Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23528 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 07-10-2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dei ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 ottobre 2022, il Tribunale del Riesame di RAGIONE_SOCIALE confermava il decreto del 7 settembre 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva disposto il sequestro preventivo di una serie di beni (strutture in legno di vario genere, chiosco di tipo mobile, pergolati, casette mobili, manufatti in legno, pedane, gazebo, cinque bagni chimici e altro), collocati in prossimità dello stabilimento balneare “Guna Beach”, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, indagati dei reati ex art. 181 del d. Igs. n. 42 del 2004, 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 e, i soli COGNOME e la COGNOME, anché dei reati di cui agli art. 55 – 1161 del Codice RAGIONE_SOCIALE navigazione e 734 cod. pen.; fatti accertati in RAGIONE_SOCIALE tra il 2019 e il 6 luglio 2022.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale pugliese, COGNOME, COGNOME e la COGNOME, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa ha innanzitutto censurato la valutazione sulla configurabilità dei reati contestati, rilevando che, per effetto del decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, gli interventi oggetto di sequestro, in quanto precari/stagionali, non richiedono il rilascio del permesso di costruire, rientrando nell’attività edilizia libera di cui all’art .. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e di cui alla lettera A17 del d.P.R. n. 31 del 2017; peraltro, il T.A.R. di Lecce, con ordinanza cautelare del 7 luglio 2022, ha autorizzato il mantenimento delle strutture per la stagione estiva, a conclusione RAGIONE_SOCIALE quale le opere sono state regolarmente rimosse.
Non di strutture stabili si trattava quindi, ma di opere precarie e provvisorie, e ciò sia rispetto al chiosco di tipo mobile, regolarmente parcheggiato in un’area privata, senza l’evidenza di somministrazione di alimenti e bevande, sia rispetto ai vari pergolati, anch’essi solo appoggiati sul terreno e di fatto non utilizzati.
Né appare ravvisabile un’eventuale modifica RAGIONE_SOCIALE destinazione d’uso dell’area in questione, non essendo sufficiente a tal fine la presenza di arredi stagionali o di mezzi itineranti, essendo invece necessari interventi irreversibili di modifica dello stato dei luoghi, con strutture fisse nel suolo, interventi questi non riscontrati, non potendosi sottacere che il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha legittimato il mantenimento RAGIONE_SOCIALE struttura a luglio 2022, sulla scorta del decisum dei giudici amministrativi.
Rispetto al periculum in mora, infine, la difesa evidenzia la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il Tribunale tenuto conto che, già in sede di notifica ed esecuzione del provvedimento di sequestro, non vi era già la gran parte di ombreggianti e strutture connesse, stante il volgere al termine RAGIONE_SOCIALE stagione estiva, per cui era ingiustificato il mantenimento RAGIONE_SOCIALE misura, tanto più che era stata autorizzata la richiesta di smontaggio delle strutture residue, per cui non sarebbe pericolo di aggravio del carico urbanistico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta RAGIONE_SOCIALE motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria decisione.
In tal senso, i giudici dell’impugnazione cautelare hanno richiamato gli esiti delle attività investigative svolte dal personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che tra il 25 novembre 2021 e il 6 luglio 2022, eseguiva taluni sopralluoghi presso l’area del Comune di RAGIONE_SOCIALE (foglio 3, particelle 409, 410, 411, 412 e 415) dove insiste lo stabilimento balneare “Guna
Beach”, essendo stati accertati vari abusi edilizi, paesaggistici e demaniali. In particolare, nell’area adiacente lo stabilimento, di proprietà di NOME COGNOME, veniva riscontrato il posizionamento delle seguenti opere: 1) una prima struttura in legno delimitata da canneti, munita del relativo impianto elettrico, adibita a deposito di materiale (sedie, strutture in legno e altro) e a protezione di una grande cella frigorifera estesa circa 10 mq.; 2) un chiosco di tipo mobile di 7 mt. per 2,50 mt., alto 3,20 mt., con antistante pedana fornita di gradini in legno e con collegamenti idrici, elettrici e fognari, desumendosi dalle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE roulotte che la stessa era adibita stabilmente a punto ristoro e non a commercio itinerante, posto che da accertamenti svolti presso il P.R.A. è emerso che la targa apposta sul veicolo non è stata mai coperta da assicurazione R.C. auto, che non è stato mai corrisposto il relativo bollo e che la revisione era scaduta nel giugno 2021; 3) una struttura in legno adiacente alla prima, estesa su una superficie pari a circa 6 mq. e alta 1,6 mt., fornita di impianto elettrico e impianti di condizionamento e adibita a deposito attrezzi; 4) vari pergolati, aperti
da tutti i lati, costruiti con struttura in legno e copertura con canne ombreggianti, appoggiati sul terreno; 5) due casette mobili in legno posizionate su uno chassis in acciaio poggiante sul terreno, con annessi pali telescopici stabilizzatori, realizzati con pareti coibentate a pannelli con isolamento termico sia per le pareti laterali che per il tetto a doppia falsa, di dimensioni rispettivamente di 8,60 mt. x 4 mt. e 7.80 mt. x 3,10 mt. ciascuna, con altezza variabile da mt. 2,30 a mt. 2,80 e con destinazione abitativa, essendo entrambe le casette collegate stabilmente alla rete elettrica e fognaria presente in zona, ed essendo peraltro una delle due casette effettivamente abitate, come accertato dagli operanti nel corso del sopralluogo eseguito il 15 marzo 2022; 6) due manufatti in legno, adibiti a servizi igienici chimici, appoggiati al terreno, estesi ciascuno su una superficie pari a 1 mt. e 1,5 mt.
