Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3316 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3316 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME nato a Lavagna il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME nato a Lavagna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 13/05/2025 dalla Corte di assise di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che i difensori dei ricorrenti hanno avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 -bis e 1ter cod. proc. pen;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi riportandosi alla memoria scritta già depositata;
udite le conclusioni rassegnate dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori del ricorrente NOME, e dall’AVV_NOTAIO, in sostituzione
dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente COGNOME NOME, che hanno chiesto l’accoglimento de i rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di assise di appello di Genova -in parziale riforma della pronuncia emessa in data 18/06/2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova, così statuiva:
-confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di NOME COGNOME (capo 1) e, per il solo COGNOME, del reato di rapina aggravata in danno di NOME COGNOME (capo 2);
-assolveva NOME COGNOME dal reato di rapina aggravata in danno di NOME COGNOME (capo 2);
riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, unitamente alla già concessa diminuente del fatto di lieve entità, rideterminava la pena nei confronti di NOME COGNOME in anni 8, mesi 3 e giorni 10 di reclusione e nei confronti di NOME COGNOME in anni 7 mesi 4 e giorni 26 di reclusione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Nell’interesse di NOME COGNOME vengono articolati tre motivi
3.1. Con il primo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen, la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di mancata riqualificazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in tentata estorsione.
Assume la difesa ricorrente che non si configurano, nella specie, gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 630 cod. pen.
Difetta il requisito della privazione della libertà personale di NOME COGNOME alla luce della ricostruzione dei fatti resa da quest’ultimo e dal padre NOME da cui emerge che la vittima del supposto sequestro non aveva subìto alcuna violenza fisica e morale, aveva avuto a disposizione il proprio telefono, era stata condotta in un luogo pubblico ed aperto (la piazza posta nel pieno centro di una nota località turistica), mancava ogni coercizione fisica, la vicenda si era peraltro svolta in un lasso di tempo esiguo (due ore) durante il quale la persona offesa aveva avuto con sé il cellulare e avrebbe potuto agevolmente attirare l’attenzione di un passante o comunque chiedere aiuto tramite il telefono; il messaggio inviato da NOME ad una amica dopo il fatto ove questi affermava di essere stato ‘sequestrato per
due ore e mezza’ costituisce un’ esagerazione ed una amplificazione di quanto realmente accaduto.
La Corte di assise di appello ha affermato che l’azione violenta consumata nei confronti del cugino COGNOME NOME aveva intimorito COGNOME al punto di costringerlo a non allontanarsi dal luogo dei fatti, tuttavia il collegio ha omesso di considerare che COGNOME aveva innescato una lite a cui era seguita la colluttazione con gli imputati.
Assume, inoltre, la difesa che manca anche il dolo specifico del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in quanto la somma pretesa da NOME non costituiva il prezzo della liberazione, bensì il pagamento del saldo di un debito di droga pregresso vantato nei confronti del fratello della persona offesa.
3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen, la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata contestata al capo 2).
NOME COGNOME non è stato vittima di un’azione predatoria violenta ad opera di NOME, semmai si è trattato di una mera colluttazione fisica tra i due al termine della quale COGNOME (che per primo aveva innescato una discussione) si è allontanato lasciando sul posto il cugino NOME; della sottrazione del marsupio non vi è prova, tale oggetto potrebbe essere stato smarrito nella concitazione del momento e la violenza esercitata da NOME era comunque fine a sé stessa e cioè dovuta alla colluttazione sorta tra i due.
3.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen, la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche nella massima estensione.
La Corte di assise di appello ha motivato tale scelta in ragione dei precedenti penali dell’imputato, senza considerare la sua giovanissima età e la necessità di adeguare la pena ai fatti per i quali il legislatore prevede sanzioni severe.
Nell’interesse di NOME COGNOME vengono articolati due motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen, la violazione degli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione che è apparente e manifestamente illogica con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.
La Corte di assise di appello non ha tenuto conto di elementi probatori decisivi ai fini della decisione affidandosi, invece, ad argomentazioni deduttive ed
ipotetiche ed ha omesso di considerare i rilievi difensivi formulati con l’atto di appello.
I portati dichiarativi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, di contenuto inequivocabile ed attendibili (non essendovi mai state contestazione delle parti) escludono il concorso di COGNOME ed in tal senso è anche l’interrogatorio di garanzia reso dal coimputato COGNOME.
