Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 44759 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44759 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VICENZA il 21/04/1959
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. RIESAME DI VICENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Vicenza rigettava l’appello proposto dai ricorrenti nei confronti dell’ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale che aveva disatteso l’istanza di revoca del sequestro impeditivo disposto il 4 luglio 2022 su immobili di proprietà della RAGIONE_SOCIALE situati in Inverno e Monteleone, contraddistinti al foglio 2, mappale 1374, sub 10 e 28.
2. Avverso il richiamato provvedimento ricorrono per cassazione sia la RAGIONE_SOCIALE che NOME COGNOME mediante il comune difensore di fiducia avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo di doglianza con il quale deducono violazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., nonché degli artt. 67 e SS. I. fall. e 2901 cod. civ.
A fondamento delle censure rappresentano che il provvedimento genetico è un sequestro impeditivo emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza sui terreni di proprietà della RAGIONE_SOCIALE al fine di evitare che la libera circolazione degli stessi potesse aggravare le conseguente del reato di bancarotta fraudolenta contestato al MANUZZATO al capo 5) dell’imputazione provvisoria relativa al fallimento della RAGIONE_SOCIALEin forza del quale tale società avrebbe alienato alcuni beni immobili a “prezzo vile”, allo scopo di depauperare la società in questione).
Sottolineano che, tuttavia, il GIP del Tribunale di Vicenza aveva disatteso l’istanza di revoca della misura – chiesta per consentire, dopo che era stato disposto in favore del fallimento RAGIONE_SOCIALE il sequestro conservativo dei medesimi beni a carico della RAGIONE_SOCIALE, la vendita ad un soggetto terzo per la somma di euro 325.000,00, condizionata al venir meno della misura reale penale, al fine di risolvere con il pagamento della stessa il contenzioso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – ponendo in rilievo la “nuova” circostanza per la quale il sequestro era in realtà volto anche a consentire al Curatore del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE il recupero del bene sequestrato.
A quest’ultimo riguardo, i ricorrenti denunciano che tale circostanza, oltre a non essere stata indicata nel provvedimento genetico, non era conducente poiché il Fallimento RAGIONE_SOCIALE non aveva, entro il previsto termine quinquennale decorrente dalla compravendita dei beni da parte della
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fallita alla RAGIONE_SOCIALE avvenuta in data 23 novembre 2018, promosso alcuna azione revocatoria né fallimentare né ordinaria.
Né, peraltro, avrebbero potuto prospettarsi ragioni volte a giustificare il sequestro impeditivo poiché il soggetto terzo disposto ad acquistare i beni era stato individuato dal RAGIONE_SOCIALE e il ricavato sarebbe andato a ristorare il danno lamentato da tale procedura in conseguenza dei fatti correlati al capo 7) dell’imputazione provvisoria.
Di qui i ricorrenti deducono la mera apparenza della motivazione della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il GLYPH provvedimento GLYPH impugnato GLYPH si GLYPH fonda GLYPH essenzialmente GLYPH sulla considerazione per la quale la revoca del sequestro consentirebbe al MANNUZZATO di continuare a porre in essere un’attività che, almeno in forza della prospettazione accusatoria, ha svolto con continuità, ossia quella di depauperare società nelle quali era amministratore, di diritto o di fatto, dai beni immobili ledendo gli interessi dei creditori.
E, a differenza di quanto dedotto dai ricorrenti, tale motivazione ben si attaglia alla fattispecie in esame in quanto nel capo 5) dell’imputazione provvisoria è contestato al predetto ricorrente proprio di avere trasferito i beni oggetto della misura alla società RAGIONE_SOCIALE, che a propria volta li ha alienati ad un’altra società che li ha poi ulteriormente trasferiti alla RAGIONE_SOCIALE Regista delle operazioni di spoliazione sarebbe stato il COGNOME, quale dominus delle varie società coinvolte.
Nel delineato contesto la revoca del sequestro che i ricorrenti richiedono perché possano essere trasferiti dalla RAGIONE_SOCIALE al Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE (che pure ne ha ottenuto il non incompatibile sequestro conservativo) in modo da transigere il contezioso civile tra tale Fallimento e la società ricorrente, aggraverebbe le conseguenze dell’insolvenza in danno dei creditori della RAGIONE_SOCIALE che sarebbero definitivamente privati della possibilità di rivalersi su quei beni.
Come ha congruamente evidenziato il provvedimento impugnato permangono, dunque, le esigenze di prevenzione assicurate dal sequestro, atteso che è proprio mediante la circolazione dei beni attraverso il paravento di
società in seguito lasciate fallire che, secondo la prospettazione accusatoria, il COGNOME ha prodotto valore distratto e poi occultato.
Non compete del resto al giudice penale alcuna valutazione sull’attuale possibilità, o meno, della Curatela del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE di “recuperare” tali beni mediante le azioni revocatorie contemplate dalla legge fallimentare e dal codice civile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente