Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Brescia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO UNI FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 14 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Brescia ha annullato il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia ed al contempo ha mantenuto il sequestro probatorio di 9 richiami vivi ai sensi dell’art. 240, comma secondo, cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 240, comma secondo, cod. pen. e 324, comma 7 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata restituzione di quanto in sequestro.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto necessario mantenere in sequestro gli esemplari di avifauna ai fini della confisca obbligatoria prevista dall’art. 240 comma secondo, cod. pen., deliberazione fondata su una equiparazione tra i
richiami vivi privi di anelli identificativi ed i richiami con anelli identificativi a che non terrebbe conto della completa differenza delle due ipotesi.
La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui i giudici del riesame hanno applicato il divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7 cod. proc. pen. ad una ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 30 della legge 157 del 1992 e, quindi, al di fuori delle ipotesi previste dal citato articolo del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o si riferiscano al prezzo del reato ovvero a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276690 – 02).
Nel caso di specie il Tribunale ha erroneamente applicato la legge, mantenendo il sequestro di nove esemplari di avifauna perché ritenuti suscettibili di confisca ai sensi del combinato disposto degli artt. 240, comma 2, cod. pen. e 30 lett. b) della legge 157/1992.
Deve essere affermato, in proposito, che il sequestro non poteva essere mantenuto in quanto gli esemplari di avifauna, non essendo beni intrinsecamente pericolosi di cui è vietata la detenzione ed il porto ma animali la cui libera circolazione è normalmente lecita, non possono esser fatti rientrare nelle categorie di beni per i quali l’art. 240, comma 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria (vedi Sez. 3, n. 18542 del 29/03/2023, COGNOME, non massimata).
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla mancata restituzione dei nove esemplari di avifauna con conseguente restituzione dei beni sottoposto a sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione dei nove esemplari di avifauna che dispone a favore dell’avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (art. 626 c.p.p.).
Così deciso il 06 febbraio 2024
Il Consjgfiel -e estensore
La Presidente