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Sequestro conto cointestato: limiti per la pensione

La Corte di Cassazione ha annullato un’ordinanza di sequestro su un conto cointestato. Il caso riguardava il coniuge di un indagato, la cui pensione confluiva sul conto. La Corte ha stabilito che i limiti di pignorabilità della pensione, previsti dal codice di procedura civile, si applicano anche al sequestro preventivo penale. Pertanto, il giudice deve verificare la provenienza delle somme e non può disporre un sequestro indiscriminato sul conto cointestato.

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Pubblicato il 25 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Sequestro Conto Cointestato: La Cassazione Fissa i Limiti sulla Pensione del Terzo

Il sequestro di un conto cointestato rappresenta una delle questioni più delicate quando uno solo dei titolari è coinvolto in un’indagine penale. Con la sentenza n. 1877 del 2024, la Corte di Cassazione interviene per chiarire un punto fondamentale: i limiti di pignorabilità previsti per le pensioni valgono anche in sede di sequestro preventivo, tutelando i diritti del cointestatario estraneo al reato. Analizziamo questa importante pronuncia.

I Fatti del Caso: Sequestro per Reati Fiscali su un Conto Comune

La vicenda trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Velletri nei confronti dell’amministratore di una società, indagato per reati fiscali. Il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, veniva eseguito su una parte delle somme giacenti su un conto corrente bancario cointestato all’indagato e a sua moglie.

La moglie, ritenendosi terza estranea al reato, presentava un’istanza di riesame, sostenendo che le somme presenti sul conto derivavano, in parte, dall’accredito della sua pensione. Tali emolumenti, secondo la sua difesa, sono soggetti a limiti di pignorabilità ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile e, pertanto, non avrebbero dovuto essere sequestrati indiscriminatamente.

Il Tribunale di Roma, tuttavia, respingeva il ricorso. Secondo i giudici del riesame, il conto non era alimentato esclusivamente dalla pensione, ma anche da versamenti provenienti dalla società dell’indagato. Inoltre, ritenevano che fosse onere della ricorrente dimostrare l’esclusiva provenienza pensionistica delle somme, cosa che non era avvenuta.

La Questione del Sequestro Conto Cointestato Portata in Cassazione

Contro la decisione del Tribunale, la difesa della donna ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi principali:

1. Violazione di legge: La mancata applicazione dei limiti di impignorabilità previsti per le somme di natura pensionistica, anche se depositate su un conto corrente.
2. Mancanza di pertinenza: Il sequestro aveva colpito un patrimonio finanziario non pertinente al reato, in quanto appartenente a un soggetto terzo ed estraneo alla condotta delittuosa.

La ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di affermare un principio di tutela per il cointestatario incolpevole, le cui uniche fonti di reddito, come la pensione, finiscono per essere bloccate a causa delle vicende giudiziarie altrui.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando il caso al Tribunale di Roma per un nuovo esame. Il ragionamento dei giudici di legittimità si basa su un principio consolidato, rafforzato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 26252 del 2022).

La Corte ha stabilito che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario o pensione, previsti dall’art. 545 del codice di procedura civile, si applicano anche alla confisca penale e al sequestro preventivo ad essa finalizzato.

Questo significa che il giudice, prima di disporre il sequestro di un conto cointestato, ha il dovere di accertare, anche a livello indiziario, la provenienza del denaro. Non è sufficiente affermare che, trattandosi di somme fungibili, l’intero saldo sia aggredibile. È necessario verificare se e in quale misura il conto sia stato alimentato con risorse lecite e impignorabili del terzo estraneo, come appunto la pensione.

Il Tribunale di Roma ha errato nel non considerare adeguatamente questo fattore. Non ha valutato né la possibile limitazione della somma sequestrabile, escludendo la quota di natura pensionistica, né ha fornito una motivazione valida per ritenere irrilevante tale circostanza.

Le Conclusioni

La sentenza rappresenta un punto fermo nella tutela dei terzi estranei ai reati, specialmente quando le loro uniche fonti di sostentamento vengono depositate su conti condivisi. La Corte di Cassazione ribadisce che il sequestro preventivo non può essere una misura indiscriminata. Il giudice del merito è tenuto a un’analisi più approfondita, bilanciando le esigenze cautelari con la protezione dei diritti patrimoniali di chi non ha alcun legame con l’illecito contestato. Il caso torna ora al Tribunale di Roma, che dovrà attenersi a questo principio e valutare attentamente l’origine delle somme presenti sul conto prima di decidere sulla legittimità del vincolo.

È possibile sequestrare l’intero saldo di un conto corrente cointestato se uno solo dei titolari è indagato per un reato?
No, non automaticamente. La Corte di Cassazione stabilisce che il giudice deve prima accertare la provenienza delle somme e verificare se una parte di esse appartenga al cointestatario estraneo al reato e derivi da fonti protette, come la pensione.

La pensione accreditata su un conto corrente cointestato è protetta dal sequestro preventivo?
Sì. Secondo la sentenza, i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 del codice di procedura civile per le pensioni si applicano anche al sequestro preventivo in ambito penale. Pertanto, la pensione gode di una tutela specifica anche se accreditata su un conto cointestato.

Cosa deve fare il giudice prima di disporre il sequestro di un conto cointestato su cui confluisce la pensione di un terzo estraneo al reato?
Il giudice deve verificare, anche solo a livello indiziario, la derivazione delle somme presenti sul conto. Deve distinguere tra le risorse provenienti dall’indagato e quelle, come gli emolumenti pensionistici, appartenenti al terzo. Il sequestro non può essere applicato indiscriminatamente all’intero saldo, ma deve tener conto di queste diverse provenienze.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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