Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29646 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/06/1988
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 febbraio 2025 il Tribunale di Torino, adito ex ‘art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. itAui , ii· GLYPH i t309/1990,J con il qUaTe è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale locale con cui venivano appresi 6.530 euro, di cui 80 trovati nel portafogli dell’indagato, la restante somma nel comodino della camera da letto a lui in uso in quanto ritenute provento dell’attività contestata in quanto non giustificata dalle entrate lecite del nucleo familiare M
Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione, laddove si assume che le somme sequestrate siano riferibili all’attività criminosa in quanto non giustificate o, comunque non integralmente, sulla base delle entrate che erano state documentate.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOMEha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il motivo con il quale si deduce carenza di motivazione con riferimento ai profili della sproporzione del denaro sequestrato e della sussistenza del periculum in mora è diretto ad ottenere una rivalutazione in fatto degli elementi posti a fondamento dell’apparato motivazionale posto dal Tribunale /che non merita le censure di apparenza, incoerenza e irragionevolezza.
Il Tribunale, con motivazione ampia e coerente, dopo avere rammentato che il ricorrente è stato trovato in possesso di 21,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina e 52,3 grammi del tipo cocaina della quale ha ammesso non solo la proprietà ma anche la destinazione ad un uso non esclusivamente personale, come, d’altra parte, dimostrava la presenza in casa di strumenti atti alla pesatura e al confezionamento, ha confermato il giudizio espresso in merito alla sproporzione della somma di denaro sequestrata e lo ha fatto passando in rassegna e valutando in maniera affatto illogica o carente la documentazione prodotta, posta a fondamento della impostazione difensiva secondo cui l’indagato svolge attività lavorativa e che per il 2023 ha dichiarato un importo di circa 10,000 euro e per il 2024 ha emesso fatture elettroniche di importo di poco inferiore a quella somma.
Le allegazioni difensive sono state ritenute inidonee ad intaccare il giudizio espresso in punto di sproporzione ipoiché a fronte di documenti certi relativamente al 2023 (la dichiarazione dei redditi) e, meno certi per il 2024 (le fatture elettroniche) Inon è stato provato che il ricorrente, detratti da tali importi quanto necessario per la sua sussistenza oltre che i diecimila euro sborsati per l’acquisto, nel 2023, dell’autovettura sequestrata, abbia avuto una capacità di accumulo pari al denaro contante rinvenuto nella sua disponibilità, pari a euro 6.530,00, a fronte di una entrata lecita di 9.420 euro.
In proposito in merito agli argomenti spesi dalla difesa, oggi invero, riprodotti senza un reale confronto con la motivazione posta, il Tribunale ha rilevato come non sia stata dimostrata la condivisione delle spese di affitto e di sostentamento con la moglie dal settembre 2024, con NOME COGNOME NOME COGNOME, in regime di arresti domiciliari 3 oltre la fidanzata del ricorrente (la quale, peraltro, ha dichiarato di essere solo ospite e di abitare altrove). Non si è mancato di rilevare che l’indagato ha intestato a sé il contratto di affitto e l’autovettura, con la necessità d considerare anche le spese correlate che, contrariamente a quanto assume la difesa, non è dimostrato che fossero tutte a carico della fidanzata poi moglie del ricorrente. In proposito il Tribunale ha spiegato che dalla produzione dell’estratto conto della donna, relativo al 2024, al netto della affermazione che la stessa svolgesse attività lavorativa sia pure saltuariamente, è stato rilevato che compaiono nel suo conto numerosi accrediti da parte dell’INPS per l’indennità Nasti per tutto il 2024 ; gal che si è desunto che l’affermazione che costei provvedesse al sostentamento di tutti gli occupanti dell’appartamento, salvo le successive 6 1 . ripartizioni, erap32) GLYPH genericKe e aspecifici% rispetto alla prospettiva probatoria che tizip chiamate ad assolvere. Ha concluso, dunque, il Tribunale nel senso che “ad oggi”, il ricorrente non ha fornito la prova positiva della provenienza lecita del denaro rinvenuto e sequestrato in occasione della perquisizione eseguita. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Contrariamente a quanto ritenuto per la dichiarazione dei redditi /il Tribunale ha rilevato che l’emissione delle fatture non attesta che alle stesse abbia fatto seguito una reale entrata economica in termini documentati. Il Tribunale, passando in rassegna la documentazione prodotta, ha compiutamente dato atto della esistenza di fonti di reddito qualificabili come certe, quelle derivanti dalla dichiarazione dei redditi l e come incerte quelle derivanti dalla emissione di fatture in relazione alle quali non vi è prova dell’avvenuto pagamento, asseritamente avvenuto per contanti, come estranee alla posizione del ricorrente perché derivanti da entrate della moglie, per un periodo di tempo peraltro non coincidente con il reato contestato.
La motivazione risulta coerente con la ricostruzione dei redditi assistiti da elementi di prova e individua, comunque, un elevato fattore di sproporzione proprio
in relazione alla commissione di attività lecita e illecita ma anche alle mo risorse del nucleo familiare.
Con tale ratio decidendi il ricorrente non si confronta non chiarendo i motivi per cui non sussisterebbe il periculurn in mora oggetto di contestazione.
Per contro il Tribunale offre congrua motivazione laddove afferma che la libera disponibilità del denaro possa costituire un fattore di reinvestimento in ana attività illecita e possa, comunque, essere disperso. Giudizio questo insindaca ;t t. 1, : t..11 – A alla luce della accertata e non contestata commissione di attività~o lo st indagato dichiarargkii spacciare stupefacente da tre-quattro mesi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’a 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de somma, che si ritiene equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa d ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2025
La Can.ii iera est.
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