Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28064 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di VARESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME · ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per il riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali di Varese rigettava la richie di riesame del decreto di sequestro preventivo “impeditivo” emesso, ai sensi dell’art art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio, con
il quale erano stati vincolati i crediti di imposta ceduti alla “Banca di Credito cooperativo Milano” dalla “RAGIONE_SOCIALE” e dalla “RAGIONE_SOCIALE“, società i cui amministratori erano indagati per truffa ai danni dello Stato, in relazione all’abuso RAGIONE_SOCIALE agevolazioni tributa previste dalla disciplina relativa al c.d. “superbonus” edilizio (dl. n. 34 del 2020).
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, munito di procura speciale, della Banca di Credito cooperativo di Milano, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 121, comma 6, dl. n. 34 del 2020): il sequestro sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 121, comma 4, dl. 34 del 2020 a tutela dei cessionari dei crediti di imposta generati dagli sgravi fiscali previsti dalla disciplina del “superbonus” edilizio. La norma tutelerebbe i cessionari del credito, impedendo anche i sequestri penali e la sua operatività non sarebbe intaccata dalle modifiche normative intervenute successivamente – introdotte dall’art. 28-ter dl. n. 4 del 2022 -, che non sarebbero retroattive;
2.2. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all sussistenza del periculum in mora;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa identificazione del vincolo di pertinenzialità tra i crediti sequestrati e quelli riferibili allei truffa contes
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la protezione del credito di imposta ceduto alle Banche in relazione alle agevolazioni correlate al c.d. “superbonus” edilizio, si estende ai sequestri penali è infondato.
1.1. In via preliminare, con riguardo alle condizioni che legittimano il sequestro cautelare previsto dall’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il collegio riafferma che il sequestro preventivo “non” finalizzato alla confisca, ma diretto ad impedire l’aggravamento RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato, implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro lib disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, COGNOME, Rv. 274691 – 01; Sez. 5, n. 37033 del 16/06/2006, COGNOME, Rv. 235283 – 01; Sez. 2 n.3108 del 29/11/2023 n.m.; Sez. 3 n. 40865 del 21/09/2022, Desio, Rv. 283701; sez. 2, n. 33463 del 09/12/2022, dep. 2023, n.m.; sez. 2, n. 16728 del 12/01/2023, n.m).
Nel rispetto di tali consolidate coordinate ermeneutiche è stato affermato che sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all’art. 121, comma 1, let
d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del cd. “superbonus 110%”), posto che gli stessi, der vando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente RAGIONE_SOCIALE opere, costituiscono cose “pertinenti” al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle nor processual-penalistiche, che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto (Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022, Desio, Rv. 283701 – 01).
Il collegio condivide tale approdo interpretativo e ribadisce che la protezione che l’art 121, comma 4, d.l.n. 34 del 2020 accorda ai crediti generati dalla cessione del diritto del committente alla detrazione fiscale è limitata al solo settore tributario, ma non si estende a quello penale. La protezione in questione è stata prevista al fine di incentivare le opere edilizie, nell’ottica di “rilancio” dell’economia nazionale, prostrata dalle conseguenze dell pandemia, ma non impedisce che i crediti d’imposta generati illecitamente, attraverso frodi allo Stato ed alle banche, siano vincolati con sequestri penali.
Invero nei casi in cui le agevolazioni tributarie – ovvero la detrazione fiscale spettant al committente, e convertita in credito di imposta “cedibile” – siano state ottenute con modalità fraudolente, il diritto alla detrazione è inesistente, sicché non sussiste alcu credito cedibile, mancando il suo “presupposto costitutivo” (cosi Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, § 10): inesistente il diritto alla detrazione, è inesistente anche il suo correla cartolare, che non può né circolare, né essere compensato.
Si è già affermato, sul punto, che i crediti di imposta ceduti ai sensi dell’art. 121 19 maggio 2020, n. 34 possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d’imposta di “costi in realtà non sostenuti” al delitto previsto dall’art. 10-quater, comma 2, c:l.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti (Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284054 – 01).
La conferma della “limitazione” della protezione offerta dal comma 4 dell’art. 121 dl. n. 34 del 2020 all’area tributaria si rinviene nella stessa normativa di settore segnatamente:
(a) in quanto previsto dall’art. 121 dl. 34 del 2020 che, ai comrni 5 e 6, prevede che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede al “recupero” dell’importo corrispondente alla detrazione, maggiorato degli interessi nei confronti del committente e · dei cessionari che hanno agito con dolo o colpa grave. Tale norma, che riguarda le anomalie non fraudolente, dunque non penalmente rilevanti, evidenzia che assente il diritto alla detrazione, viene meno qualunque credito fiscale, dato che l’RAGIONE_SOCIALE provvede direttamente al recupero del valore corrispondente, eliminando la base del credito;
(b) in quanto previsto dall’art. 28 del dl. n. 4 del 2022 che, al comma 3, stabilisce espressamente, effettuando un’interpretazione autentica, la nullità dei “contratti d
cessione”, quando gli stessi siano stati conclusi in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ag artt. 121, comma 1, 122, comma 1, e del comma 2 dello stesso art. 28, del dl. n. 34 del 2020. Invero la nullità dei contratti, per inesistenza dell’oggetto era dichiarabile anche assenza di tale intervento normativo.
Si tratta di norme che evidenziano come la protezione dei cessionari trovi un limite nella liceità – civile e penale dell’operazione; e che evidenziano la dipendenza “genetica” del credito di imposta ceduto alle banche dal diritto alla detrazione, in ipotesi, spettante committente.
Il credito ceduto è, infatti, la proiezione cartolare del profitto nummario generato dall truffa, ovvero del denaro versato dalle banche cessionarie alle imprese che hanno falsamente rappresentato di avere sostenuto costi per la realizzazione di opere assistite dalle agevolazioni tributarie. L’attività fraudolenta si esprime, dunque, non solo nella fals rappresentazione dell’esistenza dei requisiti per la detrazione, ma anche nella cessione di un credito “vuoto”, perché fondato su un inesistente diritto del committente alla detrazione fiscale.
Né su tale interpretazione può incidere la incostante interpretazione offerta dalle circolari della RAGIONE_SOCIALE. Sul punto si riafferma (in linea con quanto ritenuto d Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284054, § 5) che la circolare interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza · del dato normativo (v., in termini, Sez. 3, n. 6619 del 7.2.2012, dep. il 17.2.2012, Rv. 252541; Sez. 3, ord. n. 25170 del 13.6.2012, dep. 2012, Rv. 252771; Sez. 3, n. 2757 del 6.12.2017, dep. 2018, Rv. 272029). Sulla natura ed efficacia RAGIONE_SOCIALE circolari va peraltro ricordato che si sono già pronunciate le Sezioni Unite Civili evidenziando, proprio con riferimento a quelle interpretative in materia tributaria, la loro natura di atti interni pubblica amministrazione che esprimono un parere non vincolante per il contribuente, per gli uffici, per la stessa autorità che l’ha emanata e per il giudice (5. U. civili n. 230 novembre 2007).
1.2. Tanto chiarito, deve essere anche rilevato che le banche, monetizzando il credito, ne ricavano un profitto, dato che i crediti vengono ceduti ad un valore inferiore rispetto a valore nominale. E che ciò determina un utile in capo al cessionario, che “acquista” il credito di imposta ad un valore notevolmente inferiore rispetto a quello nominale del credito ceduto, realizzando così un ipotetico utile sui crediti acquistati.
Tale meccanismo impone il massimo rigore nella valutazione della condotta dei cessionari che – se in buona fede – sono essi stessi vittime della attività decettiva. L cessione fraudolenta del credito, che danneggia direttamente i cessionari, può concorrere con la condotta fraudolenta consumata ai danni dello Stato, e da essa si distingue. E’
possibile infatti che i cessionari in buona fede siano stati tratti, autonomamente, in inganno circa la sussistenza del credito da detrazione, che potrebbero avere acquistato non avendo la consapevolezza che si tratta di un titolo “vuoto” e, dunque, inutilizzabile.
1.3. In conclusione, si ritiene che le frodi generate dall’abuso RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fisca previste dalla normativa sul c.d. “superbonus” possono – in astratto – essere dirette sia nei confronti degli Istituti di credito, che dello Stato, con condotte concorrenti. E che le stes generano un profitto identificabile sia nel denaro derivante dalla monetizzazione del credito, che nella proiezione cartolare di tale credito, ceduto alle banche.
Sia il credito di imposta che il suo correlato nummario – ovvero il denaro generato dalla sua liquidazione – costituiscono il “profitto” della truffa, in quanto sono direttamente generati dalla condotta illecita e, come tali, possono essere (a) oggetto di sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 640quater cod. pen., (b) oggetto di sequestro preventivo impeditivo funzionale ad evitare l’utilizzo del credito inesistente e, dunque, ad impedire l’aggravamento RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato.
In questo quadro, (a) la buona fede degli istituti di credito cessionari è del tut irrilevante quando il sequestro cautelare è “impeditivo”; (b) rileva, invece, nel caso in cu il sequestro sia funzionale a garantire la confisca, dato che, in previsione della possibil definitività del vincolo, è necessario verificare se la banca è “vittima” della frode, dunqu titolare di un diritto alla restituzione, o se, essendo “concorrente” nel reato, è esposta a una ablazione definitiva.
1.4. Nel caso in esame è stato disposto il sequestro cautelare impeditivo dei crediti generati dalla truffa, sicché non emerge alcun profilo di illegittimità del vincolo, che è d tutto indipendente dalla verifica della buona fede del cessionario ricorrente.
Il secondo motivo che contesta il difetto di GLYPH motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Il tribunale ha rilevato con motivazione non apparente che era «estremamente probabile» l’inesistenza del credito ceduto, del quale era stato disposto il sequestro ed aveva evidenziato sia il suo collegamento per derivazione con i reati descritti nei capi di incolpazione provvisoria, sia il pericolo cautelare derivante dall’elevata probabilità ulteriore circolazione del credito (ad esempio ai fine di sottoscrivere buoni del tesor poliennali ai sensi dell’art. 121, comma 1-sexies d.l. n. 34 del 2020).
Dalla motivazione offerta dal Tribunale, emerge che la possibile, nonché probabile, ulteriore circolazione del credito fittizio, integri il concreto pericolo di aggravamento de conseguenze del reato. Si tratta di una valutazione non apparente che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Appare, infine, generica e non autosufficiente – con conseguente inammissibilità del motivo – la censura relativa alla mancanza di motivazione sulla effettiva pertinenza dei crediti alle ipotesi contestate, fondata sull’asserito presupposto che la “RAGIONE_SOCIALE abbia movimentato “altri” crediti oltre quelli indicati nelle imputazioni e che, pertanto, qu ceduti alla Banca di Credito cooperativo di Milano, potrebbe essere tra quelli legittimamente acquisiti. Si rimarca peraltro, che anche ove fossero state fornite indicazioni esaustiv circa la identificazione dei crediti vincolati e la loro ipotetica estrar eità ai fatti con tale doglianza non concerne l’imposizione del vincolo, ma la sua fase esecutiva.
4 .Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricors la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
P.Q.N11.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio 2024
,’estensore GLYPH
11 Pre dente