Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42338 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42338 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato in Algeria il DATA_NASCITA
NOME nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte d’Assise di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, nonché in sostituzione degli AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME:a NOME, e dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’assise d’appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bologna in data 23 marzo 2022, nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in ordine ai delitti di cessione illecita di sostanze stupefacenti, estorsione (capo 4) e sequestro di persona a scopo di estorsione (capo 5), qualificando il fatto contestato all’COGNOME al capo 4) quale ipotesi di estorsione tentata, rideterminando il trattamento sanzionatorio nei suoi confronti e confermando nel resto la decisione.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato COGNOME, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 630 cod. pen., per aver qualificato quale reato di sequestro di persona a scopo di esl:orsione la condotta del ricorrente che aveva sequestrato il COGNOME, per breve tempo, per ottenere il pagamento di una cessione di droga, fatto che avrebbe integrato al più il reato di sequestro di persona e il concorrente delitto di estorsione.
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, nella ricostruzione del fatto storico; evidenti anomalie e inverosimili circostanze riferite dalla vittima impedivano di attribuire fondatezza alla qualificazione dell’episodio nei termini affermati dalla sentenza impugnata.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato NOME deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 630 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine all’esatta qualificazione giuridica del fatto descritto al capo 5); negli atti non era stata specificata la richiesta estorsiva cui sarebbe stata subordinata la liberazione della vittima; la promessa di pagamento dilazionata, formulata dalla vittima, era in realtà intervenuta in un contesto differente da quello ipotizzato di limitazione della libertà di locomozione (in quanto avvenuto nei pressi dell’abitazione della vittima e fuori dal veicolo utilizzato per “sequestrare” il COGNOME); inoltre, non era logicamente dimostrato che la liberazione fosse avvenuta per la promessa effettuata, che ne avrebbe costituito il prezzo, dovendosi apprezzare al più l’esistenza di condotte violente e minacciose per conseguire l’ingiusto profitto, rispetto al quale la liberazione della vittima non assumeva alcun ruolo di controprestazione.
3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agi artt. 56 e 629 cod. pen., e vizio della motivazione quanto all’affermata responsabilità per il delitto di tentata estorsione (capo 4), poiché fondata su un unico dato
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costituito da un messaggio in cui si farebbe riferimento indiretto ad una minaccia rivolta alla vittima dal ricorrente, senza peraltro l’evidenza del collegamento della minaccia con la pretesa poi realizzata solo dal coimputato COGNOME.
Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 630 cod. pen., con riguardo sia al profilo dell’elemento soggettivo sia in riferimento all’assenza del fine di profitto; ha dedotto altresì vizio motivazione sul punto del contributo concorsuale fornito dal ricorrente nel delitto di cui all’art. 630 cod. pen. e della qualificazione dell’apporto in termini di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.
4.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per l’omessa valutazione del motivo di appello con cui si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.
Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO, deducendo, con il primo ed il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 63 e 350 cod. proc. pen., relativamente alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla presunta persona offesa COGNOME NOME e del teste NOME COGNOME, pur in presenza dei dati storici e testuali che dimostravano come il primo rivestisse già la veste di soggetto indagabile per le condotte di cessione di stupefacenti da lui ammesse, mentre presentava la denuncia nei confronti degli imputati; e come il secondo avesse certamente contribuito nel coartare la volontà del COGNOME nel corso dell’episodio su cui era stato poi sentito quale teste.
5.1 Con i motivi dal terzo al quinto si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per l’errata valutazione dell’attenclibilità della persona offesa, sia quanto alla credibilità intrinseca, sia per gli evidenti contrasti con le dichiarazioni deg altri testi.
5.2. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 630 cod. pen., e vizio della motivazione; era errata la qualificazione giuridica attribuita dalla Corte al fatto storico, per l’incongruenza della volontarietà della condotta della vittima nel seguire i suoi sequestratori, oltre che per la finalità dell’azion che era diretta a conseguire il prezzo del pregresso rapporto illecito riguardante la cessione della partita di sostanza stupefacente.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi degli imputati COGNOME e COGNOME sono infondati; il ricorso dell’imputato COGNOME è fondato limitatamente alla questione formulata con il secondo motivo.
Va esaminata in primo luogo la questione comune a tutti i ricorsi, relativa all’insussistenza del ritenuto reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (capo 5), fondata con argomenti in parte coincidenti (il difetto della correlazione tra l’evento della liberazione e l’ingiusta pretesa: primo motivo del ricorso COGNOME; primo motivo del ricorso COGNOME; sesto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato COGNOME) e con l’aggiunta di considerazioni sull’impossibilità di identificare il prezzo della liberazione nel profitto derivante da un pregresso rapporto illecito tra le parti (ricorsi COGNOME), sull’insussistenza di una effetti privazione della libertà (per le anomalie della vicenda e per le ripetute occasioni in cui la presunta vittima avrebbe potuto riacquistare la libertà: ricorsi COGNOME e COGNOME), sulla carenza del nesso funzionale tra privazione della libertà e conseguimento dell’ingiusto profitto, evento principale perseguito dagli agenti (ricorso COGNOME).
I motivi così prospettati sono tutti infondati.
Secondo il costante orientamento di legittimità, il delitto di sequestro di persona è reato plurioffensivo nel quale l’elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281265 – 01, riguardante una fattispecie di sequestro di un componente di un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti, al fine di ottenere la consegna di una partita di droga già pagata; Sez. 6, n. 58087 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271963 – 01; Sez. 1, n. 17728 del 01/04/2010, COGNOME, Rv. 247071 – 01; Sez. 1, n. 16177 del 11/02/2010, Adam, Rv. 247230 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 12762 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 234553 – 01; Sez. Unite, n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226489 – 01).
E’ pacifico, nella ricostruzione della vicenda storica contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado, che gli imputati, prelevando la vittima dall’abitazione ove si trovava, facendola salire su un’autovettura ove veniva costretta a cedere il proprio telefono cellulare e a restare senza indumenti, per un apprezzabile arco di tempo, nel corso del quale veniva altresì percossa violentemente, avevano quale obiettivo quello di privare la persona offesa della libertà di locomozione; né le fasi successive del fatto, che le difese hanno messo in rilievo, quando gli imputati
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fecero ritorno presso l’abitazione della vittima, consentendo di accedervi, o quando poco dopo tutti si diedero alla fuga a piedi, nel timore di essere intercettati dalle forze dell’ordine, si pongono come atti confliggenti con l’ipotizzato delitto, in quanto il contesto complessivo dell’episodio attesta un incontestabile clima di costante sottomissione della persona offesa al controllo e alle pretese degli imputati, che rendevano vana ogni possibilità di riconquistare la libertà (come confermato dal “rilascio” della vittima avvenuto solo dopo avere ottenuto la promessa della restituzione, pur se ratealmente, del valore del carico di droga perso per l’intervento delle forze dell’ordine).
Il collegamento funzionale tra la privazione della libertà, nei termini descritti, e il conseguimento del profitto ingiusto che avrebbe così costituito il prezzo della liberazione è confermato, e non escluso, anche dalle modalità violente che accompagnarono il sequestro, essendo le une e l’altro i mezzi prescelti per costringere la vittima ad assicurare il profitto ingiusto preteso dagli imputati.
Le censure dei ricorrenti, concentrate in primo luogo nel prospettare una (non consentita) differente lettura delle prove dichiarative circ:a le modalità del “prelievo” della persona offesa e dell’accidentale concomitanza del viaggio percorso con la vittima, e delle minacce e della violenza esercitate nei suoi confronti, si scontrano con l’esatta qualificazione del fatto attribuita dalle sentenze di merito che hanno messo in luce sia il collegamento tra l’ingiusto profitto perseguito e la condotta diretta a privare della libertà di movimento la persona offesa, sia la corrispondenza di quel profitto al prezzo per ottenere la liberazione (che si realizzò nel momento in cui gli imputati ritennero di accettare la promessa della restituzione delle somme pretese senza alcun valido titolo).
Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato COGNOME, è evidente che la censura si colloca al di fuori del perimetro consentito dall’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto diretta a sollecitare una differente ricostruzione dei fatti storici, che non presenta alcuna anomalia o vizio dal punto di vista logico (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 230601 – 01), per le considerazioni svolte nel paragrafo che precede.
È, invece, fondato il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato COGNOME.
Con l’atto di appello la difesa dell’imputato aveva indicato specificamente i singoli dati probatori posti a fondamento dell’ipotesi di accusa (le dichiarazioni delle persona offesa e i messaggi estrapolati dalle conversazioni Whatsapp tra il COGNOME e la vittima), osservando che in nessuno di essi vi erano riferimenti alla
persona del ricorrente e, soprattutto, a minacce da lui indirizzate alla persona offesa per ottenere il pagamento di una somma di denaro (correlata sempre alla originaria vicenda della perdita del carico di droga che era stato affidato al COGNOME dagli imputati COGNOME e COGNOME), a differenza di quanto apprezzato per l’attribuzione di quelle condotte di pressione e minaccia al correo COGNOME. Aveva, altresì, considerato l’unico elemento di collegamento tra la vittima e il ricorrente, rappresentato da un messaggio vocale inviato dalla vittima al COGNOME in cui il COGNOME riferiva di aver appreso da terzi che il COGNOME lo “voleva morto”; elemento rispetto al quale l’appellante aveva sottolineato la genericità sia della minaccia in sé, non direttamente riferibile alla vicenda in questione, sia all’attribuzione certa della minaccia all’imputato (in quanto riferita da terzi non individuati).
