Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3621 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3621 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia nei confronti di:
COGNOME NOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato ad Agropoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Gabbioneta Binanuova (INDIRIZZO) il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 14 novembre 2025 del Tribunale di Brescia , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni presentate dal l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, e dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, con cui è stata chiesta la conferma del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Brescia ─ adito in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., a seguito di ricorso, proposto da NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 319 -ter cod. pen., nonchè da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, avverso il decreto di sequestro probatorio di iPhone, personal computer portatili, chiavette USB e diverso materiale informatico, disposto in data 24 ottobre 2025 dal Pubblico Ministero in sede ─ annullava l’indicato decreto e ordina va la restituzione dei beni sequestrati, unitamente ai dati già eventualmente estrapolati.
Avverso il provvedimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia ha presentato ricorso affidato ad un unico articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 253 e 568, comma 4, cod. proc. pen.
2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente ha rilevato che il principio di proporzionalità del sequestro probatorio di strumenti informatici è assicurato, anche quando la selezione dei dati da ricercare non sia affidata alle cc.dd. parole -chiave, ma ad altri criteri di selezione. Inoltre, la lettura proposta dal Tribunale è riduttiva, vieppiù considerando che il provvedimento di sequestro impugnato ha delimitato il tema di indagine, individuato i dati da ricercare e gli elementi di selezione (p. 3-4 del provvedimento).
La valutazione del Tribunale di Brescia è, inoltre, basata su una motivazione assertiva, anche in relazione alla perimetrazione temporale dell’indagine , non oggetto, peraltro, di esplicito rilievo da parte dei ricorrenti.
2.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente ha rilevato la carenza di interesse ad impugnare per non avere i ricorrenti allegato e dedotto la sussistenza di un pregiudizio effettivo del diritto alla riservatezza.
Per l’odierna udienza ─ che si è svolta in forma non partecipata ─ il Pubblico ministero ha inoltrato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso ; i difensori di NOME COGNOME e di NOME COGNOME hanno fatto pervenire memorie conclusionali, con cui hanno chiesto la conferma del provvedimento del Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497), costante è l’orientamento secondo cui è necessario che la parte precisi quale sia l’ interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati contenuti in un dispositivo elettronico sottoposto a sequestro ( ex multis , Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, Rv. 286989).
Tuttavia, se il sequestro probatorio riguarda un dispositivo contenente dati informatici, sussiste comunque l’interesse a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare reale, nonostante che il contenitore sia stato restituito all’avente diritto disponendo la previa estrazione della c.d. “copia forense” (Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, Rv. 288535): lo smartphone , come anche il computer, è un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate, sicché non è necessario che la parte adduca o dimostri la disponibilità esclusiva di quanto contenutovi (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Rv. 283302).
Nello stesso senso si è espressa la Corte EDU: il sequestro di uno smartphone e dei dati da esso estratti comporta un’ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza ai sensi del primo comma dell’articolo 8 della Convenzione (sentenza Saber c. Norvegia, 17 dicembre 2020, n. 459/18).
Pertanto, nel caso in esame, sebbene non risulti che i destinatari del provvedimento, nel presentare ricorso innanzi al Tribunale del riesame, abbiano specificamente addotto che i dispositivi, sottoposti a sequestro probatorio, contenessero dati riservati e sensibili relativi alle loro persone e/o ai loro familiari ─ poiché deve presumersi che i dispositivi, oggetto del provvedimento di sequestro, contengano un’estesa mole di dati personali, riservati e anche sensibili, che sono estranei alle finalità in vestigative ─ sussiste il loro interesse alla esclusiva disponibilità dei dati che ne sono stati estratti. In altri termini, è in re ipsa il pregiudizio che il vincolo cautelare arreca a diritti fondamentali, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla «disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo”», come tutelati anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel caso in esame, il Tribunale non ha disconosciuto la concreta esigenza probatoria, sottesa alla ricerca dei dati inerenti alla prova del reato di cui all’art.
319ter cod. pen. provvisoriamente contestato a NOME COGNOME, il quale ─ in qualità di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ─ avrebbe ricevuto indebitamente del denaro per favorire NOME COGNOME nell’ambito del procedimento penale n. 8283/2016 R.G.N.R.
Né il Tribunale ha disconosciuto il nesso di pertinenzialità fra le cose sequestrate e il reato provvisoriamente contestato al COGNOME ex art. 253, comma 1, cod. proc. pen., per il quale possono essere assoggettati a sequestro probatorio non soltanto il «corpo di reato» ma anche «le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti», tali dovendosi intendere quelle connotate da una specifica idoneità dimostrativa, che ne giustifichi l’apprensione per salvaguardare la prova ai fini del giudizio sulla penale responsabilità ( ex multis : Sez. 4, n. 2622 del 17/11/2010, Rv.249487; Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009, Rv. 243721).
Occorre, tuttavia, ribadire come sia necessario anche che il sequestro probatorio, nel perseguire lo scopo di accertare i fatti, non risulti sproporzionatamente invasivo della sfera di riservatezza dei soggetti interessati dal sequestro per far sì che il provvedimento produca il minimo sacrificio di diritti l’esercizio dei quali non pregiudicherebbe la finalità probatoria e cautelare perseguita (Corte cost. n. 85 del 2013).
In quest’ottica, il principio di proporzionalità è funzionale, per un verso, ad una adeguata tutela dei diritti individuali nei procedimenti penali, e, per altro verso, costituisce un parametro per valutare la legittimità della decisione adottata nel caso concreto. Esso vale sia per il legislatore nella produzione delle norme che per l’autorità giudiziaria nell’adozione dei provvedimenti .
3.1. Nel solco di questa interpretazione, la Corte di cassazione nel valutare la legittimità dei provvedimenti di sequestro (sia preventivo che probatorio), ha richiamato i principi di proporzionalità e di adeguatezza operanti per le misure cautelari personali ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rilevando come essi esprimano un’esigenza di ragionevolezza che è immanente al sistema processuale penale e si manifesta specificamente nell’art. 258, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226711; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548), che ─ nel prevedere il sequestro di documenti che fanno «parte di un volume o di un registro» ─ esclude che possa procedersi a sequestri di masse indistinte di documenti, senza una specifica ragione. Analogamente, per esempio, è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un personal computer , che conduca, senza specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rv. 264092).
Pertanto, l’estensione del sequestro dovrà essere adeguatamente modulata secondo la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781).
In questo quadro, alla Corte di cassazione non compete valutare nel merito lo specifico canone seguito per contemperare le esigenze dell’indagine con il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, ma soltanto controllare se la motivazione specificamente adottata dal Tribunale risulti non apparente e corrisponda a un contemperamento dell’interesse pubblico e degli interessi privati conforme al principio di proporzionalità.
3.2. Il principio di proporzionalità è espressamente sancito dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 T.U.E., nonchè dagli artt. 49, par. 3, e 52 della Carta di Nizza e viene costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte EDU quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali: occorre che «le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa (…) siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità (…) in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo (…) e il fine endoprocessuale perseguito» (Corte EDU, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). Più volte è stato ribadito che non può prescindersi da un bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco che escluda un sacrificio eccessivo del diritto della persona interessata (ex multis , Corte EDU, 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cit.; Corte EDU 13 dicembre 2016, RAGIONE_SOCIALE c. Romania).
3.3. Questo canone è stato ribadito e precisato nell’ambito dei sequestri probatori riguardanti dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che possono non soltanto fornire informazioni relative a particolari condotte dei soggetti interessati dalle indagini, ma anche un quadro di aspetti significativi della loro vita passata e attuale.
In questo ambito, la fisiologica interferenza con il diritto alla riservatezza, garantito dall’art. 8 CEDU, e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, impone una rigorosa verifica circa la necessità di adottare tale strumento di ricerca della prova e circa la possibilità che esso produca un indebito sacrificio di tali diritti. Infatti, il sequestro probatorio di dati informatici rende possibile la profilazione della personalità e dei movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti,
inclinazioni personali e idee. Inoltre, potrebbe riguardare anche terzi estranei all’illecito penale e incidere sulla loro sfera personale.
Come già rilevato da questa Corte, il sequestro di dispositivi informatici, per la sua intrusività e invadenza, è in grado di offrire «un’esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee» (Sez. 6, n 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139).
Ne deriva che è illegittimo, perché viola il principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico ─ quale è un personal computer ─ che conduca, in mancanza di specifiche ragioni e senza una previa individuazione del tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (Sez. 6, n. 24617 del 10/06/2015, cit.).
La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti contrasta con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della CEDU ( ex multis , Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia), sicché occorre che il provvedimento risulti proporzionato all’obiettivo da perseguire, realizzando un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte EDU 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE Bulgaria).
3.4. Pertanto, deve ribadirsi che il decreto con cui il Pubblico ministero dispone il sequestro probatorio «di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per le quali è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, e giustificare l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria, anche individuando il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e prevedendo la restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti ( Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358).
Contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: in tale nozione si comprendono sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’ iter logico-giuridico seguito dal Giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; ex multis , Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 6, n. 3 7472 del 21/01/2009, Rv. 242916).
4.1. Nel caso in esame, il sequestro probatorio è sorretto da un’adeguata giustificazione dell’attività di indagine, circa la perimetrazione temporale dei dati da apprendere, che può essere più ampia di quella della contestazione (peraltro fluida e provvisoria) operata nelle indagini preliminari, purchè, se «il lasso temporale di apprensione dei dati» risulta «sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria», si abbia una specifica motivazione sul punto (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, Rv. 287778; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025).
Nel decreto di sequestro annullato dal Tribunale di Brescia il Pubblico ministero ha evidenziato l’obiettiva complessità delle indagini e la necessità di considerare compiutamente i rapporti ─ che presentano profili di anomalia anche alla luce delle sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME tra l’indagato NOME COGNOME e gli ufficiali della Polizia giudiziaria incaricati delle indagini (p. 4 e ss. del decreto) e la scarsa chiarezza delle vicende relative alla disponibilità da parte dei NOME e dei suoi legali di una consulenza tecnica prima che fosse ufficialmente resa disponibile.
In questo contesto, le ragioni addotte per giustificare l’ampiezza del segmento temporale dei dati da apprendere ─ che nella fattispecie comprende il periodo, di undici anni circa, nel corso del quale l’indagato NOME COGNOME ha svolto le funzioni di Pubblico ministero nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia rispetto a una imputazione limitata a un periodo circoscritto ─ risultano non incongrue.
4.2. Invece, la estensione tipologica dei dati da acquisire non risulta proporzionata all’esigenza di tutela re i diritti dei soggetti interessati perimetrando, con criteri quantitativi, qualitativi e temporali i dati informatici da selezionare e da acquisire, in modo da assicurare la minore invasività dell’operazione compatibile con le esigenze dell’indagine.
Al riguardo, il Tribunale ha correttamente osservato (p. 6 d ell’ordinanza ) che, mentre il tema dell’i ndagine è stato sufficientemente definito, con la indicazione «delle specifiche informazioni oggetto di ricerca» ─ i.e. modalità di svolgimento delle indagini compiute nel 2016/2017 a carico di NOME COGNOME, rapporti tra gli inquirenti con la famiglia COGNOME i loro avvocati e consulenti tecnici, versamento di danaro agli inquirenti, anche mediante terzi soggetti, per influire sulle indagini, canali di monetizzazione del danaro da parte della famiglia COGNOME (p. 3 del
decreto di sequestro) ─ non sono stati, invece, definiti i criteri di selezione dei dati da estrapolare dai dispositivi informatici.
L’or dinanza applica i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte relativamente al sequestro probatorio massivo di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici (Sez. 6, n. 543 del 3/12/2025, dep. 2026; non mass; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139; Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Rv. 277211) ricordati sub 3.4.: delimitazione della portata del vincolo; esplicitazione delle ragioni per le quali si decide di incidere, per esempio, sulla sfera giuridica di soggetti terzi estranei al reato; indicazione del motivo per cui il vincolo viene modulato in termini onnicomprensivi; connessione della durata del sequestro a ragionevoli criteri temporali oggettivamente conne ssi all’indagine ; selezione della res necessaria ai fini della prova; inammissibilità di un sequestro meramente esplorativo di notizie di reato, ulteriori rispetto a quella per cui si procede.
Il sequestro probatorio massivo di dati informatici, senza alcuna definita previa loro selezione e senza la compiuta indicazione di criteri di selezione, è illegittimo perché assume una valenza meramente esplorativa (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Rv. 287421 Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021; Rv. 280838). Né la reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio potrebbe eliminare il pregiudizio arrecato a diritti fondamentali lesi (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, cit.).
4.3. In questa prospettiva, il Tribunale ha puntualmente valutato che nel decreto del Pubblico ministero l’oggetto di ricerca è stato delimitato, ma l’ulteriore concorrente presupposto di legittimità del provvedimento ─ i.e. il criterio della selezione per argomenti, funzionale alla individuazione del materiale informatico archiviato nel dispositivo e da prelevare ─ è stato solo apparentemente rispettato, perché il Pubblico Ministero ha adottato «un non criterio di selezione», posto che tale criterio si è sostanziato nella mera «ripetizione delle informazioni oggetto di ricerca» (p. 6 dell’ordinanza ), sicché il contenuto del provvedimento di sequestro probatorio non individua effettivamente adeguati criteri di selezione del materiale informatico archiviato.
Come correttamente evidenziato anche dal ricorrente, non è necessario che la selezione si fondi sul l’indicazione di parole-chiave, perché anche altri criteri selettivi possono assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, e nella fattispecie un criterio fondato di selezione sulle parole-chiave non sarebbe efficace, anche per la vastità del materiale informatico da sequestrare.
Tuttavia sono prefigurabili altri pertinenti criteri selettivi che consentano, in base ad una valutazione ex ante e ab origine , la ricerca dei dati utili alle indagini eventualmente ricavabili dai dispositivi informatici.
4.4. Invece, se, come si verifica nel caso in esame, la delimitazione dell’ambito dei dati acquisibili in quanto utili alle indagini risulta sostanzialmente sovrapponibile all’oggetto dell’indagine i due piani vengono confusi, mentre devono essere mantenuti distinti.
Ne consegue, allora, che il vincolo reale non è stato ab origine commisurato alla esigenza di estrapolare da un vasto insieme informativo i soli dati informatici realmente strumentali alla ricerca della prova e questo palesa il carattere marcatamente esplorativo del sequestro probatorio disposto.
In altri termini la selezione ─ così come indicata dal Pubblico Ministero ─ finisce, per operare non, come dovrebbe, ex ante , ma sulla base di una valutazione ex post , peraltro solitamente affidata ad ausiliari tecnici del l’Autorità inquirente .
Invece, al contrario, la specificità del contenuto della imputazione provvisoria ancor più avrebbe dovuto imporre una delimitazione maggiormente selettiva del materiale da estrapolare in quanto utile all’indagine .
In conclusione, la motivazione del sequestro disposto dal pubblico ministero ─ come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame ─ non è stata configurata in modo da rispettare ab origine il canone di proporzionalità perché non individua appositi e circoscritti criteri di selezione, ma affascia indebitamente in un unicum il tema di indagine e il criterio di selezione dei dati da estrapolare.
Sulla base di quanto precede, deve concludersi che il ricorso, i motivi del quale sono stati trattati congiuntamente, è infondato, sicché va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, 15/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME