombe comunque sul giudice una pregnante valutazione su disponibilità effettiva degli stessi (tra le altre: Sez. 3, n. 35771 del 2 COGNOME, Rv. 270798 – 01; Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv. 263118 – 01)
1.2. Nel caso in esame, nel provvedimento con il quale è stato disposto il sequ il Giudice ha fatto espresso riferimento alle informazioni contenute nella nota della G di finanza del 25 luglio 2024, che evidenziava che i beni da apprendere, sebbene int ad altri, fossero nella effettiva disponibilità degli indagati (pag. 100 del sequestro).
Dunque, risultano richiamati e condivisi – anche nel provvedimento genetico risultati degli accertamenti già effettuati in capo a Sicignano, che evidenziavano immobili “formalmente” intestati alla NOME erano, invece, nella effettiva dispon dell’indagato.
Tale emergenza consente di escludere che il sequestro sia stato esteso ai beni NOME solo in fase esecutiva, atteso che gli accertamenti in ordine alla effettiva dis dei beni da vincolare erano stati “già” stati effettuati dalla polizia giudiziaria ed utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari per giustificare il provvedimento ab
Infine, corre l’obbligo di segnalare che nel dispositivo del decreto che dispo sequestro, per definire la possibilità di procedere al vincolo per equivalente, si eff puntuale riferimento ai beni nella “disponibilità” – e non solo nella formale “titolarità indagati.
Anche il secondo motivo non può essere accolto perché infondato.
2.1. Si ribadisce, in via preliminare, che il sequestro preventivo funzionale alla co per equivalente (art. 322-ter cod. pen.) può essere applicato ai beni anche nell disponibilità dell’indagato per quest’ultima intendendosi, al pari della nozione civilis possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252378 – 01).
Si richiama, inoltre, la giurisprudenza indicata sub § 1 circa la necessità che la disponibilità del bene appreso per equivalente in capo all’indagato debba essere pro dalla pubblica accusa.
2.2. Tanto premesso il Collegio rileva che, nel caso in esame, l’onere probatorio stato assolto dalla pubblica accusa e che il tribunale per il riesame abbia corrett ritenuto la sussistenza dei presupposti per imporre il sequestro sui beni nella f titolarità della ricorrente, ma nella sostanziale disponibilità del Sicignano.
Il Tribunale rilevava infatti: (a) che gli immobili sequestrati erano stati acquis gennaio del 2024, quando era in corso la complessa attività di indagine per riciclaggi confronti di Sicignano; (b) che lo stesso aveva la piena disponibilità di tali immobi che vi aveva stabilito la propria casa familiare; (c) che la produzione della di segnatamente l’estratto conto del primo trimestre 2024, dava conto solo di un saldo ini (del 2 gennaio 2024), che evidenziava una giacenza di circa duecentocinquemila euro, m non forniva alcuna indicazione circa l’origine di tale denaro.
Tali elementi consentivano al Tribunale di ritenere che l’acquisto degli immobili parte della NOME fosse stato effettuato con i proventi della lucrosa attività di ri consumata da Sicignano, e che questi avesse la effettiva disponibilità degli stessi, p quali aveva stabilito la propria dimora.
Si tratta di una motivazione che, allo stato degli atti, è coerente con gli s probatori richiesti dalla Corte di legittimità per giustificare la sussistenza dei pr del sequestro preventivo.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ri la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.