Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2140 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2140 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che in data 29/10/2025 è stata depositata rinuncia al ricorso che, tuttavia, è irrituale in quanto difetta l’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce dall’imputato, formalità necessaria per conferire certezza alla dichiarata volontà abdicativa;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 56-629 e 605 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, non sono consentiti perché, oltre a prospettare mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, il collegio di merito (pagg. 3-6 della motivazione della sentenza impugnata) ha vagliato- confrontandosi con tutte le deduzioni contenute nell’atto di appello e qui pedissequamente riproposte- i portati dichiarativi della persona offesa NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ritenuti attendibili in quanto assistiti d elementi di riscontro; in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità del dichiarante è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di estorsione è manifestamente infondato;
che, al riguardo, i giudici di secondo grado hanno correttamente evidenziato come la privazione della libertà personale di NOME per costringerlo a pagare un debito di droga era durata ben quattro ore, così protraendosi ben oltre il tempo strettamente necessario per la realizzazione delle violenze e minacce strumentali all’azione estorsiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.