Sequestro Convertito: Quando l’Impugnazione Diventa Inutile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio procedurale: la conversione di un sequestro da probatorio a preventivo rende il ricorso contro il provvedimento originario inammissibile. L’analisi di questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile per sequestro possa derivare non da un errore di merito, ma da una modifica della natura stessa della misura cautelare, spostando l’onere dell’impugnazione sul nuovo provvedimento.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma nei confronti di una persona indagata per il reato di riciclaggio. Il provvedimento veniva confermato in sede di riesame dal Tribunale, che rigettava le doglianze della difesa.
L’indagata, ritenendo il sequestro illegittimo, proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un’illogicità della motivazione. Secondo la sua difesa, mancava qualsiasi prova del collegamento tra le somme sequestrate e un presunto reato presupposto, elemento indispensabile per configurare il riciclaggio. Si sosteneva che il semplice possesso di denaro, anche se confezionato in modo anomalo e non giustificato, non fosse sufficiente a fondare una misura così grave, potendo al massimo configurare un illecito amministrativo di natura valutaria.
La Questione del Ricorso Inammissibile per Sequestro
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive. L’attenzione dei giudici si è concentrata su un aspetto puramente procedurale, rivelatosi decisivo. Dagli atti processuali è emerso che, nelle more del giudizio di cassazione, il sequestro probatorio originario era stato convertito in sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari.
Questo cambiamento ha modificato radicalmente lo scenario giuridico. Il sequestro probatorio, finalizzato all’acquisizione di prove, ha cessato di esistere ed è stato sostituito da una misura cautelare diversa, il sequestro preventivo, che ha lo scopo di impedire la commissione di ulteriori reati. Di conseguenza, l’oggetto stesso dell’impugnazione iniziale è venuto meno.
Il Principio della Sopravvenuta Carenza di Interesse
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sul principio della “sopravvenuta carenza di interesse”. Poiché il bene non è più vincolato dal sequestro probatorio ma da un nuovo e autonomo provvedimento (il sequestro preventivo), il ricorrente non ha più un interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento del primo atto. Anche se il ricorso fosse stato accolto, infatti, il bene sarebbe rimasto comunque sotto sequestro in virtù del secondo provvedimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza n. 12511 del 2012), secondo cui è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un’ordinanza di rigetto del riesame relativa a un sequestro probatorio, qualora tale misura sia stata convertita in sequestro preventivo.
La motivazione risiede nel fatto che la misura originaria ha perso efficacia. Le doglianze e le contestazioni devono, a questo punto, essere indirizzate contro il nuovo provvedimento di sequestro preventivo, attraverso gli specifici mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Non essendo più possibile ottenere la restituzione del bene attraverso l’annullamento del primo sequestro, l’impugnazione diventa priva di scopo pratico. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce una regola procedurale fondamentale in materia di misure cautelari reali. La trasformazione della natura del vincolo su un bene impone alla difesa di adeguare la propria strategia, spostando il focus dell’impugnazione dal provvedimento originario a quello sopravvenuto. L’esito del caso, con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, serve da monito: l’interesse ad agire deve persistere per tutta la durata del processo. Quando l’atto impugnato perde efficacia, anche l’impugnazione perde la sua ragione d’essere.
Perché il ricorso contro il sequestro è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché, durante il processo, il sequestro probatorio iniziale è stato convertito in un sequestro preventivo. Questo ha fatto venire meno l’interesse del ricorrente a contestare il primo provvedimento, che non era più in vigore.
Cosa significa che il sequestro è stato ‘convertito’?
Significa che la natura e lo scopo della misura sono cambiati. Si è passati da un sequestro finalizzato a raccogliere prove (probatorio) a uno finalizzato a impedire la commissione di altri reati (preventivo). Sebbene il bene rimanga bloccato, il titolo giuridico che giustifica il blocco è diverso.
Cosa avrebbe dovuto fare l’indagato dopo la conversione del sequestro?
Secondo la Corte, l’indagato avrebbe dovuto rivolgere le proprie contestazioni non più contro l’originario sequestro probatorio, ma contro il nuovo provvedimento di sequestro preventivo, utilizzando i mezzi di impugnazione previsti per quest’ultimo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27815 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/3/2024 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 5/3/2024 confermava il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria ed il successivo decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma il 18/11/2023 nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 253 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva che il provvedimento impugnato cerca di colmare le
evidenti lacune del decreto di sequestro probatorio emesso la Pubblico Ministe che non dà contezza del rapporto di pertinenzialità tra i beni sottop sequestro per il reato di riciclaggio ed il reato presupposto, che non neppure ipotizzato; che il mero possesso di una somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi altro riscontro investigativo circa l’ del reato presupposto, l’elevazione di una contestazione per riciclaggio; ch caso di specie le modalità di confezionamento del denaro, unitamente al mancanza di giustificazioni sul possesso, non sono elementi sufficienti a fon un provvedimento di sequestro probatorio; che al più potrebbe ipotizzarsi violazione della normativa valutaria di cui al D.Igs. n. 195 del 2008, c natura amministrativa.
2.1. In data 3/6/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva.
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
3.1 Osserva il Collegio che dagli atti risulta che il sequestro probat stato convertito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rom sequestro preventivo. Orbene, in proposito la giurisprudenza di legittimit avuto modo di affermare che è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del tribun riesame relativa al decreto di sequestro probatorio, qualora, nelle more, misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò p efficacia, dovendo indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al seq disposto dal giudice per le indagini preliminari in sede di conversione (Sez. 12511 del 7/3/2012, Martella, Rv. 252239 – 01). Ed invero, non essend possibile la restituzione del bene oggetto del sequestro probatorio, in quan stesso è gravato da altro vincolo, la ricorrente non ha più un interesse at concreto a proseguire nell’attuale impugnazione relativa all’originario seque probatorio.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.