Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34073 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata del 08.02.2024, il Tribunale di Roma, in funzione dì giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, a fini di confisca, esteso, in sede esecutiva, al conto corrente della società RAGIONE_SOCIALE, in quanto ritenuto nella disponibilità di COGNOME NOMENOME nei cui confronti procede anche per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, al medesimo provvisoriamente ascritta in relazione alla fallita società consortile a responsabilit limitata, RAGIONE_SOCIALE.
2.Avverso la predetta ordinanza, ricorre per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) suindicata, tramite il proprio difensore di fiducia, procuratore speciale, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per incoerenza ed incompletezza della motivazione tale da renderla apparente, evidenziando peraltro che il Tribunale del riesame non aveva avuto a disposizione tutti gli atti ora allegat al ricorso che attestano tra l’altro che l’acquisto dell’imbarcazione rientr nell’oggetto sociale della ADK intestataria del conto in questione.
2.2.Con il secondo motivo deduce violazione dei principi sottesi all’applicazione degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. ed assenza di motivazione.
Affinchè possa intervenire la confisca del denaro, che è sempre confisca diretta secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Gubert. Lucci e COGNOME), si deve pur sempre trattare di denaro comunque rinvenuto nel patrimonio dell’indagato laddove nel caso di specie il conto corrente si appartiene alla società ricorrente e non si è dimostrato che la società costituisce solo uno schermo fittizio. Tale dimostrazione deve invero passare attraverso indici che possano avvalorare l’effettiva e concreta commistione dei patrimoni della società e del socio amministratore, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’indebito trasferimento in tutto o in parte del patrimonio della società a favore del socio unico, il compimento da parte del socio amministratore di atti di disposizione per finalità del tutt estranee all’oggetto sociale, il rilascio di indebite garanzie della società al socio. assenza di elementi sintomatici in tal senso la disponibilità dei beni societari da parte del suo amministratore deve ritenersi fino a prova contraria esclusivamente nell’interesse dell’ente in ragione della funzione che lo stesso svolge, così come il patrimonio della persona giuridica deve riteriersi destinato alla garanzia dei creditori sociali, salva diversa dimostrazione su base di diversi indici.
Il provvedimento impugnato ha peraltro ritenuto sufficiente la presunta esistenza di una delega, rassegnando sul punto una motivazione meramente apparente che non
dà cioè conto neppure delle ragioni per le quali si possa ritagliare in capo al Piziol iI potere di gestione del rapporto bancario in argomento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
In particolare, coglie nel segno la doglianza formulata col secondo motivo che, anche alla stregua della documentazione prodotta, censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha, in buona sostanza, ritenuto che il ricorrente fosse l’effettivo titolare del conto caduto in sequestro, sebbene intestato formalmente ad una società – diversa dalla fallita – , desumendo ciò dai poteri che su di esso lo stesso avrebbe di fatto esercitato, o in virtù di delega, anche dopo la sua fuoriuscita formale dalla società RAGIONE_SOCIALE – ritenuta, al pari di altre’ riconducibile sempre alla famiglia COGNOME In particolare, il provvedimento impugnato ha tratto tale disponibilità dalla circostanza che il COGNOME avesse disposto pagamenti in favore dì se stesso in relazione all’acquisto di un’imbarcazione.
Ebbene, la motivazione resa dal Triouriale – a prescindere dal fatto che dai documenti prodotti dalla difesa emerge che l’acquisto dell’imbarcazione da parte della società rientra nell’oggetto sociale della RAGIONE_SOCIALE – è da ritenere apparente dal momento che glì argomenti in essa esposti non appaiono sufficienti a superare lo schermo societario che si frappone tra l’intestazione del conto corrente oggetto di sequestro e la persona di COGNOMECOGNOME a cui si è inteso ricondurre la effettiva titolarità del conto quanto su di esso transitato (quale profitto suscettibile di confisca).
Non si tratta, invero, ai fini che occupano, di accertare la qualifica del COGNOME rispetto alla ADK e la disponibilità da parte dello stesso del conto corrente intestato a tale società, non venendo qui in rilievo ;i tema di eventuali sottrazioni di denaro dalle casse societarie, che esula dall’oggetto del presente procedimento che riguarda fattispecie di bancarotta relative alla diversa società fallita RAGIONE_SOCIALE
Allorquando si versa nell’ipotesi – ricorrente nel caso di specie – di sequestro, finalizzato alla confisca, di un conto corrente intestato ad una società terza, disposto nei confronti di soggetto imputato di bancarotta fraudolenta in relazione ad un’altra società, non si tratta di stabilire se questi abbia agito come amministratore di fatto o formale o in virtù di delega rispetto alla società titolare del conto, ma di comprendere se egli abbia agito uti dominus rispetto al bene formalmente intestato alla società terza.
E’ evidente che, ai fini che occupanotratta di stabilire non tanto se il COGNOME sia da ritenere, o meno, gestore effettivo dei conto corrente in questione – verifica, questa, che di per sé potrebbe rilevare ai fini dell’accertamento della qualifica d amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE quanto piuttosto di comprendere se il conto in questione fosse in realtà – di là dell’intestazione formale alla società RAGIONE_SOCIALE – nella disponibilità del COGNOME, nel senso che fosse a lui riconducibile sebbene formalmente
intestato alla società. La mera circostanza che il COGNOME avrebbe disposto del conto effettuando in proprio favore i pagamenti relativi ad un’imbarcazione che la società aveva acquistato da luì, allo stato, non appare sufficiente a delineare il fumus richiesto ai fini della sottoposizione a vincolo reale, a fini di confisca, del co intestato alla società terza. Si è pur sempre trattato di pagamenti eseguiti in virtù d un contratto di vendita – in cui il COGNOME!’ figura come alienante avente diritto al prez e peraltro rientrante, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa, nell’oggetto sociale della società RAGIONE_SOCIALE – che potrebbe peraltro il COGNOME avere effettuato direttamente, disponendo del conto della società, nella qualità di gestore della medesima.
Né potrebbe assumere rilievo di per se il potere di disposizione del conto della società che non è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità di fatto del conto parte di chi ne dispone, deponendo piuttosto esso, in assenza di altri elementi allo stato non evidenziati, al più per la gestione, dì fatto, della società (non è chiaro, altri termini, se il denaro transitato su quei conto fosse del COGNOME o della socie terza).
D’altra parte, l’eventuale dimostrazione cJea erogazione di denaro dal conto intestato ad una società, in proprio favore, non costituisce, per altro verso, circostanza di per sè idonea a dimost(are cne quei conto, e quanto su di esso esistente, sia di fatto del soggetto che lo gestisce toepoendo più per una sottrazione di denaro altrui).
Si tratta quindi di approfondire la preliminare questione afferente la stessa ricorrenza dei presupposto del sequestro, a Nni di confisca, di conto corrente formalmente intestato a soggetto terzo – quale è pur sempre la società ricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Allo stato gli elementi valorizzati dal Tribunale rivisti anche alla stregua della documentazione allegata – appaiono al più sintomatici dell’attività gestoria del COGNOME che anche dopo la sua fuoriuscita formale dalla società RAGIONE_SOCIALE avrebbe continuato ad operare – anche – sul conto in questione in virtù di delega e/o di fatto (procedendo tra l’altro ad incassare il prezzo della vendita oi unribarcazione da lui effettuata in favore della società RAGIONE_SOCIALE).
2. S’impone pertanto l’annullamento del GLYPH v- iedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma affinché proceda a nuovo giudizio alla luce di quanto sopra evidenziato.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia p GLYPH nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 17/7/2024.