Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1273 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1273 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA COGNOME (alias CODICE_FISCALE – CODICE_FISCALE) nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 15/09/2021 dalla CORTE di ASSISE di APPELLO di MILANO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che si è riportato alla nota scritta in atti e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Milano per NOME, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento, depositando nota spese e l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/09/2021 la Corte di assise di appello di Milano confermava la sentenza emessa dalla Corte di assise di Milano il 14/12/2020 nei confronti di NOME nonché la sentenza emessa il 22/10/2020 dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di NOME COGNOME, entrambe impugnate nell’interesse degli imputati, condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di sequestro di persona a scopo di
estorsione in danno di COGNOME NOME e di porto abusivo di un coltello co come contestati ai capi 1) e 2) dell’editto accusatorio.
In sintesi, i giudici di merito hanno accertato che gli imputati hanno pr della libertà personale la vittima, cospargendola di benzina, minacciandol morte, rappresentandole che finché non avessero ottenuto quanto richiesto avrebbero trattenuta in un appartamento a Milano, costringendola con la forz salire su un veicolo e trattenendola con la minaccia di un coltello, allo s conseguire, quale prezzo della liberazione, la somma di euro 50.000.
Avverso la sentenza di secondo grado propongono impugnazione i difensori di fiducia degli imputati con separati ricorsi, affidati, ciascuno, ad un unico
2.1 Nell’interesse di NOME è stata eccepita la erronea applica dell’art. 630 cod. pen. in quanto la corte territoriale – a fronte della difensiva di derubricazione del sequestro ex art. 630 cod. pen. in esercizio ab RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni con violenza sulle persone ex art. 393 cod. pen. ritenuto che fosse onere probatorio dell’imputato provare l’esistenza pregresso rapporto obbligatorio fra le parti, non considerando invece che l’accusa a dover dimostrare l’ingiustizia del profitto, elemento costitut delitto contestato al capo 1), specie a fronte RAGIONE_SOCIALE lacune investigati evidenziate in sentenza, sulle ragioni della pretesa di pagamento nei confront COGNOME; inoltre, la mercificazione della persona non era stata provata, essendo sufficienti le circostanze fattuali della privazione della libertà richiesta di denaro, posto che il reato ex art. 630 cod. pen. non è configura caso di perseguimento del profitto direttamente collegabile ad una preesist causa, ancorché illecita.
2.2. Nell’interesse di COGNOME è stato eccepito il vizio di motivazi ritenuta carente, contraddittoria ed illogica, circa la sussistenza del rea all’art. 630 cod. pen.; in particolare, per l’omesso riscontro della tesi dif riqualificazione della condotta in tentata estorsione e sequestro di persona e 605 cod. pen. nonostante le lacune investigative riscontrate e il man approfondimento dei rapporti pregressi tra le parti, non potendosi trarre argom in tal senso dal silenzio dell’imputato al quale non incombeva l’onere probator dimostrare gli elementi costitutivi del delitto contestato.
Anche la privazione della libertà personale non era supportata da motivazio logica, posto che la vittima partecipava con gli imputati ad una gita e l’aggre si era conclusa in poco tempo, meno di un’ora, a conferma che la persona offe non fu sequestrata con lo scopo di estorcerle una somma di denaro ma che tal proposito emerse semmai in un secondo momento; difettava pertanto anche l’elemento soggettivo della premeditazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché reiterano in termini generici ques già prospettate in sede di merito e adeguatamente definite con la doppia confo di condanna.
Come rilevato dalla corte territoriale, “la corretta qualificazione giur sempre stato l’unico vero thenna decidendum dei due giudizi penali qui riuni (pag. 32), condividendo altresì il rigetto RAGIONE_SOCIALE prospettazioni difensive v ottenere una diversa (e meno grave) qualificazione del capo 1) (art. 605. 393, 629 cod. pen.).
La versione dei fatti resa dalla persona offesa – in merito alla sequenza azioni penalmente rilevanti compiute dagli imputati a suo danno (coercizione costrizione, violenza fisica, compressione del diritto di libertà, minacce, ri di danaro per restituirlo ad una fattiva e libera autodeterminazione) – è ri credibile, riscontrata e provata da testimonianze oculari terze ed indifferent 34).
La stessa difesa di COGNOME, consapevole dei limiti del giudizio di legitt non pone questioni attinenti alla ricostruzione in fatto della vicenda, lamen l’insufficienza dei dati probatori per giustificare la condanna per il delitt 630 cod. pen.
I rilievi di merito di COGNOME sono, oltre che di per sé inammissibili, de generici, dubitandosi dell’attendibilità della vittima senza confronto sul punt l’ampia trattazione dei giudici di merito; la prospettazione di una diversa breve) durata del sequestro fa altresì riferimento a “emergenze fattuali” priv carattere della specificità, senza alcuna allegazione RAGIONE_SOCIALE prove dichiarati quali si accenna (pag. 7 del ricorso).
La comune tesi difensiva è incentrata sull’onere probatorio dell’accus di conseguenza, sull’accertamento dell’elemento psicologico del reato, sostenen gli imputati di aver agito nella convinzione di pretendere la restituzione somma di danaro ad essi dovuta e che incombeva alla parte pubblica dimostrare l’ingiustizia del profitto ossia la richiesta del pagamento quale pretiunn libe
Non considerano tuttavia i ricorrent che nell’ordinamento processual penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegar contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’i che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acq o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per prov fondamento della tesi difensiva, idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio
favore (Cass. sez. 2, sent. n. 6734 del 30/01/2020 – dep. 20/02/2020 278373; Sez. 4, sent. n. 12099 del 12/12/2018 – dep. 19/03/2019 – Rv. 27528
3.1 Nel caso di specie è stato acquisito – con accertamento in fatto c sottrae, come evidenziato in precedenza, a censure di legittimità – che la pr estorsiva fu rappresentata dagli imputati al sequestrato quale conditio sin non per la liberazione, pena il suo ulteriore trattenimento in un lu segregazione diverso dall’autoveicolo, utilizzato per consumare la prima pa dell’azione, e che la privazione della libertà personale si protrasse contro la della vittima per un tempo consistente, niente affatto trascurabile specie p trascorso patendo violenza fisica.
Orbene, l’esistenza di alternative letture alla richiesta di danar riferimento ad un rapporto obbligatorio sottostante, a prescindere dalla liceit causa, non poteva che essere dedotto e provato dagli imputati proprio per trattasi di circostanza contraria alla realtà fattuale emersa dal processo.
Avendo la Pubblica Accusa adempiuto all’onere di provare tutti gli element costitutivi del fatto reato e la loro riconducibilità ad entrambi gli imputa ruoli specificati nel capo d’imputazione, l’esistenza di fatti scrimina attenuazione della responsabilità dovevano essere oggetto di circostanzi allegazione difensiva, dovendosi ipotizzare diversamente che una semplic prospettazione in tal senso obblighi l’autorità requirente alla ricerca di ri quasi che l’effettiva esistenza di un rapporto di credito debba presumersi in rei.
La vicinanza della prova ai ricorrenti, su fatti che solo gli interessati p conoscere, avrebbe consentito di corroborare la tesi difensiva, rimasta anche giudizio di legittimità del tutto vaga ed indeterminata nella individuazione causa debendi.
3.2. In tale contesto, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazio principi di diritto relativi al diritto al silenzio dell’imputato, non sostenuto in ricorso – per farne derivare la prova della colpevolezza ma corroborare la convinzione, fondata su altre circostanze di indubbio se accusatorio, che, se esistenti, sarebbero stati riferiti dati potenzialmente scagionare.
L’inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell’articolo 616 cod. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniar
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente