Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38918 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38918 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI’ avverso l’ordinanza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di FORLI’ nei confronti di: COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE nato a PORTOMAGGIORE il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria inviata dall’AVV_NOTAIO del Foro di BARI per NOME COGNOME che ha chiesto la conferma dell’impugnata ordinanza; di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Forlì, decidendo sull’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME, ha revocato il sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Forlì, avente ad oggetto la vettura acquistata dal ricorrente nei confronti di NOME COGNOME, indagata per truffa nell’acquisto della vettura medesima.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Sotto un primo profilo, si lamenta, ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in ordine all’estensione del sequestro impeditivo al terzo di buona fede.
2.2 Con un secondo motivo, si denuncia l’omessa motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione alla natura di corpo di reato della vettura, sia in considerazione della contestazione di truffa che di incauto acquisto.
2.3 Infine, si deduce violazione di legge (art. 606, lett. e, cod. proc. pen., in relazione all’art. 712 cod. pen.) sugli elementi costitutivi della contravvenzione contestata al COGNOME.
Il ricorso Ł inammissibile perchØ adduce motivi manifestamente infondati o non consentiti.
A quest’ultima categoria (quella dei motivi non consentiti) appartiene senza dubbio il secondo motivo: a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tema di impugnazione di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione Ł ammesso esclusivamente per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salva la carenza radicale di motivazione quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ricorrendo in tal caso la violazione di legge ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, MulŁ, Rv. 279284- 01), condizione non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino, ove il Tribunale ha sufficientemente motivato sulla natura del bene come corpo di reato.
Dei due motivi (il primo ed il terzo) che denunciano violazioni di legge, l’uno Ł manifestamente infondato, mentre l’altro Ł, nuovamente, non consentito.
3.1 Il primo, contestando la mancata estensione del sequestro c.d. impeditivo al terzo di buona fede, non pare confrontarsi con il nucleo centrale della decisione sul punto, che ha annullato il vincolo non in linea di principio, ma perchØ nel caso concreto Ł divenuto carente il periculum in mora , a seguito del cristallizzarsi, in forma definitiva del pregiudizio per la persona offesa. Ciò per effetto – secondo il principio affermato dalla sentenza Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022 Pmt/Mennella, Rv. 283635 – 01, citata nel provvedimento impugnato dell’acquisto del bene da parte del terzo che si trovi in buona fede, valutazione, quest’ultima, che non spetta a questa Corte riesaminare, non solo per ragioni ordinamentali, se la motivazione sia priva di contraddizioni o di illogicità manifeste, ma anche per il limitato perimetro del ricorso cautelare reale, come indicato sopra.
3.2 Il terzo motivo, in verità, Ł solamente ‘vestito’ come violazione di legge, ma in realtà, alla lettura, svela il contenuto motivazionale della critica al provvedimento.
Infatti, si contestano le argomentazioni, ritenute non condivisibili, in base alle quali si Ł esclusa la configurabilità del reato contravvenzionale ipoteticamente ascritto al COGNOME (art. 712 cod. pen., acquisto di cose di sospetta provenienza), nel tentativo di coinvolgere la Corte nella rivalutazione di profili quali quelli della congruità del prezzo o della sospetta rapidità dei passaggi di proprietà, concludendo nel senso che ‘l’Ordinanza che qui si impugna Ł gravemente carente sotto il profilo motivazionale’ (pg. 6) disvelando così la vera natura del vizio di motivazione.
Anche in questo caso, si tratta, pertanto, di un motivo non consentito.
Per le ragioni sin qui illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 22/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME