Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43551 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43551 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Pakistan DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
LI! Tribunale della libertà di Caltanissetta, accogliendo l’appello presentato dal pubblico ministero, riformava l’ordinanza emessa dal g.i.p., disponendo l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, indagato di concorso in sequestro di persona, commesso ai danni del connazionale NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
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2.1. Con il primo, deduce l’illegittimità della sottoposizione alla misura custodiale in pendenza del giudizio di cassazione, in violazione dell’art.310, comma 3 cod.proc.pen.
2.2. Con il secondo motivo, deduce · il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sequestro di persona, evidenziando come questi sarebbe stato riconosciuto dalla persona offesa, quale uno dei soggetti presenti al momento del sequestro, nonostante avesse precedentemente dichiarato di non conoscerne il nominativo. Peraltro, il ricorrente avrebbe partecipato al reato recandosi sul luogo del sequestro a bordo di una autovettura diversa da quella sulla quale era stata costretta a salire la persona offesa. I testi oculari presenti ai fatti, tuttavia, hanno riferito di una sola autovettura, il c renderebbe ulteriormente inattendibile la versione resa dalla persona offesa.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato
Il primo motivo risulta assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sicchè al momento della pronuncia della presente ordinanza la misura cautelare diviene sicuramente esecutiva, con la conseguenza che a questa Corte è inibita qualsivoglia pronuncia sull’esecuzione della misura in violazione dell’art. 310, comma 3, cod.proc.pen. GLYPH Peraltro, deve osservarsi come nell’ordinanza impugnata fosse stata compiutamente disposta la sospensione dell’esecuzione in attesa della definitività del provvedimento cautelare.
Le contestazioni concernenti la correttezza o meno della notifica dell’ordinanza eseguita nei confronti dell’indagato irreperibile, come pure l’impossibilità per il difensore d’ufficio di impugnare il provvedimento, in quanto non abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione, sono questioni che attengono all’esecuzione della misura, ma non alla legittimità dell’ordinanza impugnata, costituente l’unico oggetto del ricorso in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso introduce una rivalutazione di merito circa l’individuazione del ricorrente quale uno dei partecipanti al sequestro.
Invero, il Tribunale del riesame ha compiutamente dato atto, con motivazione immune da censure, di come la persona offesa abbia effettuato il riconoscimento fotografico dell’odierno ricorrente, dando anche spiegazione dell’errore materiale
nell’indicazione delle fotografie e dei nominativi, che aveva indotto ad una iniziale incertezza circa l’individuazione (vedi pg.6 ordinanza impugnata).
È pur vero che la persona offesa ha specificato di non conoscere il nominativo del ricorrente, ma ciò non inficia il riconoscimento fotografico, né introduce un elemento di inattendibilità delle dichiarazioni dal predetto rilasciate.
Non dirimente è l’ulteriore doglianza relativa al fatto che il teste oculare NOME COGNOME, pur avendo assistito ai fatti, non abbia riferito della presenza di una seconda autovettura e, tanto meno, ha riconosciuto il ricorrente come uno dei presenti.
In realtà, la ricostruzione dei fatti contenuta nell’ordinanza impugnata è tale da far ritenere che la seconda autovettura, presente a supporto di quella sulla quale la persona offesa è stata caricata, ben possa non esser stata vista dai coinquilini della persona offesa che, al momento del fatto, si trovavano all’interno dell’abitazione.
Il ricorrente contesta la presenza di due autovetture evidenziando come le videoriprese, acquisite agli atti, ritraggano solo il mezzo sul quale la persona offesa riferisce di esser stato costretto a salire. Anche tale dato, tuttavia, è parziale e non risolutivo, posto che i frammenti video acquisiti agli atti sono stati estratti non già da una videocamera posta in prossimità dell’abitazione della persona offesa, bensì lungo la strada statale che conduce al luogo in cui la persona sequestrata è stata trattenuta (pg.7 ordinanza). Ne consegue che il dato probatorio sopra evidenziato non è di per sé incompatibile con il narrato della persona offesa, la quale colloca la presenza delle due autovetture in prossimità della sua abitazione, non specificando affatto che anche la seconda autovettura abbia compiuto lo stesso tragitto di quella sulla quale lui viaggiava.
In ogni caso, si tratta di questioni di merito che – salvo restando il doveroso approfondimento in sede di giudizio – non inficiano il quadro indiziario posto a fondamento della misura cautelare, tanto più che non sono neppure emersi elementi concreti che possano far dubitare dell’attendibilità del riconoscimento fotografico compiuto dalla persona offesa e costituente il principale elemento a carico del ricorente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod.proc.pen.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore