Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39184 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39184 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20.3.2024 il Tribunale di Verona ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di NOME avverso il decreto di sequestro preventivo e di sequestro conservativo emesso dal Tribunale monocratico di Verona in data 17.2.2024 in relazione al reato di detenzione illecita di gr. 6,69 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Riepilogando in sintesi la vicenda cautelare:
durante un servizio di osservazione e controllo agenti della Squadra Mobile, servizio antidroga, avevano notato un insolito andirivieni di soggetti nordafricani da un’abitazidne sita in SandràINDIRIZZO del GardaINDIRIZZO, da cui notavano uscire un soggetto, poi identificato nell’odierno imputato. Questi, dopo aver aperto il bagagliaio di un’auto, vi rovistava all’interno, poi rientrav nell’abitazione e nuovamente uscito cercava ancora all’interno dell’autovettura. Una volta bloccata l’autovettura, il NOME tentava invano di darsi alla fuga ed una volta eseguita la perquisizione personale e veicolare, a seguito dell’intervento di un’unità cinofila, veniva individuato un vano ad hoc nello schienale del sedile lato passeggero dove venivano rinvenuti gr. 4,891 0,91 e 0,89 di stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e due mazzette di denaro contante per un totale di Euro 9.400 complessivi, suddivisi in banconote da Euro 20 e 50 e nel portafoglio l’ulteriore somma di Euro 195,00.
Il COGNOME veniva quindi tratto in arresto e con lo stesso provvedimento veniva altresì convalidato e disposto il sequestro preventivo della somma di denaro ed il sequestro conservativo della medesima somma, come richiesto dal Pubblico Ministero, a garanzia delle spese del procedimento e delle altre somme dovute all’erario.
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Verona l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza, contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Si assume che il Tribunale di Verona ha rigettato l’istanza di riesame ritenendo sussistente il c.d. nesso di pertinenza tra il denaro sequestrato ed il reato per cui si procede, risultando la motivazione del tutto contraddittoria dato che il difensore ha depositato documentazione concernente l’indennità di disoccupazione Naspi del 2023 per una somma complessiva di Euro 7641,81 e del 2024 per Euro 1528,18 nonché una dichiarazione del fratello dell’indagato da cui risulta per tabulas come quest’ultimo gli avesse dato in custodia la predetta
somma prima della sua partenza per il Marocco. Si rileva inoltre che il denaro rinvenuto é perfettamente compatibile con i sussidi statali percepiti dall’indagato nonché con la somma ricevuta in custodia dal fratello.
GLYPH Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un’approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell’omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l’epoca di realizzazione del bene e l’accertamento della sproporzione) (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608).
Ebbene, così perimetrato l’ambito in cui può assumere rilievo il vizio motivatorio in detta sede, nella specie l’ordinanza impugnata ha compiutamente dato conto dei presupposti fondanti il sequestro preventivo, ed in particolare del nesso di pertinenzialità tra il denaro sottoposto al vincolo ed il reato contestato (art. 7 comma 5 d.p.r. 309/1990) nonché quanto al requisito rilevante ai fini della confisca ex art. 85 bis d.p.r. 309 del 1990, della sproporzione tra il denaro rinvenuto in possesso dell’indagato e i redditi leciti dallo stesso dichiarati.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.9.2024