Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 970 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 970 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il delitto di sequestro di persona (capo A) rimodulando la pena in anni uno e mesi due di reclusione e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di lesioni personali gravi (capo B);
Considerato che con il primo motivo di ricorso, afferente alla violazione della legge penale in relazione all’art. 605 cod. pen., tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ed è, peraltro, manifestamente infondato perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Rilevato infatti che ai fini dell’integrazione del delitto di sequestro di persona è sufficiente l’impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere anche breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, Rv. 247884);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 15 della sentenza impugnata);
Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, afferente l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, non risulta sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso né è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022