Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43724 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43724 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2022 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (ad, 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ric:orso e le memorie scritte del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO dell’11.9.2023 e del 26.9.2023 che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti dell’odierno ricorrente NOME COGNOME si procede per il reato di cui all’art. 10-ter I. 74/2000 perché «in qualità rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, (attualmente RAGIONE_SOCIALE in fallimento dal 16 Marzo 2018 con sede legale a Castelmaggiore (BO), in INDIRIZZO) ometteva il versamento dell’imposta sul valore aggiunto per l’annualità 2016, dovuto in base alla dichiarazione IVA 2017, (per l’anno 2016) entro il termine ultimo e per l’ammontare complessivo di euro 542.959,00. In Castelmaggiore il 27.12.2017;
In data 26.3.2019 il Gip del Tribunale di Bologna emetteva decreto di sequestro preventivo:
diretto del profitto del reato contestato, identificato nella somma di curo 542.959,00 (pari all’ammontare dell’IVA non versata), rinvenibile nella disponibilità della società RAGIONE_SOCIALE (attualmente RAGIONE_SOCIALE in fallimento dal 16.3.2018) e, in caso di mancato rinvenimento di somme e beni,
per equivalente fino a concorrenza della somma di curo 542.959,00 su beni mobili ed immobili nella disponibilità di COGNOME NOME.
Il decreto veniva eseguito in data 7.5.2019 e, su indicazione del P.M., venivano sottoposti a sequestro per equivalente beni appartenenti all’imputato, per ineseguibilità del sequestro preventivo in via diretta dei saldi attivi dei due cont correnti intestati alla società RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 558.106,31 e ad euro 49.708,11, stante l’intervenuta declaratoria di fallimento della società prima dell’emissione del decreto di sequestro.
In data 21.5.2019 venivano, dunque, sequestrati per equivalente il saldo attivo di un deposito presso Poste Italiane pari ad euro 6.263,23 e immobili di proprietà di COGNOME, fino a concorrenza del residuo importo di euro 536.695,77.
Dunque, nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 26.3.2019 si disponeva il sequestro in via diretta del profitto del reato a carico della società RAGIONE_SOCIALE, benché fosse già intervenuto il fallimento. E nonostante la società fosse titolare di due conti correnti capienti rispetto all’ammontare del profitto, su indicazione del P.M., gli operanti di P.G. procedevano al sequestro per equivalente dei beni di proprietà di COGNOME, ritenendo non eseguibile il sequestro preventivo dei beni della società già dichiarata fallita.
Secondo la Difensa sarebbe stato, invece, doveroso procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponi bilità di una persona giuridica, anche se dichiarata fallita, derivante da reato tri butario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente persona estranea a detto reato.
Il provvedimento veniva, dunque, impugnato ex art. 324 cod. proc. pen. e il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Bologna aderiva alla tesi difensiva, disponendo con ordinanza del 12/7/2019 il dissequestro e la restituzione dei beni all’imputato.
Insorgeva avverso quel provvedimento il P.M. di Bologna, sostenendo che, dopo il fallimento, il sequestro non potesse più attingere i beni della società RAGIONE_SOCIALE in quanto passati nel possesso del curatore.
Con sentenza n. 14766 del 26.2.2020, la Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione annullava con rinvio l’ordinanza emessa dal Tribunale del RAGIONE_SOCIALE enunciando il principio secondo cui «in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti d detta persona giuridica» (Sez. 3, n. 14766 del 26/2/2020, Rv. 279382).
Il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Bologna, in sede di rinvio, attenendosi al suddetto principio di diritto, rigettava il ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. e ripr nava il sequestro preventivo per equivalente sui beni dell’imputato.
In ordine a tale decisione interveniva,, perciò, il giudicato cautelare, per mancata impugnazione da parte della difesa.
2. In data 29.11.2021 l’imputato veniva condannato dal Tribunale monocratico di Bologna alla pena di mesi nove di reclusione (condizionalmente sospesa) e veniva disposta la confisca ex art. 12 bis T.U. 74/2000 per equivalente dei beni nella sua disponibilità personale, già sottoposti a sequestro, fino a concorrenza dell’importo di curo 542.959,00 (pari all’ammontare clell’IVA evasa).
