Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7514 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7514  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Palma di Montechiaro il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 10/10/2024
visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/10/2024, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da NOME COGNOME, riduceva il sequestro preventivo del profitto del reato ed annullava nel resto il decreto impugnato.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Catania, lamentando mancanza di motivazione.
Ed infatti, il decreto di sequestro preventivo era stato emesso:
ai sensi dell’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., anche per equivalente, in vista della confisca obbligatoria del profitto del reato, per la totalità del profitto a carico di tutti gli indagati;
ai sensi dell’articolo 321, comma 1, quale sequestro impeditivo, in relazione al deposito di stoccaggio del prodotto energetico riconducibile alla società RAGIONE_SOCIALE (legalmente rappresentata da COGNOME NOME), sito in Palma di Montechiaro, INDIRIZZO, ex SS. 115, n. 8.. Il Tribunale del riesame, nel procedere alla riduzione del quantum sequestrabile al ricorrente (da € 270.131,24 a € 45.021,87), in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 26/09/2024, secondo cui «esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca
Ł disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento Ł oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali», ha annullato nel resto il provvedimento impugnato, dimenticando completamente di motivare in relazione al sequestro preventivo impeditivo del deposito di stoccaggio.
In data 23 gennaio 2025, l’AVV_NOTAIO, per l’indagato, depositava memoria in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del pubblico ministero.
RITENUTO IN DIRITTO
1.    Il ricorso Ł fondato.
A pagina 73, del decreto di sequestro preventivo del 9 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari disponeva, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al capo d), il sequestro preventivo a fini di confisca, fino a concorrenza di euro 270.131,24 (da € 151.080,76 di Accisa + € 119.050,48 di I.V.A.).
A pagina 76 del decreto, disponeva altresì il sequestro preventivo – tra gli altri – del deposito di stoccaggio di prodotto energetico riconducibile alla società «RAGIONE_SOCIALE», con sede legale, amministrativa ed operativa in Palma di Montechiaro (INDIRIZZO), INDIRIZZO, esercente l’attività di «Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi» – Partita I.V.A. P_IVA Codice operatore accise NUMERO_DOCUMENTO – legalmente rappresentata da COGNOME NOME.
Riteneva, il GIP, che, «avuto riguardo alla notevole quantità di prodotto petrolifero oggetto di indebita sottrazione alle imposte, alla serialità delle tecniche di frode, afferenti ad attività imprenditoriali, alla professionalità nei metodi di trasporto e stoccaggio, alla pericolosità del contesto di attuazione delle frodi, Ł concreto e ragionevolmente prevedibile il pericolo che la libera disponibilità dei depositi e dei beni strumentali ivi contenuti, ove lasciata ai rispettivi gestori e titolari o comunque a soggetti loro vicini e fiduciari, possa consentire la rinnovata commercializzazione di prodotto petrolifero con evasione delle accise e delle imposta sul valore aggiunto e comunque senza una piena tracciabilità dell’origine del prodotto petrolifero e persino della sua natura, e, dunque, protrazione dei reati di cui all’art. 40 L. 504/1995 e 8 d.lgs. 74/2000, nonchØ delle conseguenze dannose degli stessi reati, con compromissione dei beni di interesse pubblico da tutelare.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva riesame avverso l’intero provvedimento di sequestro, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante pro tempore della società «RAGIONE_SOCIALE».
A pagina 2 della richiesta di riesame si specifica ulteriormente, al punto 3, che il sequestro aveva per oggetto anche «cisterne, carburante e erogatori e comunque beni dell’azienda RAGIONE_SOCIALE», di cui chiedeva la restituzione.
E’ del tutto evidente, quindi, che l’istanza di riesame fossa stata avanzata sia dall’COGNOME NOME in proprio, che, quale legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in riferimento ai beni della società sottoposti a sequestro.
Coglie quindi nel segno il Procuratore della Repubblica di Catania laddove evidenzia la totale assenza di motivazione in relazione al sequestro operato sui beni sociali, avendo il Tribunale del riesame confermato il decreto sia sotto il profilo della gravità indiziaria che del periculum in mora , ma avendo disposto – senza motivazione alcuna – l’annullamento di tutte le statuizioni ad eccezione del sequestro preventivo del profitto, così come ridotto.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catania.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del deposito di stoccaggio della società RAGIONE_SOCIALE e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così Ł deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME