Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bassano Bresciano, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 19/12/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brescia, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 11652 del 5 ottobre 2022 (dep. 2023), ha confermato il decreto di sequestro preventivo dell’importo di euro 298.993,15 emesso dal Giudice per le
indagini preliminari di Brescia il 21 aprile 2022, finalizzato alla confisca dir sensi degli artt. 240, comma 1, e 648-quater cod. pen. del profitto del reato di autoriciclaggio di cui al capo f), ascritto ad NOME COGNOME, ovv in caso di incapienza, del sequestro, finalizzato alla confisca per equivalen ogni somma di danaro od altro bene mobile o immobile rinvenuti nella disponibilità di lui, anche per interposta persona.
Il provvedimento applicativo della cautela era stato annullato dal Tribun del riesame per mancanza di motivazione quanto al periculum in mora necessario ai fini del mantenimento del vincolo reale.
In seguito al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, la Suprema Corte h annullato il provvedimento del riesame richiamando i principi espressi da Sez. n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848.
Ricorre l’indagato deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limi cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Errata valutazione della condotta decettiva in relazione al rea autoriciclaggio ex art. 648-ter cod. pen.
Secondo il quadro accusatorio, COGNOME avrebbe provveduto a disporre dai conti correnti della società “RAGIONE_SOCIALE” la restituzi finanziamento soci, depositandolo sul proprio conto corrente personale utilizzandolo per l’acquisto di titoli azionari e polizze assicurative intestat a proprio nome.
L’indagato non avrebbe posto in essere alcuna condotta tesa ad occultar le somme prelevate. Le operazioni, totalmente tracciabili, non hanno alcu idoneità decettiva, in quanto inidonee ad ostacolare concretamen l’identificazione della provenienza delittuosa del danaro.
2.2. Difetto di motivazione in relazione al fumus ed al periculum in mora.
Il provvedimento del Tribunale motiva, a proposito della possibi dispersione del patrimonio, senza tenere conto del fatto che l’indagato puntualmente assolvendo alle obbligazioni verso l’RAGIONE_SOCIALE a fron di un debito residuo non superiore a 63.000,00 euro circa.
Si ribadisce che il ricorrente non ha posto in essere condotte dissimulatorie depauperamento del patrimonio a far tempo dal 2018.
2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sproporzione di valore dei beni oggetto di sequestro preventivo.
E’ stato sottoposto a sequestro ogni rapporto bancario riconducibil COGNOME fino a concorrenza della somma di euro 298.993,16 a fronte di debito residuo – che è un debito erariale – pari a circa 63.000,00, oggi in pagamento mediante “pace fiscale”.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Va premesso che, in esito al disposto annullamento con rinvio, l’ambit del devolutum è stato limitato alla verifica del solo presupposto del periculum in mora.
Nella pronuncia richiamata dalla sentenza rescindente, le Sezioni Unite d questa Corte (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 – 01) hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 3 comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto abl della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, ipotesi di sequestro RAGIONE_SOCIALE cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzi alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartene del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
Posta tale premessa, le Sezioni Unite hanno tuttavia puntualizzato ch tale requisito non si configura allo stesso modo nelle diverse tipolog sequestro.
Vi è una accezione di periculum strettamente collegata alla finalità “confiscatoria” del mezzo, evidentemente diversa da quella “impeditiva” dell strumento del comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen., e alla nat fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca.
Il giudice, in caso di sequestro preordinato alla confisca, non è dun tenuto a motivare sul pericolo che la libera disponibilità della cosa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione d altri reati, trattandosi di misura ablatoria autonoma dal sequestro preven impeditivo considerato dal primo comma.
Non per questo, tuttavia, la motivazione della misura adottata a fini confisca potrà sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabi della cosa, essendo una tale giustificazione sufficiente, solo con riguardo cose indicate dall’art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.
Si tratta allora di indicare le ragioni per le quali la confisca rischier divenire successivamente impraticabile, e, con riferimento al sequestro che abb ad oggetto cose costituenti profitto del reato, secondo l’orientamento d Sezioni Unite, deve essere sottolineato come “appaia sufficiente ai f
dell’applicazione della misura cautelare reale sulle cose soggette a conf l’indicazione della possibilità che il bene costituente profitto del r suscettibile di essere disperso, modificato o deteriorato”.
Tanto premesso, le censure difensive – in disparte quelle relative mancanza del fumus del reato presupposto, che risultano inammissibili, come detto, in relazione al tema devoluto – si limitano a ribadire che il ricor aderito alla c.d. “rottamazione quater” (pace fiscale) per un debito iniziale di 135.000 euro, ridotto ad euro 63.654,00 in sede di ammissione, e di avere corrisposto due rate per complessivi euro 13.148,00, di modo che l’impor complessivo a debito della società RAGIONE_SOCIALE, pari 866,414,60 si sarebbe ridotto ad euro 399.863,88 a seguito RAGIONE_SOCIALE conce rateazioni, sempre onorate alle scadenze. Il ricorrente non avrebbe te condotte di dispersione del patrimonio dal 2018, essendo soggetto solid solvibile.
Come bene evidenziato nella ordinanza impugnata, si tratta di argomenti nella sostanza già dedotti dalla difesa, che non tengono cont quanto evidenziato dal Tribunale, ossia che COGNOME è soggetto capace condotte distrattive.
Si è dato atto, nella ordinanza impugnata, della pendenza di una rileva esposizione debitoria con l’Erario e del trasferimento di immobili fra società stesso gruppo familiare; dunque della esistenza di più elementi, concre specifici, già segnalati dal Pubblico Ministero nel proprio originario ricors quali desumere l’esistenza di un concreto pericolo di dispersione del pro illecito, tali da richiedere una anticipata apprensione dei detti beni cautelare.
Tali elementi non sono scalfiti dalla circostanza che talune condotte ten dal ricorrente fossero prive di capacità decettiva perché – asseritame tracciabili, così come irrilevanti, perché meramente confutative, son doglianze relative alla assenza di condotte di depauperamento o dispersione d patrimonio da parte dell’indagato.
Generici sono poi i rilievi difensivi sulla adesione del ricorrente all pace fiscale.
Il Tribunale ha evidenziato come la difesa abbia solo documentato l prosecuzione di pagamenti rateali e la esistenza di un debito erariale residuo a 63.000,00, del tutto genericamente indicato, la cui correlazione con il presupposto dell’autoriciclaggio non è dato evincere.
Così pure, si sono stimate irrilevanti, in quanto estranee al giudizio, le deduzioni relative alla società RAGIONE_SOCIALE ed alle diminuite esposizioni debitorie della stessa, esposizioni che comunque persistono in termini non minimali.
Dunque, la pronuncia rescissoria si è conformata al principio di diritto come enunciato nella sentenza di annullamento di questa Corte, né eventuali lacune o insufficienze motivazionali possono trovare spazio in questa Sede, in materia in cui la ricorribilità è consentita per il solo vizio di violazione di legge norma dell’art. 325 cod. proc. pen.
Esula a sua volta dall’ambito del devoluto il terzo motivo, inerente al difetto di proporzionalità del sequestro, che la difesa correla alla intervenuta adesione del ricorrente alla c.d. rottamazione. L’adesione alla procedura agevolata ha valenza parzialmente novativa del debito tributario, in caso di assunzione di impegno al versamento ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (c.d. “pace fiscale), ed anche in parte preclusiva della confisca relativa a tali esposizioni debitorie, ma non sembra poter dispiegare analoghi effetti quanto al delitto di autoriciclaggio oggetto degli addebiti, la cui correlazione con il debit tributario è rimasta un puro enunciato difensivo (in tal senso v. Sez. 3, n. 14738 del 12/12/2019, dep. 2020, Marchio, Rv. 279462 – 02, per la quale la previsione di cui al comma secondo dell’art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei reati tributari previsti dal decr medesimo “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro”, si riferisce ai casi di obbligo assunto nei termini riconosciuti dalla legislazione tributaria di riferimento, tra i qu rientra la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie prevista dall’art. 6, commi 6 e 8, del d.l. 24 ottobre 2018, n. 119, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 (c.d. “pace fiscale”), sempre che la controversia oggetto di richiesta di definizione non riguardi, in tutto o in parte, le risorse o somme di cui al comma 5, lett. a) e b), del suddetto art. 6 ed abbia ad oggetto gli stessi fatti produtti del profitto confiscabile). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il rigetto del ricorso, che ne consegue, comporta la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali.
Così deciso il 27 marzo 2024 ii GLYPH re estensore GLYPH
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