Pendente appello avverso la sentenza di primo grado, 1’11.4.2022 la RAGIONE_SOCIALE formulava istanza di restituzione dei beni sequestrati; il P.G. esprimeva parere contrario. Nella richiesta di dissequestro la difesa di COGNOME rilevava il superamento del succitato orientamento giurisprudenziale essendo successivamente intervenuta una sentenza di questa Corte di legittimità di segno contrario (n. 15776 del 25.5.2020), che avrebbe chiarito i principi enunciati dalla sentenza n. 45936/2019 a Sezioni Unite della Suprema Corte (RAGIONE_SOCIALE) affermando che «il riconoscimento in capo al curatore della legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti impositivi di cautele reali non vale tuttavia ad alterare l’assetto dei rapporti tra la procedura fallimentare e sequestro penale, dovendosi cioè ribadire che la misura ablatoria reale, in virtù del carattere obbligatorio, da riconoscere sia la confisca diretta che a quella per equivalente, è destinata a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento, non p0-
tendosi attribuire alla procedura concorsuale che intervenga prima del sequestro effetti preclusivi rispetto all’operatività della cautela reale disposta nel rispe dei requisiti di legge e ciò a maggior ragione nell’ottica della finalità evidente mente sanzionatoria perseguito dalla confisca, espressamente previste in tema di reati tributari quale strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alteral dal reato»; aggiungendo come «unico limite all’operatività della confisca diretta o per equivalente, per come desumibile dal tenore letterale dell’articolo 12 bis del decreto legislativo 74 del 2000, è dunque soltanto l’eventuale appartenenza del bene a persone estranea al reato».
Si sosteneva anche che successive e più recenti pronunce della Suprema Corte – allegate alla richiesta -nn. 3716/2021 e 3575/2021 avessero sancito il mutamento di orientamento giurisprudenziale ritenendo ammissibile il sequestro finalizzato alla confisca diretta dei beni presenti nel patrimonio della società dichiarata fallita.
Il consolidamento di un diverso orientamento giurisprudenziale sarebbe, dunque, idoneo per il ricorrente a determinare il superamento del giudicato cautelare intervenuto nel presente procedimento.
La Corte d’Appello di Bologna, con provvedimento del 20.5.2022, ha rigettato la suddetta richiesta richiamando i principi enunciati dalla sentenza n. 14766/2020 ed evidenziando come detta pronuncia fosse conforme all’orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione a Sezioni Unite con sentenza n. 45396 del 26.09.2019 (RAGIONE_SOCIALE), ribadito da pronunce più recenti (sentenze nn. 36746/2020; 6166/2021; 47299/2021). In particolare, secondo la Corte emiliana, erano individuabili solo alcune isolate pronunce di segno contrario, tra cui la n. 864/2022, che tuttavia, forniva un’interpretazione della sentenza a SU “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” disattesa da altra sentenza di pochi mesi antecedente, n. 47299/2021, la quale a sua volta prendeva in esame anche le norme del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, concludendo per la non contrarietà di detta disciplina, valutabile in via interpretativa, rispetto all’orientamento giurisprudenziale che esclude la sequestrabilità in via diretta dei beni della persona giuridica passati nella disponibilità della curatela fallimentare.
La Corte bolognese, dunque, rigettava nel merito la richiesta di dissequestro ritenendo non condivisibili le argomentazioni difensive a sostegno della confiscabilità ex art. 12-bis TU 74/2000 in via diretta dei beni attratti alla massa fal limentare, non trattandosi di beni «appartenenti a persona estranea al reato».
Peraltro, in rito, rilevava che l’evidente instabilità degli orientamenti dell giurisprudenza di legittimità sul tema in esame esclude che possa ritenersi integrato «un nuovo elemento di diritto» idoneo a rendere ammissibile la riproposi-
zione della già avanzata richiesta di restituzione dei beni e precluse dal giudicato cautelare.
Avverso tale provvedimento veniva proposto appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., in cui la difesa dell’odierno ricorrente sosteneva che le più recenti pronunce della Suprema Corte, a sostegno della tesi sviluppata nella richiesta di restituzione, rappresentino senza dubbio un «nuovo elemento di diritto» capace di superare il giudicato cautelare, aggiungendo, inoltre, che ulteriore elemento sarebbe rappresentato dalle norme del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che espressamente disciplinano i rapporti tra sequestro penale e procedure concorsuali.
In particolare, l’art. 317 sancisce che: «1. Le condizioni e i criteri di pre valenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’art. 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del de creto legislativo 6/9/2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320. 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall’art. 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
Tale norma, dunque, secondo il ricorrente sancirebbe il principio di prevalenza delle misure cautelari reali e della disciplina della tutela dei terzi contenute nel Libro I, Titolo IV d.lgs. 159/2011, limitando tale prevalenza alle sole ipotesi di sequestro preventivo strumentale alla confisca ex art. 321 co. 2 c.p.p. (tra cui rientrano i reati fiscali), escludendo, invece, salve alcune eccezioni, la prevalenza del sequestro preventivo impeditivo ex art. 321 co. 1 c.p.p. e, in toto, del sequestro conservativo.
La RAGIONE_SOCIALE, ponendosi la questione dell’applicabilità delle disposizioni previste dal d.lgs. 14/2019 nonostante la loro differita entrata in vigore, evidenziava come dette norme appartengano al novero di quelle definitorie, in quanto portatrici di principi generali o esplicative del funzionamento di un determinato istituto. E come, secondo la giurisprudenza di legittimità, la differita entrata di una legge non esclude che una norma definitoria in essa contenuta – venua ad esistenza ed a conoscenza con la sua promulgazione – possa essere utilizzata ai fini dell’interpretazione di una norma di immediata applicazione, contenuta in altra legge.
All’udienza camerale, la difesa evidenziava poi come tale aspetto fosse superato dall’entrata in vigore del codice dellz:i crisi d’impresa e dell’insolvenza il 15/7/2022 (data successiva all’istanza e all’ordinanza impugnata), cosicché la prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca rispetto alle procedure concor-
suali sancita all’art. 317 rappresenterebbe un ulteriore elemento di novità, dirimente in ordine alle questioni trattate nel presente procedimento ed idoneo a superare il giudicato cautelare formatosi sifi decreto di sequestro emesso nei confronti dell’odierno appellante.
Tutte queste considerazioni venivano rigettate con l’ordinanza del Tribunale distrettuale di Bologna – sezione Impugnazioni Cautelari Penali, in composizione feriale, in data 3.10.2022, assumendo «pienamente condivisibile la decisione reiettiva adottata dal giudice cautelare di prime cure nella parte in cui ha rilevato la preclusione tecnica rappresentata dalla formazione del giudicato cautelare sulla medesima questione di diritto, espressamente affrontata nel procedimento di impugnazione ex art. 324 c.p.p. e risolta con la sentenza “COGNOME” n. 14766/2020 (“in tema di reati tributan, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di det persona giuridica».
Il Tribunale al riguardo citava copiosa giurisprudenza di legittimità per negare che un mutamento dei principi se non stabilizzato, valesse a superare il giudicato, quando questo aspetto era stato superato oramai dalla variazione della stessa legge regolatrice della materia specifica, ossia l’art. 317 CCII.
Quanto a questa sopravvenienza, il Tribunale ne escludeva il carattere di aspetto di novità risolutivo della questione giuridica in esame, assumendo pertanto che anche quella nuova norma non fosse idonea a superare la preclusione tecnica del giudicato cautelare in quanto «gli articoli 317, 37.8 e 319 del CCII erano norme già presenti nel nostro ordinamento, dalla data di promulgazione e di pubblicazione del d.vo 14/2019, sebbene la loro entrata in vigore fosse differita; dunque, quali norme defìnitorie erano utilizzabili ai fini interpretativi anche i data antecedente al 15/7/2022. Ed effettivamente le pronunce di legittimità che hanno affrontato il tema dei rapporti tra sequestro preventivo e procedure concorsuali hanno tenuto conto di quella disciplina, confrontandosi con le disposizioni succitate».
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’arl – . 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell’art. 317 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il ricorrente evidenzia che con l’originario decreto di sequestro il Gip, in realtà, aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta dei beni della s
quando la stessa era già fallita quindi, evidentemente ritenendone la giuridica possibilità. E aveva disposto che solo in via subordinata, in caso di incapienza dei conti societari, si dovesse operare il sequestro per equivalente nei confronti del COGNOME. Invece, era stato il PM a procedere direttamente nei confronti della persona fisica operando un’indebita valutazione di impossibilità giuridica di procedere a sequestro nei confronti della società.
Del resto, sottolinea il ricorrente che proprio sulla base di tali argomentazioni il tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Bologna aveva accolto l’appello della difesa e restituito i beni sequestrati all’imputato, salvo poi vedersi smentito dal giudice di legittimità, che ne annullava il provvedimento, condividendo quanto sostenuto nel ricorso del pubblico ministero ed aderendo a quell’orientamento ermeneutico secondo cui la procedura fallimentare deve essere intesa come soggetto terzo, quindi ente totalmente diverso dalla società. E quindi, poiché il sequestro era intervenuto in epoca successiva rispetto al fallimento, non poteva essere operato nei confronti della società.
Sulla scorta di tale pronuncia -prosegue il ricorso- il tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Bologna in sede di rinvio non poteva che rigettare l’appello cautelare dell’imputato, facendo rivivere il vincolo tuttora in essere.
Il ricorrente ribadisce, tuttavia, che quell’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento, come aveva prospettato al giudice del provvedimento impugnato, è stato oggi superato dall’entrata in vigore dell’art. 317 del codice della crisi d’impresa dell’insolvenza ciò travolgerebbe anche il giudicato cautelare.
La difesa del COGNOME sottolinea che aveva interposto gravame cautelare sottolineando che non c’era stato, dunque, solo il mutamento di indirizzo giurisprudenziale ma che la novella legislativa intervenuta con il d.lgs 14/2019 ed entrata in vigore nel luglio 2022 integra il Fatto nuovo nel rapporto tra sequestro penale e fallimento.
Si sottolinea che il codice della crisi di impresa all’articolo 320 prevede espressamente la legittimazione del curatore alle impugnazioni de libertate avverso il decreto di sequestro delle relative ordinanze e all’articolo 317 sancisce il principio di prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alle procedure concorsuali, pur limitando tale prevalenza alle sole ipotesi di sequestro preventivo penale strumentale alla confisca disposto ai sensi dell’articolo 321 co. 2 cod. pen., tra cui rientrano, tra gli altri, i sequestri per reati fiscali. E invece escluden con alcune eccezioni, la prevalenza del sequestro preventivo penale impeditivo (art. 321 co. 1 cod. pen.) e del sequestro penale conservativo (art. 316 cod. pen.) nonché stabilendo che i beni sequestrati all’impresa sottoposta a liquidazione giudiziale siano assoggettati alle disposizioni anche procedimentali previste
per le confische di prevenzione che estende a tutti i sequestri finalizzati alla confisca le disposizioni del codice antimafia.
Si poneva, pertanto, la questione se le norme della legge n. 14/2019 delle quali è stata differita al luglio 2022 l’entrata in vigore potessero, e in caso posit vo in quale misura, essere utilizzate dal giudice nell’ambito di un’interpretazione logico sistematica di altre norme dell’ordinamento. In buona sostanza, si trattava di utilizzare le norme definitorie contenute nel decreto legislativo 14/2019 esclusivamente come tramiti interpretativi che consentono di convalidare un’interpretazione delle norme vigenti che già autonomamente sia in grado di supportare un determinato risultato esegetico.
