Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42761 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI
letto il ricorso del Difensore;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. I. n. 14/2023.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli della somma di C 109.950,00 in relazione al delitto di cui agli artt. 648, 416-bis.1, cod. pen.
La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce la violazione di legge nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il fumus del reato di ricettazione, in ordine al delitto presupposto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990.
La difesa lamenta che i giudici del riesame, al pari del Gip, abbia soltanto “postulato” l’esistenza del delitto presupposto di violazione della legge stupefacenti da cui si ritiene essere provento la somma sequestrata all’imputato.
In particolare, la provenienza del denaro dalle attività di narcotraffico del gruppo RAGIONE_SOCIALE era stata “ancorata” soltanto a dei precedenti penali annoverati da tale soggetto, in assenza dei relativi elementi di contestualizzazione delle condotte.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 18 luglio 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale del riesame, lungi dal ricavare la provenienza delittuosa della somma trasportata dal ricorrente – e rinvenuta occultata sotto la sella del suo scooter – facendo riferimento ai precedenti penali per traffico di droga di colui (COGNOME NOME) che, con altro motorino, lo accompagnava, ha invece richiamato convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia che, indicando il COGNOME come coinvolto in un fiorente traffico di droga per conto di noto clan camorristico, consentono di ritenere che si fosse al cospetto di un trasporto sorvegliato di proventi illeciti derivanti proprio da quei traffici di droga che la difesa contesta.
Si legge, infatti, nell’ordinanza impugnata che il ricorrente era scorto mentre a bordo di uno scooter viaggiava a forte velocità sulla pubblica via, accompagnato da altro scooter condotto da COGNOME NOME, che gli faceva da battistrada; la polizia giudiziaria aveva modo di notare i due scooter uscire insieme da INDIRIZZO, lo scambio di un cenno d’intesa tra i due conducenti e il direzionarsi di
entrambi a forte velocità su INDIRIZZO, con COGNOME che viaggiava in testa. All’interno dello scooter del ricorrente era rinvenuta, occultata sotto la sella e in una borsa di plastica, la somma in contanti di C 109.950,00 suddivisa in 23 mazzette da C 50,00.
Si legge poi che il ricorrente all’atto del controllo non ne giustificava l provenienza e manifestava anche uno stato di nervosismo.
Le modalità di trasporto del denaro, la suddivisione in mazzette, l’ingente quantità e la funzione di battistrada svolta dal RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto coinvolto in traffici di droga e portatore di un interesse diretto e personale a garantire il buon esito del trasporto, costituiscono dati di fatto logicamente rivelatrici, sotto il pro del fumus delicti, della provenienza del denaro da delitti in materia di stupefacenti.
Del resto, questa Corte ha concordemente affermato che il giudice del merito ben può affermare la sussistenza del delitto presupposto attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 1 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 26 settembre 2024.