Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47767 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47767 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Ariano Irpino il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nata in Svizzera il DATA_NASCITA,
NOME, nata in Svizzera il DATA_NASCITA,
NOME, nata a Roma DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA,
NOME, nata a Parabita il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Ariano Irpino il DATA_NASCITA,
NOME COGNOME NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA,
RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE,
NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA,
avverso il decreto del 29/11/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con decreto del 28 marzo 2022, rigettò la richiesta di sequestro di prevenzione di beni intestati a familiari e prestanome di COGNOME NOME, soggetto ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b decreto legislativo n. 159 del 2011.
Avverso questa decisione avevano proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.
La Corte di appello di Roma, con il decreto impugnato, in riforma del primo provvedimento, ha disposto il sequestro di numerosi beni – costituiti da immobili, quote sociali, rapporti finanziari ed altro – nei confronti e nella disponibilità di o indiretta del COGNOME NOME anche per mezzo dei terzi odierni ricorrenti.
Ricorrono per cassazione, da una parte, il proposto COGNOME NOME e, dall’altra, i terzi interessati intestatari di vari beni.
5. COGNOME NOME.
5.1. Il ricorrente, con unico motivo, deduce violazione di legge per avere la Corte dichiarato la tardività della memoria difensiva (con allegata produzione documentale) depositata il 25 novembre 2022.
6. COGNOME NOME.
6.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per non avere la Corte tenuto conto delle argomentazioni difensive esplicate dal difensore in sede di discussione orale, ritenendo erroneamente che la posizione della ricorrente, che non aveva partecipato al primo grado del procedimento conclusosi con il rigetto della richiesta di sequestro da parte del Tribunale, non avrebbe potuto trattarsi.
6.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per avere la Corte dichiarato la tardività della memoria difensiva (con allegata produzione documentale) depositata il 25 novembre 2022.
COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
I ricorrenti, con unico atto, deducono motivi di ricorso sovrapponibili a quell proposti da COGNOME NOME.
NOME NOME e NOME COGNOME NOME.
8.1. I ricorrenti, con due ricorsi, lamentano la violazione dell’art. 12 dell’accor in tema di assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera, entrato in vigore giugn 2003, in quanto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza era avvenuta soltanto un giorno prima per COGNOME NOME.
8.2. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge ed, in particolare, del diritto di difesa costituzionalmente garantito e tutelato anche in ambito europeo, tenuto conto di quanto avvenuto in sede di notificazione all’estero dell’avviso di udienza.
8.3. Con un terzo motivo si deduce violazione dell’art. 104-bis, comma 1-bis disp.att. cod. proc. pen.. che renderebbe obbligatoria la citazione del terzo. Nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi aggiunti che riproducono il terzo motivo di ricorso.
NOME, in proprio e nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
9.1.Con unico motivo si deduce violazione di legge per non avere la Corte tenuto conto delle argomentazioni difensive esplicate dal difensore in sede di discussione orale, ritenendo erroneamente che la posizione del ricorrente, che non aveva partecipato al primo grado del procedimento, conclusosi con il rigetto della richiesta di sequestro da parte del Tribunale, non avrebbe potuto trattarsi. Motivo sovrapponibile a quello di COGNOME NOME.
RAGIONE_SOCIALE in liquidation, quale socio unico del RAGIONE_SOCIALE.
10.1. La ricorrente deduce motivo sovrapponibile a quello proposto da COGNOME NOME.
10.2. Con il secondo motivo sostiene anche di non aver mai ricevuto la notifica avendola peraltro richiesta con due atti che la Corte ha ignorato, come precisato con il secondo motivo, con il quale si eccepisce la violazione della convenzione tra Italia e Svizzera, come i precedenti ricorrenti.
Contesta anche la sussistenza del fumus commissi delicti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile, mentre tutti gli altri ricorsi proposti terzi interessati devono essere rigettati.
1.COGNOME NOME.
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1.1. In punto di diritto, deve ricordarsi il pacifico principio secondo il quale, in t di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale prevista dall’art. 121 cod. proc. pen., ma da quella speciale di cui all’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. applicabile in ragione del rinvio dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 all’art. 678 cod. proc. pen. e, da questo, all’art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza (Sez. 5, n. 44930 del 18/10/2021, COGNOME, Rv. 282281; Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, COGNOME, Ry. 259875).
1.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha deposaato la memoria difensiva, corredata da documentazione, solo il 25 novembre 2022 rispetto all’udienza tenutasi il 29 novembre successivo, sforando il termine di cinque giorni previsto dalla legge (da intendersi come giorni liberi; sul punto, Sez. 2, n. 15718 del 01/03/2023, COGNOME, Rv. 284499); con la conseguenza che la Corte di appello ha correttamente ritenuto non ammissibile per tardività la produzione, non valutandone il contenuto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
2. Ricorsi dei terzi interessati.
2.1.Tutti i ricorsi dei terzi interessati possono essere trattati congiuntamente i ragione di quanto segue.
2.2. La Corte di appello non ha ritenuto di esaminare le deduzioni dei terzi interessati al provvedimento di sequestro, alcuni dei quali — come, ad esempio, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME – erano stati citati a comparire ed avevano formulato, attraverso i rispettiv difensori, le loro conclusioni all’udienza del 29 novembre 2022, come risulta dal relativo verbale che il Collegio ha potuto viisionare stante la natura processuale della questione decisiva.
2.3. La statuizione è immune da errori di diritto, nonostante l’improprio richiamo della Corte di appello – da considerarsi un mero refuso – all’art. 20, comma 2, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159 anziché all’art. 23, comma 2, dello stesso decreto. L’art. 23 d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159 – che regola il procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali – stabilisce, al secondo comma, che i terzi che risultino, rispetto ai beni in sequestro, proprietari o comproprietari (ovvero che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzi secondo l’estensione prevista dal quarto comma della medesima norma), nei trenta giorni successivi all’esecuzione del sequestro sono c:hiamati dal Tribunale
ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell’udienza in camera di consiglio.
Il successivo terzo comma della norma consente ai terzi interessati di svolgere in quella udienza le loro deduzioni, con l’assistenza di un difensore e di chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
2.4. Nel caso in esame, tenuto conto dell’andamento del procedimento, il sequestro non poteva avere avuto esecuzione alla data dell’udienza del 29 novembre 2022.
Solo dopo l’esecuzione si dovrà procedere alla fissazione dell’udienza a tutela delle ragioni dei terzi prevista dall’art. 23 d.l.vo 159/2011 prima ricordato.
Dunque, rimane priva di rilievo e, al contempo, non lesiva degli interessi dei terzi, la circostanza che quelli tra essi che erano stati regolarmente avvisati e che hanno partecipato all’udienza tenutasi a seguito del ricorso in appello proposto dalle parti pubbliche avverso il primo provvedimento di rigetto, non abbiano avuto dalla Corte di appello alcun riscontro alle loro deduzioni, che dovranno essere esaminate nella sede opportuna che si è indicata.
Del pari, non ha rilevanza in questa sede e non è lesivo dei loro interessi, il fatt che alcuni terzi non abbiano potuto partecipare al procedimento fin qui instaurato per il mancato perfezionamento della notifica dell’avviso dell’udienza del 29 novembre 2022.
Tali soggetti dovranno essere citati per la successiva udienza prevista dall’art. 23 d.l.vo 159/2011.
Corre l’obbligo di precisare che i terzi che non dovessero prendere parte al procedimento previsto dal cosiddetto Codice Antimafia, potranno ricevere tutela promuovendo incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666 e segg. cod. proc. pen., secondo quanto è stato anche affermato da alcune pronunce di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 27877 del 02/03/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 54116 del 14/06/2017, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 278:77 del 02/03/2021, COGNOME, non massimata).
2.5. Infine, il Collegio ritiene che l’udienza a tutela dei terzi — per evidenti rag sistematiche ed anche logiche – debba essere fissata davanti al giudice che ha emesso il sequestro e che, per questo, è nelle migliori condizioni di valutare le deduzioni dei terzi.
Nel caso in esame, pertanto, l’udienza prevista dall’art. 23 d.l.vo 159/2011 dovrà essere fissata davanti alla Corte di appello di Roma.
La precisazione si rende necessaria in quanto la norma da ultimo citata pone l’incombente a carico del Tribunale, ma è evidente che essa fa riferimento ed è “tarata” sulla ipotesi – di gran lunga più frequente dal punto di vista casistico
che, in ragione di ciò, deve avere ispirato il legislatore – che a disporre il sequestr di prevenzione sia il Tribunale.
Ogni altra argomentazione difensiva rimane assorbita.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Rigetta tutti gli altri ricorsi dei terzi interes.sati e condanna ciascuno di essi pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.10.2023.
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Il Consigliere estensore
Il Presidente /
NOME COGNOME GLYPH
NOME COGNOME
NOME