Sequestro di persona: la libertà è un diritto, non una capacità
Il reato di sequestro di persona tutela uno dei beni più preziosi dell’individuo: la libertà personale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 45167/2024) offre un’importante occasione per approfondire i contorni di questo delitto, chiarendo che la sua configurabilità prescinde totalmente dalla capacità della vittima di muoversi o di percepire la coercizione. Analizziamo insieme la decisione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Bari, che aveva parzialmente riformato una precedente decisione di primo grado. L’imputato era stato ritenuto colpevole di diversi reati, tra cui lesioni, minacce e, appunto, sequestro di persona.
Contro la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui contestava la sua responsabilità per il delitto di cui all’art. 605 del codice penale.
L’Inammissibilità del Ricorso per Sequestro di Persona
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha riscontrato una “conclamata indeterminatezza ed aspecificità” delle argomentazioni difensive. I motivi del ricorso erano stati formulati in modo astratto, senza un concreto collegamento con la motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, la difesa non aveva spiegato perché la ricostruzione dei giudici di merito fosse errata, limitandosi a proporre una propria visione dei fatti.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la difesa, oltre a non indicare prove decisive che sarebbero state trascurate, si era limitata a una ricostruzione alternativa della vicenda, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità, il quale si concentra sulla corretta applicazione della legge e non sulla rivalutazione dei fatti.
Il Principio di Diritto sul Sequestro di Persona
Al di là degli aspetti procedurali, il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un principio giuridico consolidato. La Corte di Cassazione ha ribadito che, per la configurazione del reato di sequestro di persona, è irrilevante che la vittima possieda una capacità volitiva di movimento o una percezione istintiva della privazione della libertà.
Il delitto, infatti, è ipotizzabile anche nei confronti di persone inferme di mente, paralitiche o in qualsiasi altra condizione che impedisca loro di muoversi autonomamente. Citando un proprio precedente (n. 15194/1990), la Corte ha spiegato il fondamento di tale principio: la persona umana è da considerarsi libera non perché ha la capacità effettiva di muoversi, ma in quanto è assente ogni coercizione che sottragga il suo corpo alla possibilità di movimento nello spazio. La libertà tutelata è uno stato potenziale, un diritto assoluto che non dipende dalle condizioni fisiche o psichiche del soggetto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si articola su un doppio binario. Sul piano processuale, viene sanzionata la tecnica difensiva che non si confronta specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, risultando generica e astratta. Sul piano sostanziale, viene confermato un orientamento giurisprudenziale che offre la massima tutela alla libertà personale. Il focus del reato di sequestro di persona non è sulla capacità della vittima di reagire o percepire, ma sull’azione dell’agente che impone una coercizione illegittima, privando un’altra persona della sua libertà di movimento, anche solo potenziale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un’interpretazione del reato di sequestro di persona di fondamentale importanza civile e giuridica. La decisione chiarisce che la libertà personale è un bene giuridico tutelato in sé e per sé, a prescindere dalle condizioni soggettive della vittima. Questo significa che anche le persone più vulnerabili, come chi è affetto da gravi disabilità fisiche o mentali, sono pienamente titolari del diritto alla libertà di movimento e la loro protezione da atti coercitivi è totale. La sentenza riafferma che il disvalore penale risiede nell’atto di privare un altro essere umano della sua libertà, un principio cardine dello stato di diritto.
Quando si configura il reato di sequestro di persona?
Secondo la Corte, il reato si configura quando una persona viene illegalmente privata della sua libertà personale, ovvero della possibilità di muoversi liberamente nello spazio, a causa di una coercizione esterna.
Il reato di sequestro di persona può essere commesso anche nei confronti di una persona incapace di muoversi, come un paralitico?
Sì. La Corte ha affermato che il delitto è ipotizzabile anche nei confronti di infermi di mente o paralitici, poiché la norma protegge la libertà come stato potenziale, indipendentemente dalla capacità fisica o psichica della vittima di esercitarla.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto indeterminato e aspecifico, in quanto le argomentazioni erano astratte e non si confrontavano concretamente con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, è stato giudicato manifestamente infondato perché proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare prove decisive trascurate dai giudici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45167 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 27/01/1993
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza in data 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 582, 585, comma 1 e 2, e 577, comma 1, n. 4 (capo A), 56 e 610 (capo B), 605 cod. pen. (capo C) e 4 L. 110/75 (capo D), dichiarando non doversi procedere nei riguardi dell’imputato per il reato di cui al capo D), perché estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena inflittagli (fatti commessi in Manfredonia la notte tra il 24 e il 25 settembre 2016 ed il 25 settembre 2016);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che censura l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo C), è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 5 della stessa);
che lo stesso, peraltro, oltre ad essere interamente versato in fatto, proponendo una alternativa ricostruzione della vicenda in assenza di specifica allegazione di decisive ed inopinabili evidenze probatorie preterite da entrambi i giudici di merito, è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che, ai fini della configurazione del reato di sequestro di persona deve prescindersi dall’esistenza nell’offeso di una capacità volitiva di movimento e istintiva di percezione della privazione della libertà, per cui il delitto è ipotizzabile anche nei confronti di infermi di mente o di paralitici (nell’affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che la persona umana è da considerarsi libera non in quanto abbia capacità di muoversi, ma in quanto sia assente ogni coercizione che sottragga il suo corpo a possibilità di movimento nello spazio) (Sez. 5, n. 15194 del 17/10/1990, Rv. 185799);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente