Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40478 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40478 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMEX nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria con allegati del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 24 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino disponeva il sequestro preventivo della pratica di erogazione della indennità di prestazione di invalidità civile con trattenuta alla fonte della somma prevista per il futuro pagamento mensile alla cassa dell’ente erogatore, nonchØ della somma di € 13.850,25, riconducibili a NOMENOMEX nonchØ, in subordine, dei beni di cui NOME disponeva per l’equivalente valore del profitto del reato; con ordinanza del 7 luglio 2025, il Tribunale di Avellino confermava il decreto; avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME eccependo:
1.1 premesso che la RAGIONE_SOCIALE medica dell’RAGIONE_SOCIALE di Avellino, sulla base della copiosa documentazione medica presentata e della visita medica effettuata, aveva riconosciuto al ricorrente l’invalidità civile totale al 100% e lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 l.n. 104/92, con diritto all’indennità di accompagnamento, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e omessa pronuncia su fatti decisivi: non erano state correttamente valutate la gravità e la complessità del quadro clinico di NOME, come attestate dalla documentazione medica prodotta e dal certificato della RAGIONE_SOCIALE medica dell’RAGIONE_SOCIALE, ma ci si era basati solo su osservazioni estemporanee e decontestualizzate della Polizia Giudiziaria, senza considerare che la capacità di compiere sporadiche e limitate attività in autonomia non escludeva affatto la necessità di un’assistenza permanente;
1.2 insussistenza del periculum in mora e violazione dei diritti fondamentali: il sequestro totale e indiscriminato di ogni pensione aveva privato NOME, soggetto di 82 anni gravemente malato, dell’unica fonte di sostentamento per far fronte alle proprie basilari esigenze di vita e di cura; le prestazioni non costituivano un arricchimento, ma
rappresentavano strumenti essenziali per garantire la tutela della salute ed una vita dignitosa, diritti inviolabili garantiti dagli art. 2, 32 e 38 della Costituzione; il presunto danno patrimoniale per l’Erario era del tutto presunto, mentre il danno alla salute del ricorrente era attuale, concreto e gravissimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01)
Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso Ł stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma Ł reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame, alle quali il Tribunale ha risposto alle pagine 2 e 3 dell’ordinanza impugnata, esaurientemente motivando sulla sussistenza del fumus commissi delicti e a pag. 4 relativamente al periculum in mora ; in particolare, il Tribunale, con ragionamento logico e coerente, ha richiamato l’attività di osservazione posta in essere dalla Guardia di Finanza che ‘consensiva di accertare che l’istante si muoveva in maniera agile e autonoma, era in grado di deambulare, di condurre l’autovettura, di portarsi in vari luoghi della città, di recarsi a fare la spesa scaricando le relative buste dal veicolo, recarsi da solo al comune e parlare regolarmente al telefono mentre compiva tali attività (v. Immagini contenute nelle videoriprese eseguite dagli operanti ed allegati in atti su supporto informatico)’ (pag.2 ordinanza impugnata); il primo motivo di deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod.proc.pen.
1.2 Quanto al requisito del periculum , la contestazione sul punto era estremamente generica, perchØ non si riferiva al fatto della impossibilità di protrarre le conseguenze del reato, ma delle conseguenze che il sequestro poteva avere sulla situazione dell’indagato, sulla quale però il tribunale ha motivato adeguatamente applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonchØ a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato’ (Sez.U., n. 26252 del 24/02/2022, Rv. 283245 – 01), ed annullando l’ordinanza impugnata relativamente al sequestro della somma eccedente in quinto dell’importo in contestazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.