Nelle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini (delle quali nel ricorso sono riportati alcuni stralci della relativa trascrizione) NOME COGNOME, seppure più volte incalzato dal verbalizzante, non ha mai menzionato la figura di COGNOME che ha detto di non conoscere e ha ripetutamente indicato COGNOME quale mente ed esecutore dei fatti (‘per quello che ho visto io , ha fatto tutto NOME‘) .
Anche NOME COGNOME (la cui deposizione alla polizia giudiziaria è in parte riportata nel ricorso, unitamente a parte delle dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive) ha sempre escluso il coinvolgimento nei fatti di COGNOME, pur a fronte delle suggestive domande dell’ispettore verbalizzante , e non ha riconosciuto costui nella fotografia a lui mostrata dopo solo due mesi dalla vicenda; ha ripetutamente dichiarato di non sapere chi fosse NOME COGNOME precisando altresì di non avere mai parlato di un secondo soggetto oltre a NOME, il quale aveva quindi agito da solo.
Con tali risultanze testimoniali la Corte di Assise di appello non si è minimamente confrontata.
4.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen, la violazione degli artt. 110, 114, 630 cod. pen., nonché il vizio di motivazione che è contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento al conco rso dell’imputato nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.
Richiamandosi a quanto già dedotto con il primo motivo, la difesa ricorrente sostiene che la Corte di assise di appello non ha neppure preso in considerazione l’ulteriore testimonianza di NOME COGNOME il quale ha riferito in ordine all’antefatto della vicenda oggetto di giudizio spiegando che COGNOME ed altri si erano recati presso la sua abitazione per riscuotere il pagamento del debito di droga e precisando che nell’occasione COGNOME non faceva parte del gruppo e, quindi, non era presente.
Ne deriva che l’imputato non era a conoscenza della natura della pretesa creditoria di NOME e delle intenzioni di quest’ultimo, con conseguente assenza del dolo specifico richiesto per la fattispecie di cui all’art. 630 cod. pen.
Del resto, COGNOME è stato assolto dalla Corte di assise di appello per il reato di rapina in danno di NOME COGNOME per non avere commesso il fatto ed il giudizio
di responsabilità per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si pone come manifestamente illogico rispetto a tale epilogo assolutorio.
In definitiva, COGNOME non ha partecipato alla fase propedeutica e di preparazione dell’azione, non ne ha condiviso l’ideazione con il NOME, né vi ha dato esecuzione nel luogo ove si è consumata anche la rapina ai danni del COGNOME; l’unico elemento a suo carico è quello di avere guidato l’auto che, tuttavia, non si pone in rapporto di efficienza causale con il contesto sequestro di persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME , per alcuni profili inammissibile, è nel complesso infondato.
1.1. Non è meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso con il quale si censura la qualificazione del fatto in termini di sequestro di persona a scopo di estorsione anziché in tentata estorsione.
La sussunzione della condotta contestata all’imputato nella fattispecie di cui all’art. 630, cod. pen. è corretta poiché conforme ai princìpi di diritto, ormai da tempo affermati sul tema da questa Corte, anche a Sezioni Unite.
Il bene giuridico della libertà personale – tutelato anche dalla norma incriminatrice di cui all’art. 630 cod. pen. , unitamente a quello del patrimonio consiste nella possibilità di movimento nello spazio secondo la libera determinazione dell’avente diritto, sicché vi è lesione dello stesso nel caso in cui si rilevi, in concreto, una limitazione della scelta del luogo ove restare ovvero di muoversi spostandosi da un posto all’altro, anche per un tempo breve (Sez. 6 n. 39807 del 30/05/2019, R, 277367; Sez. 5, n. 19458 del 17/04/2013, M., Rv. 256746); la privazione della libertà personale, tuttavia, non attiene soltanto a quella di locomozione, ma si estende a tutte le possibili estrinsecazioni dell’individuo, quali, ad esempio, l ‘impedimento di relazioni interpersonali (Sez. 3, n. 8048 del 24/06/1997, Rv. 209224); essa inoltre non presuppone una condizione di cattività della vittima, né deve necessariamente realizzarsi per mezzo di coercizione fisica che ne impedisca in concreto ogni possibilità di movimento, essendo sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà ovvero la creazione , da parte dell’agente, di una esposizione della vittima a pericolo per l’incolumità personale che induca quest’ultima a non allontanarsi da un determinato luogo per scongiurare tale rischio (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, NOME, Rv, 271229; Sez. 3, n. 36823 del 15/06/2011, Rv. 251084). E neppure è necessario che il pericolo sia reale,
rilevando, a tal fine, anche l’inganno, sempre che quest’ultimo sia idoneo a creare nel soggetto passivo l’apparenza di una situazione perniciosa per la sua incolumità o per il suo patrimonio, tale da indurlo ad autolimitarsi (Sez. 5, n. 6427 del 10/12/2014, Rv. 262315) e a non compiere alcun tentativo per recuperare la propria libertà di movimento.
