Sequestro di Persona e Rapina: La Cassazione Chiarisce i Confini tra i Due Reati
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29675 del 2024 affronta un tema cruciale del diritto penale: la distinzione tra il reato di rapina e quello di sequestro di persona. Spesso, durante una rapina, la libertà della vittima viene limitata. Ma quando questa limitazione cessa di essere una semplice modalità della rapina e diventa un reato autonomo? La Suprema Corte fornisce un’interpretazione chiara, stabilendo che qualsiasi privazione della libertà personale che vada oltre lo stretto necessario per consumare la rapina integra il reato di sequestro.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda ha origine nel parcheggio di un centro commerciale. Un uomo, dopo essere salito sull’auto della vittima, l’ha minacciata con un cacciavite facendosi consegnare la borsa. Questa azione, di per sé, configura il reato di rapina. Tuttavia, la condotta dell’imputato non si è fermata qui. Subito dopo essersi impossessato del bene, ha costretto la donna ad avviare il veicolo, percorrere alcune centinaia di metri e, una volta sceso, le ha intimato di attendere un certo lasso di tempo prima di ripartire. La vittima, spaventata, è rimasta in auto per circa un quarto d’ora.
L’imputato, condannato in primo e secondo grado per rapina pluriaggravata, sequestro di persona e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il sequestro dovesse essere ‘assorbito’ dalla rapina, poiché la privazione della libertà era stata di breve durata e funzionale a garantirsi la fuga.
La Decisione della Corte e il Reato di sequestro di persona
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna per entrambi i reati. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale: il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata solo quando la violenza usata per privare la vittima della libertà si identifica e si esaurisce nel mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa.
Distinzione tra Esecuzione della Rapina e Condotta Autonoma
Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato una netta separazione temporale e logica tra i due reati. La rapina si è consumata nel momento esatto in cui l’imputato si è impossessato della borsa sotto la minaccia del cacciavite. Tutto ciò che è accaduto dopo – l’ordine di guidare, di allontanarsi dal parcheggio e di attendere prima di ripartire – costituisce una condotta successiva e autonoma, non più strumentale all’impossessamento del bene, ma finalizzata a consolidare il profitto del reato e a garantirsi l’impunità.
L’Irrilevanza della Breve Durata
La difesa dell’imputato si è concentrata sulla breve durata della privazione della libertà (pochi minuti di guida forzata e un quarto d’ora di attesa). Tuttavia, per la Cassazione, la durata è un elemento irrilevante ai fini della configurabilità del reato di sequestro di persona. Una volta che la condotta di privazione della libertà personale si manifesta come un atto distinto e non strettamente necessario alla consumazione della rapina, il reato di sequestro si configura pienamente, a prescindere dal fatto che sia durato pochi minuti o diverse ore.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla ricostruzione della sequenza dei fatti. La rapina era già perfetta e consumata. La successiva intimazione a guidare e attendere non era più un atto di esecuzione della rapina, ma una nuova e distinta violazione della libertà personale della vittima. Tale condotta, spiegano i giudici, ha determinato ‘indubbiamente la privazione della libertà personale della persona offesa’. La Corte ha inoltre ritenuto logica la spiegazione dei giudici di merito sul perché il tempo di consumazione del sequestro dovesse estendersi anche al periodo in cui la vittima ha atteso in auto dopo la fuga dell’imputato: tale attesa non è stata una sua autonoma decisione, ma la diretta conseguenza dell’ordine minaccioso ricevuto, eseguito per paura.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio di diritto di grande importanza pratica. Stabilisce che la tutela della libertà personale è un bene giuridico autonomo e non può essere sacrificato oltre i limiti strettamente funzionali alla commissione di un altro reato, come la rapina. Anche una privazione della libertà di breve durata, se non è essenziale all’impossessamento del bene, sarà punita separatamente come sequestro di persona. Ciò rappresenta un monito chiaro: la violenza e la coercizione che eccedono la dinamica tipica della rapina saranno considerate e sanzionate come un crimine ulteriore e distinto, garantendo una protezione più forte alle vittime.