Il ricorrente ricorda perciò di avere invocato la rimeditazione del provvedimento cautelare (dagli effetti devastanti per l’imputato, escluso da ogni tipologia di rapporto con le banche e quindi compromesso come privato e nel proprio lavoro) affinché venisse applicato detto principio di diritto anche rispetto al caso in esame, nonostante il pregresso giudicato cautelare reale, sulla scorta delle stabili affermazioni della giurisprudenza di legittimità che vengono indicate a pagina 11 del ricorso.
Il giudicato deve intendersi allora superato e non ostativo stante questo nuovo orientamento di diritto, capace di rigovernare la cautela qui in esame.
Si era invocata l’insussistenza della pretesa terzietà della società fallita e per lei del curatore, società che andrebbe intesa come la diretta ed ontologica beneficiaria degli utili derivati da reato ipotizzato, posto che nella contestazione rivolta a COGNOME viene escluso qualunque beneficio da lui tratto di ordine personale
Il ricorrente ribadisce che è errato ritenere che non sarebbe ammesso il sequestro finalizzato alla confisca diretta dei conti correnti della società essendo intervenuto precedentemente il fallimento e quindi lo spossessamento dei beni della stessa nei confronti del curatore, giacché come NOME COGNOME ha avuto il possesso e la disponibilità dei beni ai fini societari così il curatore, succedendogli, viene acquisito a quella condizione, trovandosi quindi nella stessa posizione in cui era l’amministratore.
Si richiama in proposito il dictum della sentenza 15776/2020 che ha affermato come il criterio della priorità temporale non pare possa assurgere a canone interpretativo dirimente, dovendosi per contro aver riferimento al diverso ambito operativo della procedura concorsuale rispetto alla misura cautelare adottata.
Il ricorrente ricorda che all’udienza camerale aveva evidenziato come il principio invocato fosse in linea con la prospe1:tiva di riforma normativa di imminente in entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (il
15/7/2022, quindi in data successiva all’istanza e all’ordinanza impugnata) cosicché la prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca rispetto alla procedure concorsuali sancita all’articolo 317 rappresentava ormai l’ulteriore decisivo elemento di novità, dirimente in ordine alle questioni trattate nel presente procedimento ed idoneo a superare il giudicato cautelare formatosi sul decreto di sequestro emesso nei confronti dell’odierno ricorrente
Ci si duole tuttavia che il RAGIONE_SOCIALE abbia confermato la decisione impugnata richiamando la sentenza di annullamento conto il tribunale a riguardo citava copiosa giurisprudenza di legittimità per negare che un mutamento dei principi, se non stabilizzato, valesse a superare il giudicato quando questo aspetto era stato superato ormai dalla variazione della stessa legge regolatrice della materia specifica ossia il sopra richiamato articolo 317 del codice dell’insolvenza.
Quanto a questa sopravvenienza il tribunale ne escludeva il carattere di aspetto di novità risolutivo della questione giuridica in esame assumendo che anche quella nuova norma non fosse idonea a superare la preclusione tecnica del giudicato cautelare in quanto gli articoli 317, 318 e 319 del codice della crisi d’impresa erano norme già presenti nell’ordinamento, dalla data di promulgazione di pubblicazione del decreto legislativo 14/2019, sebbene la loro entrata in vigore fosse differita. Dunque, quali norme definitorie, erano u1:ilizzabili ai fini in terpretativi anche in data antecedente al 15/07/2022.
Per il ricorrente con questi ragionamenti il tribunale del RAGIONE_SOCIALE ha dapprima affermato che l’interpretazione di quelle norme anticipata dalle ricordate sentenze fosse incapace di superare il giudicato cautelare poi tuttavia assumendo che le stesse sentenze di legittimità avessero comunque 1:enuto conto della norma di nuovo conio che dunque non rappresentava una novità. In ultimo, ha aggiunto che l’intervenuta decisione di primo grado, pur lasciando spazio all’impugnazione avverso lo strumento cautelare prodromico alla confisca disposta in sentenza, imponesse l’insorgere di nuovi dati di fatti a sostegno dell’istanza di revoca del sequestro, non considerando che qui non si ragiona in termini di fumus bensì soltanto in ordine alle conseguenze dell’introduzione nell’ordinamento di una nuova risolutiva norma in materiao
Il ricorrente richiama il dictum di Sezioni Unite Edil Noemi Group del 31/5/2018 secondo cui per l’individuazione di una preclusione, e quindi anche del ne bis in idem cautelare, occorre sempre operare un bilanciamento tra i valori in gioco che, in materia di sequestro preventivo sono da un lato la tutela della collettività e le esigenze di economia processuale, dall’altro la garanzia dei diritti della proprietà e dell’iniziativa economica privata, ciò in linea con la giurisprudenza costituzionale.