La condotta consistente nella privazione della libertà di una persona nei termini sopra indicati, ove sia finalizzata a conseguire, come prezzo della liberazione, una prestazione patrimoniale derivante da un pregresso rapporto illecito ( quale, come nella specie, quello relativo ad un rapporto di dare-avere in relazione ad una transazione di stupefacente) non integra il concorso del delitto di sequestro di persona con quello di estorsione, consumata o tentata, bensì il reato complesso e plurioffensivo di sequestro di persona a scopo di estorsione, stante la pretesa non tutelabile dell’utilità richiesta come corrispettivo della liberazione e derivando l’ingiustizia dalle modalità del fatto, tale illecito si consuma indipendentemente dal fatto che l’agente abbia conseguito o meno l’ingiusto profitto (Sez.U, n. 962 del 17/12/2003- dep. 2024, COGNOME, Rv. 226489 e successivamente: Sez. 1, n. 17728 del 01/04/2010, COGNOME, Rv. 247071; Sez. 2, n. 20032 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 263536; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281265).
La Corte di appello (pagg. da 3 a 5) si è uniformata a tali principi ermeneutici evidenziando- in aderenza alle risultanze probatorie come richiamate in sentenzache NOME COGNOME era stato privato della libertà personale anche ad opera di NOME e che per la sua liberazione era stato preteso il corrispettivo in denaro di un negozio avente causa illecita e cioè di una transazione di droga che lo stesso NOME aveva fornito al fratello di NOME, senza tuttavia ricevere il pagamento.
Quanto al profilo della privazione della libertà personale, il collegio di merito ha posto in luce come NOME COGNOME era stato costretto a scendere dall’auto sulla quale viaggiava, obbligato, pur senza essere sottoposto a coercizione fisica, a seguire un gruppo di giovani capeggiato da COGNOME e a rimanere per un tempo apprezzabile (due ore) presso il luogo dove era stato condotto (la chiesa di Cavi di Lavagna), assistendo all’azione predatoria violenta consumata in danno del cugino COGNOME e al messaggio vocale inviato da NOME al fratello con il quale gli era fatto intendere, con chiara forma di costrizione psichica, che non avrebbe potuto muoversi se non dopo il pagamento del debito di droga.
Quanto al profilo del dolo specifico, la Corte di appello ha dato conto che per la liberazione di NOME COGNOME era stato preteso, appunto, tale pagamento, mai ottenuto prima a seguito di ripetute richieste (una delle quali eseguita proprio appena prima del sequestro) e che, peraltro, NOME aveva agito non verso il debitore ma nei confronti del di lui fratello, del tutto estraneo al rapporto obbligatorio di
natura illecita, sicché lo scopo dell’azione era quello di lucrare un profitto ingiusto quale corrispettivo della liberazione.
1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale, si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di rapina contestato al capo 2).
La Corte di appello (pag. 5 della sentenza impugnata) ha adeguatamente argomentato al riguardo senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, sicché anche tale decisum non è censurabile in questa sede.
In particolare, ha valorizzato la deposizione di NOME COGNOME (diffusamente richiamata nei suoi contenuti a pag. 3 della sentenza di primo grado che si salda con la pronuncia impugnata) il quale aveva riferito di essere stato vittima da parte di NOME ed altri soggetti di una azione violenta riconducibile allo schema legale della rapina spiegando che, avendo reagito contro NOME per averlo fatto scendere con forza dall’auto e condotto presso la chiesa, era stato , per tutta risposta, sottoposto ad un violento pestaggio ad opera dello stesso COGNOME a cui si erano uniti gli altri componenti del gruppo e durante tale aggressione gli era stato sottratto il marsupio contenente denaro e documenti (solo questi ultimi gli erano stati restituiti in un secondo tempo).
