Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30368 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30368 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG PASQUALE COGNOME, che ha chiesto dichiararsi Vinammissibilità del ricorso
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bresci che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Brescia il 24/08/2023, preordinatamente alla confisca ex art 322 ter cod. pen., della patente di gu della ricorrente, in ordine al delitto di cui agli artt. 1 e 2 L.475/1925. Si contesta alla di aver fatto utilizzo, in concorso con altri soggetti, quale candidata alla prova t dell’esame di patente di guida, di dispositivi elettronici collegati all’utenza cellúl soggetto che svolgeva la funzione di suggeritore, al fine di superare la prova teorica dell’es di guida, presentando come opera propria le risposte alle domande del test teorico.
2.La ricorrente, con un unico articolato motivo di ricorso, deduce violazione di legge e v della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora.
In ordine al primo profilo, contesta le risultanze del servizio GPS da cui è emerso che l’a condotta dalla complice, appartenente all’organizzazione, tale COGNOME NOME era stata individuata in Vigonza nella provincia di Pordenone. La ricorrente evidenzia di vivere ed abit a Pianiga in provincia di Venezia e di non essersi mai recata in Vigonza; sicché i tracciamenti servizio GPS nulla indicano in ordine alla fornitura, il giorno prima dell’esame, dei dispo elettronici che consentono al suggeritore, a distanza, di fornire le risposte ai candidati nel della prova d’esame. Allo stesso modo non rileva che la COGNOME, dopo la prova di esame, sia ritornata in Vigonía alla INDIRIZZO, ove la COGNOME non risiede. Al co . ntrario le intercettazioni telefoniche intercorse attestano un appuntamento in INDIRIZZO, ove tuttav la COGNOME non si è recata.
La ricorrente evidenzia altresì, in assenza di ulteriori risultanze probatorie, la rilevanza di quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche, ove si pronuncia il cognome COGNOME – non accompagnato dal nome di battesimo della candidata- potendosi trattare di una mera omonimia. Evidenzia, in particolare, di essere stata sottoposta a controlli prima di accede nell’aula dove si svolgeva l’esame mediante scanner test e di aver indossato un grembiule. Deduce quindi che i tracciamenti GPS e le intercettazioni telefoniche non supportano l’ipote accusatoria. Rileva di aver superato i controlli del tipo scanner test al momento di accedere prove e di aver indossato un grembiule, a differenza di altri candidati che sono stati trov possesso di videocamera e auricolari. In ultimo, lamenta vizio della motivazione per disparità trattamento, posto che il giudice del riesame ha accolto l’istanza di NOME COGNOME, i quanto, il giorno della prova, durante i controlli effettuati prima di accedere nella aula sono svolti gli esami, addosso l’indagato non era stata rinvenuta alcuna apparecchiatura Evidenzia in tal senso l’illogicità e contraddittorietà della motivazione posto che anche ricorrente non è stata rinvenuta alcuna apparecchiatura, pur essendo stata sottoposta a control con lo scanner ed abbigliata con un grembiule.
Erronea è anche l’affermazione che la COGNOME non abbia superato gli esami precedenti, in quanto la ricorrente ha superato la prova teorica e quella pratica alla prima verifica. Altre erronea è l’affermazione secondo cui la ricorrente abbia conseguito la patente attravers l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, essendosi al contrario avvalsa dell’RAGIONE_SOCIALE di Oria in provincia di Venezia.
In ordine al peri culum in mora, evidenzia di non aver riportato alcun incidente dopo un anno e mezzo di guida impeccabile.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La ricorrente ha depositato conclusioni scritte e memoria difensiva con la quale h ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e allegato documentazione a supporto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”. Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo mot di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, F Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclus sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motiv apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125, comma, 3 cod. p pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 2508 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611). Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorchè motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e.di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, op le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti minimi di coerenz completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argonnentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvediment giurisdizionali, non ha infatti perso l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.
2. Nel caso di specie, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal poters considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito da e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formula dal giudice a quo il quale ha ritenuto, a pagina 9 e 10 dell’ordinanza impugnata, che le risultanz del sistema di localizzazione GPS, che hanno segnalato la presenza dell’auto della COGNOME in Vigonza, sia il giorno prima dell’esame che il giorno successivo, all’esito della prova, riscontrate dalle conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra una persona ch appellava come COGNOME COGNOME la COGNOMECOGNOME aventi ad oggetto la spiegazione del funzionamento del dispositivo volto a consentire al suggeritore di fornire le risposte al fine di superare la pro
Il giudice a quo ha anche affermato che le localizzazioni non sono affatto smentite dalle argomentazioni difensive che evidenziano come dalle comunicazioni intercorse via Whats’App emerga la fissazione di un appuntamento per la installazione dell’apparecchiatura in INDIRIZZO, indirizzo diverso da quello in cui si è recata la COGNOME (Vigonza) e da quello in cui la COGNOME risiede (Pianiga). Infatti, il giudice ha evidenziato che la COGNOME NOME ha sostenuto l’ teorico di guida in data 3 marzo 2022, e che la COGNOME, immediatamente dopo la conclusione della prova orale, ha comunicato con un soggetto in ordine alla corresponsione in suo favore di una somma di danaro, verosimilmente relativa alla prestazione appena effettuata. Il giudic ha quindi ritenuto che la COGNOME, appartenente all’organizzazione che operava presso le diverse sedi della Motorizzazione civile site nel nord d’Italia, si si à recata il giorno prima dell’esame presso la ricorrente per fornire ed installare l’apparecchiatura elettronica e spiegar funzionamento, e successivamente . all’espletamento della prova, sia ritornàta nel medesimo luogo per rimuovere e ritirare tali dispositivi, affermando che la discrasia tra gli esi localizzazioni e il messaggio intercorso tra la COGNOME e la COGNOME possa riguardare un preceden diverso accordo in ordine al luogo dell’incontro, poi modificato. In conclusione, si è rilevanza agli esiti delle rilevazioni GPS dell’auto della COGNOME e delle intercettazioni telef intercorse tra un soggetto qualificatosi come COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME attribuirsi alc rilevanza al superamento della prova pratica, trattandosi di prove distinte, che richiedono dive abilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Infine, in ordine al vizio di motivazione lamentato rispetto al candidato COGNOME, si osse che il giudice ha ritenuto di annullare il decreto per difetto di fumus nei confronti dell’indagato COGNOME COGNOME quanto dalle intercettazioni non è emerso il suo nome e non è stato possibile verificar quale dei dodici candidati partecipanti alla prova si sia avvalso del servizio di sugger esterno, senza attribuire alcuna rilevanza agli esiti dei controlli effettuati prima di accede prova d’esame.
Quanto al periculum in mora, si osserva che nulla la ricorrente ha articolato in modo specifico, sicchè il motivo pecca di genericità. Viceversa, il giudice a quo ha evidenziato che la mancata verifica della conoscenza delle nozioni tecniche di base che sono stato oggetto di prova, rende altamente probabile la verificazione di incidenti, con danni alle persone e cose, n
rilevando l’attuale assenza di violazioni del codice della strada, circostanza che non consente ritenere eliso il periculum.
Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo all risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determin vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa ( n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D’altronde, in tema di sequestro preventivo, procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi i un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale.
Il ricorso COGNOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Pres ente