Secondo il costante orientamento di legittimità, sussiste il vizio di mancanza di motivazione quando il giudice di appello abbia semplicemente provveduto a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, senza prender in esame specifiche doglianze formulate con l’atto di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129 – 01; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967 – 01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, COGNOME, Rv. 244763 – 01; v. anche Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 270801 – 01, in relazione all’ipotesi dell’impugnazione di sentenza inappellabile per l’omesso esame di specifici argomenti illustrati nel corso della discussione in primo grado).
La sentenza impugnata, rispetto agli specifici rilievi su riportati, non ha fornito (pag. 29) alcun argomento logico o valutativo dei dati di prova, utile a definire il contributo del ricorrente nella condotta estorsiva delineata a carico del correo, limitandosi a dare per dimostrata la compartecipazione e escludendo unicamente che il ricorrente avesse tratto profitto dalla consegna del denaro nelle mani del correo, così qualificando come tentata la condotta estorsiva.
Si tratta di motivazione del tutto apparente che non ha dato risposta ai puntuali rilievi contenuti nei motivi di impugnazione, omettendo di specificare – in assenza di indicazioni provenienti dalla persona offesa – gli elementi di prova idonei a definire il contributo assicurato dal ricorrente alla realizzazione della condotta estorsiva.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, che dovrà valutare le censure difensive ponendole a confronto con il materiale probatorio a disposizione, così provvedendo a sanare l’omissione rilevata.
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GLYPH Il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato COGNOME, nella parte realtiva all’ipotesi difensiva dell’individuazione del differente movente della condotta aggressiva dell’imputato in danno della persona offesa (l’COGNOME avrebbe reagito con violenza, perché irritato dall’atteggiamento della vittima che aveva presenziato al rito funebre di un amico dell’COGNOME suicidatosi, pur essendo stato diffidato a non comparire in quel frangente), e del conseguente concorso a diverso titolo nella realizzazione del contestato reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, si fonda esclusivamente su una ricostruzione alternativa della spedizione organizzata per prelevare la persona offesa, privarla della libertà di locomozione costringendola a rimanere a bordo della vettura in condizioni che ne avrebbero impedito la fuga, facendo leva su un dato che al più si affianca, ma non elide, il consapevole concorso del ricorrente nel coartare la vittima (con le modalità predette e con ripetute violente aggressioni fisiche messe in atto personalmente dall’COGNOME, col dichiarato fine di tutti i soggetti che occupavano la vettura di ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute).
5.1. Allo stesso modo, il secondo motivo di ricorso si ricollega in via logica al motivo di appello che si fondava sulla ricordata ipotesi alternativa formulata dalla difesa, che per i medesimi motivi doveva considerarsi manifestamente infondato (il che non rendeva necessario alcun esame da parte della Certe territoriale della richiesta di riconoscimento dell’attenuante della provocazione: l’omessa risposta da parte della sentenza impugnata alla richiesta dell’appellante non era necessaria, secondo il consolidato principio per cui «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l’annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l’omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte»: Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Rv. 270363 – 01; Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Trapani, Rv. 279804 – 01); 6. Il primo ed il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO sono manifestamente infondati; la veste del dichiarante COGNOME, ascoltato quale persona offesa del delitto di sequestro a scopo di estorsione, rendeva irrilevante ogni eventuale posizione di soggetto indagabile o indagato per altri reati, «perché rispetto al delitto da cui è offeso, il dichiarante si trova in una posizione d estraneità ed assume la specifica veste di testimone» (Sez. 2, n. 2539 del 05/05/2000, Papa, Rv. 216299 – 01; Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017, COGNOME,
quanto al dichiarante NOME, l’ipotizzata condizione di soggetto che era già raggiunto da indizi al momento del suo ascolto si fonda su una personale e alternativa lettura dei fatti (e, soprattutto, di alcune espressioni del dichiarante che si era trovato a bordo del veicolo in un momento successivo all’avvio della spedizione), non consentita in questa sede (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME e Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., cit.); in ogni caso, l’emersione di tale qualità nel corso dell’attività di ascolto del dichiarante avrebbe comportato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni nei suoi confronti e non anche nei confronti dei terzi (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281807 01; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280640 – 01; Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279859 – 01).
6.1. I motivi dal terzo al quinto, con cui si è dedotta la violazione di legge e di norme processuali in relazione all’errata applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. sono formulati per ragioni non consentite; è costante l’insegnamento della Corte a mente del quale «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07[2020, Filardo, Rv. 280027 – 04); per queste ragioni, «la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inannmiss bilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 – 02) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7. Alle statuizioni che precedono consegue la condanna dei ricorrenti COGNOME e COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME, limitatamente al reato di cui al capo 4) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Rigetta nel resto il ricorso di NOME.
Rigetta i ricorsi di NOME COGNOME ed NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/9/2023