Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16539 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16539 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di COGNOME nato a Palma di Montechiaro il 09/09/1960, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 09/10/2024
visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener Dr. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al sequestro preventivo del deposito di stoccaggio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/10/2024, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da NOME COGNOME riduceva il sequestro preventivo del profitto del reato ed annullava nel resto il decreto impugnato.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Catania, lamentando mancanza di motivazione.
Ed infatti, il decreto di sequestro preventivo era stato emesso:
ai sensi dell’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., anche per equivalente, in vista dell confisca obbligatoria del profitto del reato, per la totalità del profitto a carico di tutti gl
ai sensi dell’articolo 321, comma 1, quale sequestro impeditivo, in relazione al deposito d stoccaggio del prodotto energetico riconducibile alla società RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale del riesame, nel procedere alla riduzione del quantum sequestrabile al ricorrente (da C 152.445,58 a C 21.777,94), in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezio Unite della Cassazione in data 26/09/2024, secondo cui «esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto da medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimen del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali», ha annulla resto il provvedimento impugnato, dimenticando tuttavia di motivare in relazione al sequestro preventivo impeditivo del deposito di stoccaggio.
In data 26 febbraio 2025, l’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, depositava memori ex art. 611 cod. proc. pen. in cui chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
Lamentava altresì la nullità del decreto di citazione dinanzi a questa Corte, non essendo stato il decreto di fissazione notificato presso il domicilio dichiarato dall’imputato.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia come l’eccezione di nullità dedotta dal Sambito nella memoria difensiva deve essere disattesa, in quanto, a fronte dell’originario mancato avviso al difensore fiduciario della data di udienza (fissata per il giorno 7 febbraio 2025), co correttamente evidenziato nella memoria difensiva depositata dall’Avv. NOME COGNOME del 22 gennaio 2025, il processo è stato tolto dal ruolo e fissato nuovamente alla data odierna, co regolare avviso al difensore, unico destinatario ai sensi dell’articolo 610, comma 5, cod. pro pen., eseguito in data 29 gennaio 2025.
Passando al merito del ricorso, il Collegio evidenzia come, a pagina 73 del decreto di sequestro preventivo del 9 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari avesse disposto nei confronti di NOME COGNOME in relazione al capo h), il sequestro preventivo a fin confisca, fino alla concorrenza di euro 152.445,58 (da C 88.103,70 di Accisa+ C 64.341,88 di I.V.A.).
A pagina 76 del suddetto decreto, aveva altresì disposto il sequestro preventivo (in riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente) del deposito di stoccaggio di prodo energetico riconducibile alla società RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Palma Di Montechiaro (AG), C.da INDIRIZZO, – Partita I.V.A.: P_IVA – esercente l’attività di «Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi» – Partita I.V.A. P_IVA Codice operatore accise CODICE_FISCALE, legalmente rappresentata da NOME COGNOME.
Riteneva, il GIP, che, «avuto riguardo alla notevole quantità di prodotto petrolifero oggett di indebita sottrazione alle imposte, alla serialità delle tecniche di frode, afferenti ad a imprenditoriali, alla professionalità nei metodi di trasporto e stoccaggio, alla pericolosit contesto di attuazione delle frodi, è concreto e ragionevolmente prevedibile il pericolo che libera disponibilità dei depositi e dei beni strumentali ivi contenuti, ove lasciata ai ri gestori e titolari o comunque a soggetti loro vicini e fiduciari, possa consentire la rinno commercializzazione di prodotto petrolifero con evasione delle accise e delle imposta sul valore aggiunto e comunque senza una piena tracciabilità dell’origine del prodotto petrolifero e persin della sua natura, e, dunque, protrazione dei reati di cui all’art. 40 L. 504/1995 e 8 d.lgs. 74/2 nonché delle conseguenze dannose degli stessi reati, con compromissione dei beni di interesse pubblico da tutelare».
Il COGNOME proponeva riesame avverso l’intero provvedimento di sequestro e il Tribunale del riesame, nel ridurre l’importo confiscabile ai singoli concorrenti, annullava, nel resto, l’ provvedimento di sequestro.
Coglie quindi nel segno il Procuratore della Repubblica di Catania laddove evidenzia la totale assenza di motivazione in relazione al sequestro impeditivo, avendo il Tribunale del riesame confermato il decreto sia sotto il profilo della gravità indiziaria che del periculum in mora, ma avendo disposto – senza motivazione alcuna – l’annullamento di tutte le statuizioni ad eccezione del sequestro preventivo del profitto, così come ridotto.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, limitatamente al deposito di stoccaggio di prodotti energetici, per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’annullamento relativo al sequestro del deposito di stoccaggio di prodotti energetici della società “RAGIONE_SOCIALE” e rinvia al Tribunal
Catania competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 4 marzo 2025.