Alla stregua di tale ricostruzione, supportata da elementi oggettivi di riscontro (le testimonianze di COGNOME NOME, del padre COGNOME NOME e, quanto alla prima fase, di NOME COGNOME), il collegio di merito ha escluso che si fosse trattato di una mera colluttazione tra COGNOME e NOME con smarrimento del marsupio, come dedotto nell’atto di appello e pedissequamente riproposto in questa sede; tale oggetto era stato, invece sottratto da NOME nel corso di un violento pestaggio di gruppo, tanto è vero che i documenti ( ma non il denaro) in esso contenuti erano stati poi restituiti a COGNOME.
1.3. Generico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche nella massima estensione.
La difesa ricorrente spende argomentazioni prive di reale confronto con il decisum della Corte territoriale che ha riconosciuto la diminuente proprio per la giovane età dell’imputato e per la necessità di adeguare la pena al caso concreto operando, tuttavia, la relativa riduzione di pena in misura non piena, seppur prossima a quella massima di un terzo, giustificando tale scelta in ragione dei precedenti penali e giudiziari dell’imputato , compiutamente descritti a pag. 7 della sentenza di primo grado che si salda con quella di appello.
Tale statuizione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, sfugge al sindacato di legittimità.
Anche i l ricorso proposto nell’interesse di NOME è infondato.
I due motivi dedotti, esaminabili congiuntamente in quanto entrambi afferenti il tema della responsabilità concorsuale dell’imputato nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, non possono trovare accoglimento.
La Corte di appello ha ben evidenziato il contributo causale dell’imputato , che ha ritenuto di non minimale importanza ma, al contrario, determinante, e sul punto ha offerto un’articolata spiegazione (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), evidenziando come dalle concordi sommarie informazioni rese da COGNOME NOME e di COGNOME NOME (riportate a pag. 3 e 4 della sentenza di primo grado) emergeva con certezza che NOME COGNOME alla guida della sua auto aveva bloccato la vettura intestata a suo padre e guidata dalla sorella NOME sulla quale viaggiavano NOME COGNOME e NOME COGNOME, era quindi sceso dal suo mezzo unitamente a NOME, insieme avevano aperto le portiere facendo scendere a forza i due che erano stati costretti a seguirli e COGNOME in persona aveva intimato alla sorella di allontanarsi.
Da tale ricostruzione la Corte di appello ha dedotto, con argomentazione non manifestamente illogica, che la condotta attuata da COGNOME non trovava altra plausibile spiegazione se non quella di una consapevole adesione al piano estorsivo ideato da COGNOME di cui era stato messo a conoscenza e di cui aveva offerto un concreto supporto agevolativo; se egli davvero fosse stato all’oscuro proposito del coimputato, non avrebbe avuto alcun senso l’iniziativa di bloccare la macchina della sorella, intimandole nel contempo di allontanarsi, e di far scendere a forza NOME COGNOME e COGNOME.
Il collegio di merito non ha affatto ignorato, come si sostiene nel ricorso, i portati dichiarativi di questi ultimi i quali non avevano indicato e neppure riconosciuto COGNOME tra i soggetti coinvolti nella vicenda, ma ha logicamente dato conto che tale assunto trovava plausibile spiegazione nel fatto che entrambi conoscevano COGNOME ma non sapevano neppure chi fosse COGNOME.
Quanto al portato dichiarativo di NOME COGNOME in ordine alla mancata presenza di COGNOME all’interno del gruppo che la sera del fatto , poco prima del consumato sequestro, si era portato sotto la sua abitazione per ottenere, senza esito, il pagamento del debito di droga, tale circostanza è stata implicitamente ritenuta non decisiva atteso che la conoscenza della natura della pretesa creditoria di COGNOME e del proposito criminoso di quest’ultimo era comunque ricavabile dalla condotta di COGNOME serbata successivamente e cioè consistita nel bloccare la macchina della sorella facendo scendere a forza il sequestrato ed il cugino.
Non si ravvisa, infine, alcuna contraddittorietà intrinseca tra il giudizio di responsabilità per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e
l’ intervenuta assoluzione per il reato di rapina a cui la Corte di appello è pervenuta in assenza di elementi sufficienti per affermare che COGNOME, seppure agevolatore della privazione della libertà personale di NOME COGNOME, fosse anche una delle persone che aveva materialmente partecipato alla successiva azione predatoria in danno del COGNOME.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso il 08/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME