Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46050 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46050 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da 1.COGNOME NOME n. a Salerno il DATA_NASCITA 2.COGNOME NOME n. a Salerno il DATA_NASCITA 3.COGNOME NOME n. a Ogliastro Cilento il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 20/1/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria del P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ric lette le conclusioni scritte rassegnate dall’AVV_NOTAIO nell’interesse degli imputati COGNOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno, previa esclusione dell’aggravante dell’uso di un’arma, confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 27/4/2022, aveva dichiarato gli imputati colpevoli di rapina aggravata e sequestro d persona, condannando ciascuno, previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con il vincolo della continuazione, alla pena di anni quattro di reclusion euro 1200 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto:
l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME
2.1 la violazione degli artt. 605 e 69 cod.pen. e connesso vizio di motivazione.
Il difensore sostiene che la Corte di merito, convalidando la valutazione del primo giudice ha ritenuto sussistente il delitto di sequestro di persona sebbene la p.o. COGNOME abb dichiarato di essere rimasto chiuso in bagno insieme al COGNOME solo per alcuni minuti, liberandosi subito dopo l’allontanamento dei rapinatori. La Corte d’appello ha disatteso censure difensive sul punto senza considerare che la condotta era tesa a dissimulare la partecipazione alla rapina del correo COGNOME; non risulta quantificato il periodo di privazi della libertà personale; non è stato chiarito se la condotta fosse in rapporto funzionale con rapina. Pertanto, in assenza di elementi idonei ad attestare una durata della privazione dell libertà superiore a quella necessaria alla consumazione del reato il principio del favor rei imponeva di ritenere assorbito il reato ex art. 605 cod.pen. in quello di rapina ovver comunque, di mandare assolto l’imputato.
Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte territoriale, pur avendo escluso l’aggravant aver agito con armi, ha confermato il giudizio di bilanciamento nel senso dell’equivalenza tr le attenuanti generiche e le ulteriori aggravanti RAGIONE_SOCIALE più persone riunite e del travisame
A tale riguardo il difensore assume che detta valutazione sia erronea in quanto risulta no pertinente il riferimento all’aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite, mai formalmente contestat e alla recidiva qualificata, mai ascritta all’imputato, attraverso il generico richi precedenti. Pertanto, in forza del divieto di reformatio in pejus la Corte di merito, esclusa l’aggravante dell’uso RAGIONE_SOCIALE armi, avrebbe dovuto dichiarare la prevalenza RAGIONE_SOCIALE attenuant generiche.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME La violazione degli artt. 628, 605 e 69 cod.pen. e connesso vizio della motivazione.
Il difensore censura la conferma della responsabilità concursuale dell’imputato, segnalando che la chiamata in correità del NOME è rimasta priva di validi riscontri in quan la Corte di merito ha ritenuto di trarre elementi di convalida dal sistema di rilevaz
satellitare dei movimenti dell’autovettura del COGNOME senza tener conto che detto coimputa avrebbe prelevato il ricorrente presso la sua abitazione alle ore 6,17 del giorno della rap raggiungendo quindi Palomonte, ove il veicolo rimaneva in sosta fino alle 8,09, pe ricondurvelo alle 8,51 successive, orario incompatibile con la consumazione dell’illeci protrattosi fino alle 8,33, considerata la distanza tra Palomonte, sede della banca rapinata Fisciano, luogo d’abitazione del ricorrente.
Né ad avviso del difensore costituiscono validi elementi di riscontro la forte somiglia ravvisata tra le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza dell’istituto e le fo prevenuto ovvero il riconoscimento effettuato in termini non certi dallo COGNOME.
Il difensore censura, inoltre, la ritenuta sussistenza del delitto di sequestro di pers la mancata rivisitazione del giudizio di comparazione a seguito dell’esclusione dell’aggravan dell’uso di armi in termini sovrapponibili a quelli illustrati in relazione alla posiz coimputato COGNOMECOGNOME
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME
La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’eccepita inutilizzabili dichiarazioni rese dall’imputato all’atto dell’arresto per altro fatto in data 14/10/2020 riguardo alla omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE indagini difensive.
Secondo il difensore la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’utilizzabilità dichiarazioni rese dal prevenuto senza l’assistenza del difensore sebbene all’epoca già sostanzialmente indagato in relazione ai fatti a giudizio. Inoltre, i giudici d’appello non adeguatamente valutato la prospettazione difensiva circa l’esistenza di pregressi rapporti credito tra il ricorrente e il COGNOME al pari RAGIONE_SOCIALE denunziate contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE prop del COGNOME.
Il ricorrente, infine, censura la mancata rivisitazione del giudizio di comparazion seguito dell’esclusione dell’aggravante dell’uso di armi, valorizzando in senso negati circostanze non formalmente contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve preliminarmente darsi atto che l’imputato COGNOME COGNOME rinunziato al ricorso con dichiarazione rilasciata il 5/6/2023 all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Sal Stante la ritualità dell’atto abdicativo, esercizio di un diritto potestativo del prevenut dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione.
Logicamente prioritario è l’esame RAGIONE_SOCIALE censure mosse all’affermazione di responsabilità concursuale del ricorrente COGNOME che attinge esiti di manifesta infondatezza.
Il Gip, con valutazione condivisa dalla Corte territoriale, a pag 10 e segg. aveva persuasivamente confutato il tentativo del COGNOME di scagionare il correo, evidenziando
corrispondenza RAGIONE_SOCIALE fattezze fisiche del COGNOME con quelle del secondo rapinatore immortalate dal sistema di videosorveglianza oltre alla circostanziata chiamata in correità del NOME.
La denunzia in ordine all’asserita incompatibilità degli orari di prelie riaccompagnamento del COGNOME presso la propria abitazione da parte del COGNOME è preclusa dalla mancata devoluzione in appello ed è, comunque, insuscettibile di inficiare l’appara giustificativo dei giudici di merito ove si consideri che a carico del prevenuto milita an riconoscimento fotografico dello NOME e il riferimento che emerge dalle conversazioni intercettate tra COGNOME e NOME circa il possesso da parte del secondo rapinatore di una Suzuki Swift, di cui il ricorrente aveva effettivamente la disponibilità.
La questione comune alle posizioni degli imputati COGNOME COGNOME circa la configurabilit del delitto di sequestro di persona è fondata. La Corte territoriale ha reso sul punto motivazione (pag. 23) poco perspicua e contraddittoria richiamando, da un lato, le dichiarazioni della p.o. COGNOMECOGNOME secondo cui la privazione della libertà personale durò s “alcuni minuti”, dall’altro, evocando i principi declinati dalla giurisprudenza di legittim postulano, ai fini dell’integrazione dell’illecito, una lesione del bene giuridico protratt “tempo apprezzabile” dopo la consumazione della rapina.
E’ affermazione costante di questa Corte che la privazione della libertà personal costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in essa assorbita) solo quando stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell’ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di seq di persona concorre con quello di rapina (Sez. 2, n. 29445 del 21/05/2003, Rv. 226746 – 01; n. 24837 del 05/05/2009, Rv. 244339-01; n. 4986 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 25181601; n. 22096 del 19/05/2015,Rv. 263788-01; n. 18913 del 28/04/2022,Rv. 283182-01).
Nella specie la sentenza impugnata, a fronte RAGIONE_SOCIALE specifiche censure difensive, non ha chiarito se i pochi minuti di cui ha parlato la p.o. COGNOME comprendessero la fase esecuti della rapina e se la privazione della libertà personale si sia protratta per un lasso tempor significativo dopo l’esaurimento dell’azione predatoria, acquisendo autonoma rilevanza giuridica rispetto alla fattispecie concorrente.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 2) con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per nuovo giudizio che emendi le criticità rilevate
Destituito di pregio è l’ulteriore comune motivo che censura la conferma del giudizi di comparazione in esito all’esclusione dell’aggravante di aver agito con armi. La Corte merito (pag. 25) ha ritenuto di mantenere fermo il giudizio di equivalenza segnalando l spessore della residua aggravante del travisamento e la rilevanza della realizzazione
concursuale della fattispecie, ritenendo in fatto contesta l’aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riun Inoltre, pur dando atto della mancata contestazione della recidiva, ha legittimamente valorizzato in senso ostativo i numerosi specifici precedenti che militano a carico de imputati.
Deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa in violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto i giudici d’appello si sono limitati a valorizzare la realizzazi plurisoggettiva dell’illecito e i precedenti giudiziari dei ricorrenti, restando nel perim criteri normativi dettati dall’art. 133 cod.pen. per definire la gravità del fatto e la ca delinquere degli agenti. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, infatti, che non vi divieto di “reformatio in peius” il giudice d’appello che, a seguito di gravame proposto dal imputato, pur escludendo la sussistenza di un’aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnova giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudi di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Rv. 281917-01; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181-02; Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, dep. 2010, Rv. 246529-01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in relazione al capo 2) limitatamente alle posizioni dei ricorrenti COGNOME mentre le residue censure risultano inammissibili. Il ricorso dell’imputato COGNOME deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia con le conseguenti statuizioni ex art. 61 cod.proc.pen. di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione alle posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al reato di cui all’art. 605 cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Napol nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti ed irrevoc l’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 15/9/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente