Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15136 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nata a Cinquefrondi il 10/01/1996, avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del Tribunale di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 novembre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 15/10/2024, con la quale Ł stata rigettata l’istanza di dissequestro e restituzione della somma in contanti di euro 85.000,00, sequestrata il 06/10/2022, in quanto detta somma era riconducibile ai regali di nozze ricevuti dalla istante e dal marito, NOME COGNOME in occasione del loro matrimonio contratto il 15/09/2022.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen. per erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice a quo ritenuto che il denaro contante sottoposto a sequestro appartenesse esclusivamente all’imputato NOME COGNOME e non alla terza interessata NOME COGNOME nonchØ violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dei principi in tema di sequestro per equivalente di un bene di proprietà del terzo estraneo al reato.
Deduce la ricorrente che la misura ablativa era stata eseguita sul presupposto che la somma di denaro, rinvenuta nella abitazione della giovane coppia COGNOME, fosse nella piena ed
esclusiva disponibilità del COGNOME, senza che i giudici di merito avessero preso in alcuna considerazione che la somma di denaro medesima potesse appartenere a NOME COGNOME avendo la difesa allegato documentazione attestante la celebrazione del matrimonio tra COGNOME e COGNOME in data 15 settembre 2022 e sostenuto che la somma sequestrata derivasse dalle regalie nuziali (buste donate dagli invitati) in seguito al matrimonio celebratosi 20 giorni prima della data del sequestro.
Aggiunge la difesa che non compete al terzo dimostrare la provenienza lecita della somma, bensì della pubblica accusa provare la titolarità della stessa in capo all’imputato e, dunque, dimostrare la sua origine illecita: il terzo che attesti la legittima provenienza della res e che risulti non avere relazioni di collegamento concorsuale nel reato ha il diritto alla restituzione del bene sequestrato in quanto legittimo proprietario, sicuramente del 50% della somma sottoposta ad ablazione.
Deduce inoltre la difesa che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, il terzo non può contestare l’esistenza dei presupposti necessari all’emissione del decreto di sequestro preventivo, ma può unicamente dedurre la titolarità del ben ablato, e che ancora, sempre diversamente da quanto affermato dal Tribunale, nulla poteva eccepire il difensore al momento del sequestro perchØ non presente come attestata lo stesso verbale di sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., Ł ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed Ł stato anche precisato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'” iter ” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, NOME, Rv. 254893).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Tanto premesso, il ricorso Ł infondato, dovendo ritenersi che, nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti , non sia configurabile nØ una violazione di legge, nØ un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di parziale accoglimento dell’appello cautelare.
2.1 Nel caso in esame, il sequestro Ł stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ex artt. 61-bis e e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), nonchØ di cui all’art. e 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 2, 3, 8, 10, 14, 16, 18 e 19), ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/90 e 240-bis cod. pen., nei confronti di NOME COGNOME destinatario di misura custodiale con ordinanza del 24/09/2022 (i gravami avverso quest’ultima sono stati respinti con formazione del
giudicato cautelare).
In particolare, l’art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 dispone che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su accordo delle parti a norma dell’articolo 444 cod. proc. pen., per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73 d.P.R. n. 309/90, si applica l’articolo 240-bis cod. pen.L’art. 240-bis cod. pen., a sua volta, consente il sequestro di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati di cui l’indagato risulti titolare, anche per interposta persona, dei quali abbia la disponibilità e non fornisca una credibile dimostrazione della lecita provenienza.
2.2 Va, in proposito, precisato che, nella fattispecie in esame, non può essere posta in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti, posto che l’odierna ricorrente, in quanto terzo interessato, estraneo al reato, che afferma di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata, non ha titolo per contestare il presupposto applicativo della cautela reale, ma Ł tenuta a provare la titolarità o la disponibilità del bene del quale chiede la restituzione e l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale nei reati ascritti all’indagato (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019 Rv. 276278; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070; Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016).
E, nell’ambito del perimetro del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari reali, limitato come sopra ricordato ai soli profili di violazione di legge, le censure svolte nel ricorso sono infondate, avendo il Tribunale di Reggio Calabria adeguatamente e dettagliatamente esposto in motivazione le ragioni per le quali l’onere gravante sulla ricorrente non era stato assolto, posto che il verbale di sequestro non dava atto della presenza, all’interno della busta dove erano contenuti i soldi, dell’elenco dei nominativi dei donanti, nØ dava atto di alcuna eccezione in merito alle operazioni di sequestro, sottolineando, peraltro, il G.I.P. che il cospicuo valore della somma e le modalità di custodia erano indici della provenienza illecita e non tracciata delle somme, sicchŁ non risulta essere stata data adeguata dimostrazione della titolarità in capo alla ricorrente della somma pretesa in restituzione, nØ – per vero – della provenienza legittima della somma stessa, secondo i principi affermati dal costante orientamento di questa Corte.
Il Tribunale, infine, ha disatteso l’istanza di verifica diretta dell’interno del plico contenente il denaro contante coerentemente con la disciplina delineata dall’art. 322-bis cod. proc. pen., dal momento che il giudizio del Tribunale – che Ł privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento – deve limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze già acquisite nel procedimento principale di merito, senza alcuna facoltà o potere processuale autonomo di svolgere distinta attività istruttoria inerente alla fondatezza dell’accusa e/o all’accertamento dei fatti relativi all’imputazione oggetto del processo (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 267993; Sez. 3, n. 21633 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 250016).
Una motivazione, quindi, ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto nell’interesse della ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente stessa, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME NOME