Quando il sequestro di persona viene assorbito dal reato di rapina?
Il sequestro di persona è assorbito dalla rapina solo quando la violenza usata per privare la vittima della libertà si identifica e si esaurisce con il mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, essendo strettamente necessaria alla sua consumazione.
Nel caso specifico, perché la privazione della libertà della vittima non è stata considerata parte della rapina?
Perché la rapina si era già consumata con la consegna della borsa. L’azione successiva di costringere la vittima a guidare e ad attendere è stata considerata una condotta autonoma e non più strumentale all’esecuzione della rapina.
La breve durata della privazione della libertà personale è rilevante per escludere il reato di sequestro di persona?
No. Secondo la Corte, una volta stabilito che la privazione della libertà è una condotta autonoma e non strettamente necessaria alla rapina, la sua durata, anche se breve, è irrilevante per la configurazione del reato di sequestro di persona.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29675 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29675 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COTTICA NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE. APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di COGNOME NOME per i reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale in merito alla conferma dell’affermazione di responsabilità del COGNOME anche per il reato di sequestro di persona. In particolare il ricorrente eccepisce che il suddetto reato dovrebbe ritenersi assorbito in quello di rapina, in quanto la relativa condotta, nello svolgersi dei fatti, è stata funzionale al realizzazione di quest’ultimo reato e la privazione della libertà personale della vittima è durata per il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina. In tal senso osserva il ricorrente come dalle immagini registrate dalle telecamere del supermercato teatro della vicenda risulta che il COGNOME, una volta salito a bordo della vettura della persona offesa, aveva costretto quest’ultima a partire e percorrere poche centinaia di metri, per poi scendere ed allontanarsi a piedi appena tre minuti dopo. Destituita di fondamento sarebbe poi l’affermazione della Corte per cui la vittima si sarebbe trattenuta nella propria vettura per un quarto d’ora in quanto intimorita dall’intimazione dell’imputato di attendere tale lasso temporale, atteso che la stessa dallo specchietto retrovisore ha avuto modo di vedere il COGNOME darsi alla fuga, talchè quella di attendere sarebbe stata una sua autonoma decisione e non potrebbe, dunque, ritenersi conseguenza delle minacce dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso è infondato e deve quindi essere rigettato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata di cui all’art. 628, comma terzo, n. 2 c.p. solo quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l’attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l’attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione (ex multis Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, Sgadari, Rv. 283182).
Di tale principio la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, atteso che, sulla base della ricostruzione dei fatti svolta dai giudici del merito, nel caso di specie l rapina ha preceduto la privazione della libertà personale della vittima, protrattasi successivamente all’impossessamento del bene oggetto della sottrazione. Ed infatti, secondo le dichiarazioni della persona offesa recepite dalla Corte territoriale e non contestate dal ricorrente, la rapina si è consumata all’interno del parcheggio del centro commerciale, immediatamente dopo che il Cottic:a era salito a bordo della vettura della Ferrante, dalla quale, sotto la minaccia di un giravite, si faceva consegnare la borsa. La successiva intimazione alla vittima di avviare il veicolo ed uscire dal suddetto parcheggio e di attendere, dopo che egli si fosse allontanato, prima di riprendere nuovamente la marcia è dunque condotta successiva alla consumazione della rapina e tutt’altro che strumentale alla sua esecuzione. Tale condotta ha determinato indubbiamente la privazione della libertà personale della persona offesa, rimanendo irrilevante che la stessa si sia protratta per pochi minuti, mentre con motivazione logica la Corte territoriale ha spiegato perché debba estendersi il tempo di consumazione del reato anche al periodo in cui la persona offesa ha eseguito gli ordini dell’imputato, nonostante questi si fosse già allontanato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/6/2024