Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49337 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49337 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nata a Reggio Emilia il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Cutro (KR) il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso il 20/06/2023 dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Attraverso il loro difensore, NOME COGNOME e NOME COGNOME, terzi interessati nel procedimento per l’applicazione della confisca di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME, impugnano il decreto della Corte di appello di Bologna del 20 giugno scorso, che ha dichiarato inammissibile l’appello da loro proposto avverso il decreto del Tribunale della stessa città del 10 ottobre 2022, integrato e
modificato con decreto del successivo 14 ottobre, che ha disposto il sequestro di beni, a norma dell’art. 20, d.lgs. n. 159 del 2011.
Ritiene la Corte d’appello che, a norma degli artt. 10 e 27, stesso d.lgs., l’appello possa essere proposto esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di confisca e che, invece, quelli che dispongono il sequestro possano formare oggetto di opposizione, con le forme dell’incidente di esecuzione.
Con unico e comune motivo di ricorso, la difesa degli interessati chiede di annullare detto decreto, poiché emesso in violazione degli anzidetti. 10 e 27, rilevando che anche il provvedimento applicativo del sequestro di prevenzione possa forma oggetto di appello, per effetto della modifica apportata all’originario testo del comma 1 del predetto art. 27 dalla legge n. 161 del 2017.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il motivo d’impugnazione è fondato.
L’art. 27, cit., al comma 1, tra i provvedimenti che devono essere comunicati agli interessati, annovera espressamente anche quelli «con i quali il Tribunale dispone (…) l’applicazione (…) del sequestro», prevedendo poi, al comma successivo, che «per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicando le disposizioni previste dall’articolo 10»: il quale, al comma 1, dà facoltà a tutte le parti interessate di proporre ricorso alla Corte di appello.
Il provvedimento impugnato non ha correttamente applicato tale disciplina normativa e dev’essere perciò annullato, con rinvio alla Corte di appello affinché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bologna per il “‘T.; giudizio. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2023.