Nel corso di un ulteriore sopralluogo svolto il 6 luglio 2022, veniva altresì constatata la presenza di ulteriori opere, ovvero: 7) una struttura in canneto estesa su una superficie pari a 5 mt. x 2 mt. adibita a deposito attrezzi; 8) due casette mobili in legno munite di climatizzatore e collegate alla rete idrica e a quella elettrica; 9) una seconda struttura in legno posizionata nella zona retrostante il chiosco, di dimensioni perimetrali pari a 10 mt. x 6 nnt.; 10) un manufatto in legno altro 1,4 mt., adibito a centrale per impianti elettrici, collegato sia all’attività agricola e che quella dello stabilimento balneare; 11) vari pergolati appoggiati sul terreno; 12) cinque bagni chimici a servizio dei bagnanti. Ancora, sempre nel corso del sopralluogo del 6 luglio 2022, emergeva che all’interno di un’area adiacente al “Guna Beach”, di proprietà di NOME COGNOME e censita catastalmente come terreno agricolo seminativo, sorgeva un’altra struttura turistico-recettiva, denominata “RAGIONE_SOCIALE Beach”, riferibile alla società “RAGIONE_SOCIALE“, il cui legale rappresentante è NOME COGNOME, per cui, pur essendo stati rimossi prima del sequestro lettini, gazebo, sedie a sdraio, sgabelli e bagni chimici, chiaramente funzionali allo stabilimento balneare, è risultata comunque provata la modifica RAGIONE_SOCIALE destinazione d’uso dell’area, da agricola a commerciale. Infine, il 15 luglio 2022, il funzionario del servizio forestale RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia trasmetteva una relazione inerente il sopralluogo eseguito insieme ai finanzieri, da cui emergeva l’estirpazione di circa 72 mq. di macchia mediterranea, nonché il taglio di una pianta di tamerice, al fine di realizzare le opere descritte, con notevole danno alle bellezze naturali e grave deturpamento RAGIONE_SOCIALE macchia mediterranea, che ha interessato una superficie complessiva di 200 mq. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Orbene, all’esito di tali risultanze investigative, il G.I.P. prima e il Tribunale del Riesame poi hanno ritenuto configurabili i reati di cui agli art. 181 del d. Igs. n. 42 del 2004, 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001, 55 – 1161 del Codice RAGIONE_SOCIALE navigazione e 734 cod. pen., osservando che le strutture sequestrate non erano considerabili come temporanee, essendo presenti presso
lo stabilimento balneare tutto l’anno, per cui le stesse avrebbero richiesto preventivi titoli autorizzatori, nel caso di specie non rilasciati.
Né è stato ritenuto decisivo il provvedimento del T.A.R. di Lecce del 7 luglio 2022 con cui è stata accolta la domanda cautelare finalizzata all’annullamento delle note emesse dal Comune di RAGIONE_SOCIALE il 22 marzo e il 1° aprile 2022 in relazione alle istanze volte al montaggio stagionale delle strutture a supporto dello stabilimento balneare, posto che la decisone del giudice amministrativo era funzionale solo a consentire il montaggio delle strutture durante la stagione estiva in corso, a condizione che le stesse presentassero effettivamente le caratteristiche di precarietà e amovibilità dichiarate, caratteristiche escluse dal Tribunale dei Riesnne e ritenute comunque non dirimenti, e ciò anche alla luce del fatto che gli accertamenti successivi all’ordinanza del T.A.R. hanno consentito, ad esempio, di appurare che il mezzo mobile sequestrato non era destinato alla somministrazione ambulante di alimenti e bevande, presentando il rimorchio le ruote sollevate, essendo posizionato su mattoni, oltre che collegato agli impianti, ciò a riprova RAGIONE_SOCIALE stabilità del punto vendita attrezzato.
Ciò posto, l’impostazione seguita dai giudici cautelari appare corretta, ponendosi in sintonia con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Rv. 275697), secondo cui, in tema di reati edilizi, per definirsi precario un immobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessario ravvisare l’obiettiva ed intrinseca destinazione a un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili, essendo stato altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Rv. 267759) che, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi, a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 40 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010) alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e a essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, laddove nella vicenda in esame, all’esito di un giudizio di fatto non suscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede, tali requisiti sono stati esclusi dopo una puntuale disamina delle caratteristiche strutturali dei singoli interventi realizzati.
In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le risultanze investigative, oltre che con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità prima richiamati, il percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata, come sottolineato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, risulta immune da censure, non presentando profili di incoerenza argomentativa, non potendosi sottacere
che le censure difensive, fatti salvi ovviamente gli approfondimenti probatori eventualmente da compiere nello sviluppo del procedimento penale in corso, si muovono nell’orbita non tanto RAGIONE_SOCIALE violazione di legge, ma piuttosto RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità o RAGIONE_SOCIALE erroneità RAGIONE_SOCIALE motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
Anche rispetto al giudizio inerente il periculum in mora non si ravvisano criticità, avendo il Tribunale del Riesame osservato al riguardo che le opere edilizie in sequestro sono state eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico, avendo le stesse realizzato peraltro uno stabile mutamento RAGIONE_SOCIALE destinazione urbanistica dell’area, con evidente aumento del carico urbanistico. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, anche in tal caso non vi è spazio per l’accoglimento delle doglianze difensive, che prospettano differenti valutazioni di merito non consentite in questa sede.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi di COGNOME, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME devono essere dichiarati quindi inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata
in via equitativa, di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2023