Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1760 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1760 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Fucecchio il 28/02/1963, avverso l’ordinanza del 14/06/2024 del Tribunale del riesame di Firenze; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiara inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 giugno 2024, il Tribunale di Firenze ha respinto il riesame cautelare proposto dal ricorrente avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 23 maggio 2024, avente ad oggetto la somma di denaro pari ad euro 120.638,20 quale controvalore al momento del trasferimento in euro del BTC pari a 1,88805294, corrispettivo di imposte evase per l’anno di imposta 2021.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione di legge ex art. 325 co. 1 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame confermato il decreto di convalida del sequestro ex art. 355 cod. proc. pen., attribuendo illegittimamente alla valuta virtuale la natura di profitto di un reato tributario (pagina 4 dell’ordinanz impugnata).
Premette la difesa che il sequestro della valuta virtuale – 1,88805294 bitcoin – è stato operato e poi convalidato in quanto ritenuto il profitto del reato di c all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, per il quale il ricorrente risulta indagato. Prec inoltre, la difesa che se l’ammontare dell’imposta evasa rappresenta il profitto del reato ed è l’elemento fondamentale su cui si erge il costrutto normativo del contestato reato di cui all’art. 4 d.lgs. n.74/2000, l’attività di sequestro probatori per essere legittima, dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente l’ammontare dell’imposta che si considera evasa, e cioè, nel caso in esame, l’individuata somma di euro 120.638,20.
Diversamente, nel caso in esame, il sequestro probatorio, eseguito sostanzialmente per equivalente, ha avuto illegittimamente per oggetto un asset rappresentato da valuta virtuale bitcoin al posto dell’ammontare in euro dell’imposta ritenuta evasa.
Osserva il ricorrente che le valute virtuali, tra cui bitcoin, sono una rappresentazione di valore non emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legata ad una valuta legalmente istituita, che non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente, in sostanza un asset digitale non assimilabile alla valuta corrente di uno Stato. Pertanto, nel caso di specie, la criptovaluta è stata considerata illegittimamente al pari dell’unica moneta avente corso legale all’interno dello Stato italiano, cioè l’euro, senza nemmeno dar peso al fatto, per
nulla trascurabile, che il controvalore in euro di bitcoin è soggetto a co fluttuazioni.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge ex art. 325 co. 1 co proc. pen. per avere il Tribunale del riesame motivato solo apparentemente propria ordinanza (pagine 3-4 dell’ordinanza impugnata).
Lamenta il ricorrente che il Tribunale si sofferma diffusamente sulla riten sussistenza del fumus e del periculum, senza nulla dire sulle ragioni di diritto che lo avrebbero portato a condividere l’orientamento dell’organo requirent ritenendo la criptovaluta bitcoin alla stregua di profitto del reato suscett sequestro, e sul perché le ragioni di diritto poste a base dalla difesa a so della richiesta di riesame non sarebbero fondate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati nei termini di seguito indicati.
In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di que Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di seques preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutt mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giu Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la qu può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e auto motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Occorre premettere altresì che il sequestro qualificato come probatorio d pubblico ministero ha riguardato delle criptovalute per un controvalore, momento del sequestro, di euro 120.635,25, importo ritenuto corrispondente all’imposta evasa nell’anno di imposta 2021 rispetto ad una plusvalenza, deriva da operazioni di trading di criptovalute, quantificata in euro 463.993,06.
Sul concetto di moneta virtuale Sez. 2, n. 44378 del 26/10/2022, Melis, Rv 284124, precisa che, nella direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018 (in modifica della c.d. IV direttiva antiriciclaggio), la criptovaluta viene definita com
rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una ban centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valu legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può esser trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”; la ratio della norma vu evidentemente disciplinare i rapporti tra moneta virtuale e moneta corrente, se però correttamente definire il fenomeno (disciplinando “in negativo” caratteristiche della moneta virtuale); il considerando n. 10 della antiriciclaggio dimostra l’assunto in quanto afferma che “sebbene le valute virt possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizza casinò online. L’obiettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili valute virtuali”.
La definizione che ne dà il legislatore italiano si rinviene nell’art. 1 de 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 dove la moneta virtuale viene definita (lett. qq) “la rappresentazione digitale di valore, non né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamen collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio p l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, arc negoziata elettronicamente”; si nota subito che tale definizione aggiunge, ris a quella del legislatore comunitario, espressamente la finalità di investiment
La richiamata pronuncia Sez. 2, n. 44378 del 26/10/2022, nel descrivere soggetti che operano nell’ambito delle valute virtuali, rileva che per exchang intende il soggetto che gestisce le piattaforme exchange, intendendosi exchange la piattaforma tecnologica che permette di scambiare questo prodotto finanziario, la cui funzione, quindi, è quella di poter permettere di effe l’acquisto e la vendita delle criptovalute e di realizzare un profitto; sono stat i “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” tra i cc. obbligati (art. 3, comma 5, lett. i), D.Lgs. n. 231/07) ad iscriversi in a registro tenuto presso l’OAM – Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria Mediatori creditizi – con relativo obbligo di comunicazione al Ministero Economia Finanze (art.17 bis, comma 8 bis,D.Lgs. n. 141/2010): con la IV e la V Dirett UE Antiriciclaggio, recepite rispettivamente con il cligs. n. 90/2017 e con il n. 125/2019, sono stati previsti specifici obblighi nei confronti dell’exch (cambiavalute di bitcoin et similia, definiti come ogni persona fisica o giuridic fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversion ovvero in, valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valo
comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emis offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funziona all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio d medesime valute, art. 1, comma 2, lett. ff, d.lgs. n. 231/2007) e del w provider (gestori di portafogli virtuali, definiti come ogni persona fisica o gi che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvagua chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di de memorizzare e trasferire valute virtuali, art. 1, comma 2, lett. ff bis)), en inseriti nella categoria “altri operatori non finanziari”.
Si è, quindi, affermato che, ove le monete virtuali vengano utilizzate co strumenti di investimento finanziario, la negoziazione è soggetta al rispetto norme in materia di intermediazione finanziaria, ivi compresa la necessar abilitazione del soggetto intermediario (Sez. 2, Sentenza n. 26807 17/09/2020, COGNOME, Rv. 279590.
Gli inconvenienti e i rischi collegati ai bitcoin sono, dunque, facilm percepibili: essi non sono emessi da una banca centrale o da un’altra auto pubblica e per essi non vige il principio nominalistico, essendo per lo più pri regolamentazione, almeno di regolamentazione vincolante. Non svolgono le funzioni tipiche della moneta, di unità di conto e riserva di valore, per via mancanza di potere liberatorio nei pagamenti e dell’estrema volatilità: non vi è possa stabilizzarne in via autoritaria i corsi e da qui discendono le oscillazi cambio che generano incertezze in sede di conversione.
Tanto premesso, l’ordinanza del Tribunale del riesame ha confermato i decreto di convalida del sequestro probatorio della somma pari a euro 120.638,2 qualificata come corpo di reato, in quanto profitto del reato di cui all’art. n. 74 del 2000.
Tuttavia, l’ordinanza è, per un verso carente di motivazione in ordine presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710), facendo rinv agli atti di P.G. richiamati nel decreto di convalida di sequestro probatorio, illustrarne il contenuto, e, per altro verso, nel qualificare come profitto d di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 l’ammontare dell’imposta evasa collegat plusvalenze derivanti da operazioni di trading di criptovalute attraverso acc aperti presso diversi exchange, afferma la sussistenza del nesso di derivazione i bitcoin sottoposti a sequestro ed il reato, senza adeguatamente confrontarsi le critiche contenute nell’atto di gravame.
Coglie nel segno, infatti, il rilievo della difesa allorquando l’inconciliabilità delle motivazioni del Tribunale del riesame che, valorizzand sussistenza del nesso di derivazione tra l’oggetto del sequestro (bitcoin) e il
rispetto ad un profitto del reato consistente in un’imposta evasa quantifica euro 120.638,20, finiscono con il legittimare un sequestro probatorio del profi del reato non diretto, ma per equivalente, perché ricadente non su moneta avent corso legale nello Stato, utilizzata per effettuare i pagamenti ed avente v liberatorio delle obbligazioni contratte anche nei confronti dell’erari l’estinzione del debito tributario, ma su un asset digitale rappresentato da virtuale che non svolge le funzioni tipiche della moneta avente corso legale e è soggetta a continue fluttuazioni di mercato.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, si imp l’annullamento con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenz competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.