Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Sondrio il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Como in data 27/2/2024 udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Como con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di convalida di sequestro probatorio in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p., per difetto dei presuppost processuali e mantenuto il vincolo reale sul bene in sequestro (un autocaravan) ai sensi dell’ art. 324, co. 8, c.p.p., deducendo violazione di legge processuale.
Il Tribunale del riesame, dichiarata la nullità del sequestro probatorio, non avrebbe potuto mantenere il vincolo reale sul bene in sequestro, mancandone il titolo, ma avrebbe dovuto disporre la restituzione..
Con il secondo motivo si contesta la sussistenza del presupposto normativo per disporre la trasmissione degli atti ex art. 324, co. 8, c.p.p., al giudice civi
competente, posto che non vi era alcuna contestazione sulla titolarità del bene in capo al COGNOME.
Con il terzo motivo si deduce carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di ricettazione, non sussistendo l’elemento soggettivo del reato e cioè il fine di profitto da parte dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile.
In tal senso, si è affermato che l’ordinanza pronunciata ex art. 263 comma 3 c.p.p. dal giudice per rimettere le parti davanti al giudice civile, in quant interlocutoria e ‘ordinatoria’, è strutturalmente inidonea ad incidere sui diritt delle parti, sacrificando l’una e favorendo l’altra: essa è priva di contenuto decisorio ed pertanto non è suscettibile di impugnazione (Sez. 1 ,n. n. 6769 del 03/12/2018, Rv. 274805; Sez. 2, n. 51692 del 02/11/2023, Rv. 285677).
Negli stessi termini deve ritenersi che il Tribunale del riesame, ove accerti l’esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestro, è tenuto, ai sensi dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo, competente in primo grado, per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest’ultimo, mantenendo il sequestro (Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, Rv. 283173).
Anche in questo caso, infatti, non vi è alcuna previsione codicistica che consenta di ipotizzare una qualche forma di ricorso e che in ogni caso è la funzione stessa dell’atto, che si limita a di individuare l’autorità giudiziaria competente al soluzione di un conflitto, potenziale o in atto, a deporre in tal senso.
P.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 17/5/2024