Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22303 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22303 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Barletta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Tribunale di Trani del 18/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.In data 18/10/2023, il Tribunale di Trani, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M. per il reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 504 del 1995, per aver destinato ad usi soggetti a maggiore imposta prodotti ammessi ad aliquota agevolata, con evasione delle accise.
Il sequestro era stato disposto all’esito di un sopralluogo effettuato dalla Guardia di finanza presso la ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE“, durante il quale i militari rinvenivano quattrocentoventi litri di gasolio agricolo all’interno dei
serbatoi di tre automezzi, differenti rispetto a quelli oggetto dell’attività agricola, di proprietà di COGNOME NOME, milleduecento litri di gasolio agricolo, contenuto in un serbatoio della capacità di duemila litri, posto all’interno di un locale adibito al ricovero dei mezzi e deposito delle attrezzature agricole e altri strumenti utili al trasferimento del gasolio come tubi o fusti contenitori.
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame aveva ad oggetto la restituzione dei milleduecento litri di gasolio agricolo, non travasato negli automezzi non autorizzati.
2.Avverso tale ultimo provvedimento COGNOME NOME, tramite difensore, propone ricorso per Cassazione articolato nelle seguenti censure.
3.Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione degli artt. 253 comma 2, 354 e 355 cod. proc. pen. in relazione al mantenimento del sequestro dei milleduecento litri di gasolio agricolo.
Riproponendo la doglianza già esposta in sede di riesame, il ricorrente rappresenta che il quantitativo di gasolio non riversato nei veicoli di sua proprietà era la parte residua di un acquisto legittimo effettuato in data 8/09/2023, come documentato dall’allegazione prodotta in sede di riesame.
Il Tribunale del riesame, avrebbe, dunque, erroneamente considerato il gasolio quale “corpo del reato” o comunque “cosa pertinente al reato”, e negato illegittimamente la restituzione del bene nonostante l’istante fosse autorizzato all’acquisto di gasolio denaturato al fine di svolgere l’attività agricola.
In relazione a tale quantitativo di prodotto non vi era, infatti, alcuna prova di un eventuale cambio di destinazione del carburante posto che, a differenza dell’altro rinvenuto e posto a vincolo, il gasolio era custodito in un serbatorio e non era stato introdotto in mezzi diversi rispetto a quelli oggetto dell’attività agricola.
A supporto della tesi difensiva il ricorrente evoca il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 14287 del 11/04/2006, COGNOME e altri, Rv. 233249 – 01 in base al quale, in tema di impiego abusivo di gasolio agricolo, il sequestro può riguardare esclusivamente le cose occorrenti per il mutamento di destinazione del carburante.
Per “cose occorrenti”, si precisa, vanno intesi i beni necessariamente utilizzati, con conseguente, logica, esclusione del carburante non soggetto ad alcun uso e legalmente detenuto qual era proprio la quantità di milleduecento litri ingiustamente sequestrata.
Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento all’erronea interpretazione dell’articolo 262 cod. proc. pen. in relazione al mantenimento del sequestro dei milleduecento litri di gasolio agricolo.
Da un lato si deduce che la conclusione delle indagini aveva determinato il venir meno delle esigenze probatorie sottostanti al vincolo, dall’altro che il gasolio in questione non era stato prelevato dai veicoli.
In ogni caso, si aggiunge, anche a voler ritenere il quantitativo di gasolio in oggetto corpo del reato o comunque cosa strumentale alla commissione del reato, troverebbe applicazione la disciplina prevista dal comma 1 dell’articolo 240 cod. proc. pen. relativo alle ipotesi di confisca facoltativa e non, come ritenuto dal riesame, quella della confisca obbligatoria ex 240 comma 2 cod. pen. con conseguente possibilità di revoca del sequestro probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
131 primo motivo di ricorso è fondato.
E’ insegnamento di Questa Corte che l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se consentano, nella prospettiva di ragionevole probabilità, di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica (ex plurinnis, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053).
Nel caso di specie il Tribunale del riesame non ha proceduto alla verifica in fatto della sussistenza o meno dei presupposti di configurabilità del reato ipotizzato.
Il provvedimento si limita ad affermare che la sussistenza di un quadro indiziario denotante la commissione del reato contestato al COGNOME è desumibile dagli esiti del controllo eseguito dalla Guardia di finanza di Barletta espressamente richiamati e posti a fondamento del decreto impugnato: «orbene, tali fatti – in uno con le dichiarazioni del COGNOME che ha confermato la destinazione ad usi soggetti a maggiori imposta di prodotti ammessi ad aliquota agevolata – consentono di ritenere sussistente alla stregua dei parametri probatori rilevanti in questa sede, il fumus commissi delicti in ordine al reato di cui all’articolo 40, comma 1 lett. c) D.Igs. 504/1995; peraltro il sequestro ha riguardato il corpo del reato nonché tutti gli strumenti necessari al mutamento di destinazione del carburante (fusti di metallo serbatoio coperchio di carico delle
cisterne e pistole erogatrici del prodotto); ne consegue che, lo stato, non possono essere condivise le osservazioni difensive di cui al motivo sub 1)».
L’ordinanza non specifica le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il fumus del reato contestato anche in riferimento ai milleduecento litri di gasolio pur a fronte della incontestata autorizzazione in capo al ricorrente all’acquisto di gasolio agricolo, della produzione della documentazione inerente all’acquisto di tale tipologia di gasolio e del mancato riscontro di un cambio di destinazione dello stesso non essendo stato oggetto di travaso illecito.
Come correttamente osservato dalla difesa, in tale contesto fattuale nessun elemento viene valorizzato dal Tribunale a sostegno dell’impiego del gasolio in oggetto per scopi non leciti.
2.L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo.
3.Per questi motivi l’ordinanza deve essere annullata limitatamente ai milleduecento litri di gasolio rinvenuto all’interno del locale adibito a deposito e rinvia per il nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al gasolio rinvenuto all’interno del locale adibito a deposito e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Trani competente ai sensi dell’ad 324, co 5, c.p.p.
Così deciso in Roma, in data 14/03/2024
Il Consigliere estensore
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