In ricorso si insiste sul fatto che la norma di recente entrata in vigore rappresenta un elemento nuovo capace di superare il giudicato cautelare e che la stessa, introducendo un sistema più favorevole, deve trovare applicazione retroattiva rispetto al caso in esame.
RAGIONE_SOCIALE analizza la portata delle norme di cui all’articolo 317 e seguenti del codice della crisi di impresa che mirano a dare attuazione al principio per cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o pe equivalente, del profitto dei reati tributari, previsto dall’articolo 12bis co. D.Ig 74/00, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura concorsuale (concordato preventivo o fallimento) attesa l’obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro.
Ciò emerge anche da quanto si legge negli articoli 318 e 319 che invece stabiliscono la cedevolezza del sequestro impeditivo e, in modo ancor più radicale di quello conservativo, siano sia antecedenti o successivi all’apertura della liquidazione giudiziale, per la loro omogeneità funzionale con la procedura stessa.
Chiede pertanto che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
Veniva fissata dinanzi a questa Corte l’udienza camerale per il 3.5.2023 e nei termini di legge rassegnava le proprie conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 19.4.2023 veniva, tuttavia, presentata una memoria difensiva nell’interesse di NOME COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO con cui si ribadivano le ragioni del ricorso, con particolare riferimento al nuovo elemento di diritto costituito dalla entrate in vigore dell’articolo 317 del c:odice della cris impresa e dell’insolvenza e si chiedeva il diffenmento della trattazione del ricorso in ragione della decisione delle SSUU, fissata per il 22/6/2023, chiamate a dirimere l’insorto contrasto giurisprudenziale e a pronunciarsi sulla seguente questione: «se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l’avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell’apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà della confisca cui la misura cautelare è diretta».
Il rinvio veniva accordato e la trattazione :iggiornata all’odierna udienza.
In data 4.9.2023 il PG ha operato nuove conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
L’11.9.2023 e il 26.9.2023 l’AVV_NOTAIO ha fatto pervenire memorie integrative con cui ha insistito per l’annullamento dell’impugnata ordinanza evidenziando che nel frattempo, secondo quanto risulta dalla notizia di decisione (RAGIONE_SOCIALE -e allo stato ancora in assenza del deposito della motivazione- il 22.6.2023 le Sezioni Unite hanno risposto nel senso che «l’avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati butari»
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati sono infondati, nei termini che si andranno ad illustrare, e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
Le doglianze proposte dal ricorrente, poggiano, su due argomentazioni.
RAGIONE_SOCIALE non nega essersi formato, rispetto all’intervenuto sequestro preventivo sui beni personali dell’imprenditore e non su quelli della società dichiarata fallita, il giudicato cautelare, ma ritiene che, in sed di istanza di dissequestro, la questione andasse rivalutata in ragione: a. del mutato orientamento giurisprudenziale relativo alla possibilità di sottoporre al sequestro di cui ci si occupa i beni della società ancorché dichiarata fallita; b. in ogni caso dell’entrata in vigore dell’art. 317 e seguenti del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza che mirano a dare attuazione al principio per cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, previsto dall’articolo 12bis , co. Digs. 74/00, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura concorsuale (concordato preventivo o fallimento) attesa l’obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro.
Orbene, entrambe le doglianze sono infondate.
Ed invero, si perviene a tale conclusione, ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, dovendo avere come punto di riferimento, trattandosi di appello cautelare, la data in cui è stata proposta l’istanza di dissequestro, ovvero 1’11.4.2022, o comunque la data del 20.5.2022. in cui è intervenuto il rigetto della richiesta di dissequestro poi appellata.
A quella data non risultava ancora consolidato un orientamento giurisprudenziale favorevole alle tesi dell’odierno ricorrente.
Quanto all’intervenuto giudicato cautelare occorreva poi fare i conti con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che vuole che, in
tema di giudizio di rinvio, sussista l’obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, salvo restando che il mutamento giurisprudenziale integra un “nuovo elemento” di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale non più suscettibile di gravame (così Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020 Geraci Rv. 278848 che ha precisato che il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell’art.618 cod. proc. pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali nel tempo applicabili anche nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento, in base al principio “tempus regit actum”).
Orientamento già espresso in precedenza nel senso che l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (Sez. 2, n. 25722 del 28/3/2017, Antinoro, Rv. 270699 che ha ritenuto non doversi tener conto del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale relativo al delitto previsto dall’art. 416-ter cod. pen., come modificato dalla I. 1 aprile 2014, n. 62, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità debba contemplare espressamente l’attuazione o la programmazione di una campagna elettorale mediante intimidazioni, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia intraneo ad un sodalizio di tipo mafioso ed agisca per conto di quest’ultimo; la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di una rimessione della questione alle Sezioni Unite, attesa l’immodificabilità del giudicato già perfezionatosi sul punto di diritto deciso dalla sentenza di annullamento con rinvio). E, ancora, è stato sottolineato che il giudice del rinvio ha l’obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa, anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatti salvi i casi in cui una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia riconosciuto l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale ovvero sia stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, di una norma sulla cui base era stato affermato il principio di diritto, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del trattamento sanzionatorio pnevigente (Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, dep. 2019, I., Rv. 275864). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nello specifico del tema della revoca delle misure cautelari, questa Corte di legittimità ha anche precisato che non può costituire “elemento nuovo”, ido-
neo a rimuovere l’effetto preclusivo provocato dal cd. giudicato cautelare, il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che ha espresso un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dal provvedimento che ha già deciso la questione controversa, né la successiva riunione nella fase delle indagini preliminari del procedimento in cui è stata adottata la misura con quello in cui è intervenuta la predetta decisione della Suprema Corte (Sez. 3, n. 43193 del 3/5/2018, P., Rv. 273944 che ha precisato che il provvedimento di riunione ha natura meramente organizzativa, essendo privo di qualsiasi stabilità e significatività ai fini del mutamento del quadro accusatorio).
Ciò in quanto le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627).
Solo successivamente alla decisione poi appellata è intervenuta la pronuncia delle Sez. U n. 40797/23 del 22.6.2023, RAGIONE_SOCIALE, non ancora mass., la cui motivazione è stata depositata il 6.10.2023, che ha affermato il principio -evidentemente valevole per il futuro- che «l’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisc:a relativa ai reati tributari».
4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Il ricorrente, a fondamento del chiesto dissequestro, aveva invocato, quale fatto nuovo nel rapporto tra sequestro penale e fallimento idoneo a travolgere il giudicato cautelare, la novella legislativa intervenuta con il d.lgs 14/2019 ed entrata in vigore nel luglio 2022. In particolare, aveva evidenziato che l’art. 317 del codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15/7/2022 sancisce il principio di prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alle procedure concorsuali, pur limitando tale prevalenza alle sole ipotesi di sequestro preventivo penale strumentale alla confisca disposta ai sensi dell’articolo 321 co. 2 cod. pen., tra cui rientrano, tra gli altri, i sequestri per reati fiscali.
Il tribunale dell’appello cautelare ne escludeva, invece, il carattere di novità risolutivo della questione giuridica in esame assumendo che anche quella nuova norma non fosse idonea a superare la preclusione tecnica del giudicato cautelare in quanto gli articoli 317, 318 e 319 del codice della crisi d’impresa erano norme già presenti nell’ordinamento sin dalla data di promulgazione di pubblicazione del decreto legislativo 14/2019, sebbene la loro entrata in vigore
fosse differita. Dunque quali norme definitorie erano utilizzabili ai fini interpreta tivi anche in data antecedente al 15/07/2022.
Si legge sul punto a pag. 9 del provvedimento impugnato che: «Non è condivisibile neppure l’ulteriore argomento difensivo, relativo all’entrata in vigore delle norme del CCII, che rappresenterebbero, a loro volta, un dato di novità risolutivo della questione giuridica in esame, come tale idoneo a superare la preclusione tecnica del giudicato cautelare. Gli articoli 317, 318 e 319 del CCII erano norme già presenti nell’ordinamento, dalla data di promulgazione e di pubblicazione del d.lvo 14/2019, sebbene la loro entrata in vigore fosse differita; dunque, quali norme definitorie erano utilizzabili ai fini interpretativi anche in dat antecedente al 15.7.2022. Ed effettivamente le pronunce di legittimità che hanno affrontato il tema dei rapporti tra sequestro preventivo e procedure concorsuali hanno tenuto conto di quella disciplina, confrontandosi con le disposizioni succitate».
Orbene, tale risposta appare confliggente con quanto affermano le SSUU 40797/23 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pag. 13 ove al § 8, a proposito dell’entrata in vigore del CCII si legge che: « 8. E’ chiara, dunque, a questo punto, la linea scelta dal legislatore di allinearsi alla tesi della prevalenza della con sca sulle procedure concorsuali inaugurata con la sentenza Focarelli, anche se appare opinabile ricorrere alla nuova disciplina per inferirne criteri interpretativ con riferimento alle vicende insorte in precedenza. Le decisioni che valorizzano l’assetto normativo attuale attribuendo rilevanza allo stesso sul piano dell’interpretazione logico-sistematica (in particolare, la citata sentenza “Commisso”), muovono dalla possibilità di distinguere, all’interno del concetto di operatività di una norma, tra valenza “interpretativa” di altre norme (che secondo la richiamata decisione prescinderebbe dalla sua entrata in vigore e, dunque, anche dai limiti della disposizione transitoria) e valenza ”applicativa” delle stesse. Ritengono, tuttavia, le Sezioni Unite che una distinzione di tale tipo non sia, in linea generale, concepibile: sino a quando una norma non entri in vigore ne è precluso ogni effetto, anche solo di ordine interpretativo, dell’assetto precedente. In materia opera, invero, il principio posto dall’art. 11 preleggi secondo cui (Sez. U civ., n. 2061 del 28/01/ 2021, Rv. 660307 – 01) ‘ove non sia il legislatore stesso a disporre in via retroattiva – e ciò può avvenire espressamente (anche tramite norma di interpretazione autentica) ovvero implicitamente (la retroattività essendo anche desumibile, se inequivocabile, in via interpretativa dalla disposizione interessata)- un tale potere non è esercitabile dal giudice, neppure per il tramite del procedimento analogico, essendo l’efficacia temporale della fonte disponibile solo per il legislatore e pure per esso in termini tali da non poterne fare uso arbitrario’. Nella specie, attraverso la disposizione transitoria dell’art. 390
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del d.lgs. n. 14 del 2019 vengono volutamente introdotte dal legislatore scans ni temporali diverse per le nuove norme non aggirabili sul piano interpretativo»
Le norme in questione, dunque, diversamente da quanto opina il provvedimento impugnato, fino al 15/7/2022 non potevano essere considerate in alcun modo vigenti, neanche sotto il profilo interpretativo.
Non lo erano ancora, perciò, nemmeno allorquando, nell’aprile e nel maggio 2022, come in precedenza già ricordato, è stato chiesto il dissequestro e lo stesso la Corte emiliana ha provveduto.
L’entrata in vigore della nuova normativa ed il novum da esse costituito, tuttavia, potranno essere valutati, anche in relazione al presente procedime per le istanze di dissequestro eventualmente presentate in futuro.
Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna di parte ricorrent al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc suali.
Così deciso in Romani ottobre 2023
Il C sigliere estensore
Il Presidente