Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29310 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29310 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 del TRII3. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza in data 12 febbraio 2024, ha confermato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino avente ad oggetto la patente di guida italiana di COGNOME NOME, nei confronti del quale si procede in relazione ai reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. peri, per la falsificazione della carta qualificazione del conducente rilasciata in Romania.
Nel corso di accertamenti presso la motorizzazione civile, era emerso che tale documento, presentato dal RAGIONE_SOCIALE unitamente alla patente di guida rumena con richiesta di conversione in patente italiana, doveva ritenersi contraffatto. Veniva quindi disposto ed eseguito il· sequestro della carta di qualificazione.
Successivamente il PM disponeva, altresì, il sequestro della patente di guida italiana in quanto da considerarsi corpo del reato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesanne il COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione con il quale lamenta il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. :192 e 321 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente la patente di guida e il certificato di qualificazione del conducente sono due documenti distinti e separati. La patente conversione della patente di guida rumena era avvenuta unicamente sulla base della patente originale, sulla cui autenticità non erano mai sorti dubbi, mentre il certificato di qualificazione del conducente oggetto di falsificazione non era stato presentato, né in altro modo utilizzato a tal fine. Esso, infatti, secondo la normativa italiana e
comunitaria, non avrebbe alcuna incidenza sulla patente di guida.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata dal momento che il possesso del certificato di qualificazione del conducente non costituirebbe costituisca presupposto per il rilascio della patente di guida ovvero, per la sua conversione ex art. 136 cod. strada.
Considerato in diritto
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Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
È opportuno premettere che il ricorrente è titolare di patente di guida rumena la quale è stata presentata alla motorizzazione per la conversione in patente italiana.
L’art. 136-bis cod. strada, il quale, al comma 3, stabilisce che ai fini della conversione della patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il titolare che abbia acquisito residenza in Italia, può chiederne la conversione in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121. In tal caso l’ufficio della motorizzazione verifica per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio de motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata
L’art. 116, comma 11, cod. strada prevede che quando sia richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, «i conducenti
titolari di patente di guida di categoria Cl, C, C1E e CE, anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE, anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari».
Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è disciplinato dagli artt. 13 e ss. del d.lgs. n. 286 del 2005, il quale ha recepito la direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
In particolare, l’art. 14 richiede, ai fini del conseguimento di tale carta l’adempimento dell’obbligo di qualificazione iniziale, da conseguirsi previa frequenza di apposito corso e al superamento di un esame di idoneità (art. 19), nonché ad un obbligo di formazione periodica.
Inoltre, l’art. 22, comma 5 dello stesso decreto subordina espressamente il rilascio della carta di qualificazione del conducente al possesso della patente di guida in corso di validità.
Dal dato normativo emerge dunque con chiarezza che patente di guida e carta di qualificazione sono documenti distinti, aventi presupposti differenti e che il conseguimento della seconda, la quale costituisce titolo abilitativo per la guida di determinate categorie di veicoli, presuppone l’avvenuto rilascio della prima.
Venendo al caso di specie, nel quale si procede per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., oggetto del provvedimento di sequestro gravato è costituito dalla patente di guida del RAGIONE_SOCIALE.
Occorre tuttavia considerare che – per quanto emerge dallo stesso provvedimento impugnato – tale titolo abilitativo, sottoposto ad accertamenti strumentali, è risultato conforme, mentre è la carta di qualificazione ad essere risultata contraffatta. Ciò nonostante, ne è stato disposto il sequestro in quanto corpo del reato sul presupposto che la falsità della patente di guida consegua alla falsità della carta di qualificazione del conducente.
Tale conclusione, per quanto si è venuti dicendo, risulta in contrasto con il dato normativo, atteso che la patente di guida costituisce documento separato e distinto dalla carta, il cui possesso anzi ne costituisce il presupposto (art. 22, comma 5).
Deve dunque escludersi che la patente di guida possa qualificarsi come corpo del reato di falso concernente la carta di qualificazione del conducente.
E
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione della patente in sequestro all’avente diritto.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2024.