Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3867 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/07/1986 in CINA avverso l’ordinanza in data 04/09/2024 del TRIBUNALE DI ASTI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentiti gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME hanno illustrato i motivi d’impugnazione e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria difensiva fatta pervenire dall’Avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse della parte civile BANCA D’ALBA CREDITO RAGIONE_SOCIALE ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 04/09/2024 del Tribunale di Asti, che ha confermato il decreto in data 01/07/2024 del G.u.p. del Tribunale di Asti, che aveva disposto il sequestro conservativo di alcuni immobili e di alcuni automezzi meglio descritti nel provvedimento impugnato, in relazione al reato di riciclaggio, rispetto al quale il ricorrente ha riportato condanna a pena detentiva e al pagamento di una provvisionale pari a euro 771.920,00 in favore della Banca d’Alba.
Deduce:
Violazione di legge per inesistenza della notifica del decreto di sequestro conservativo.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta l’inesistenza della notifica del provvedimento di sequestro conservativo, in quanto la trascrizione del decreto e la sua successiva notifica avvenivano a opera del difensore della parte civile, mentre l’art. 317, comma 3, cod. proc. pen. dispone che esse siano eseguite dall’ufficiale giudiziario, con le forme prescritte dal codice di procedura civile.
Secondo il ricorrente, la notifica e la sua successiva trascrizione dovevano essere effettuate dall’ufficiale giudiziario e non direttamente dal difensore della parte civile.
Viene denunciata, quindi, la contraddittorietà della motivazione del tribunale, che ha ritenuto di non affrontare la questione sul presupposto che le modalità esecutive del provvedimento ablatorio non fossero oggetto del giudizio, che invece era strumentale alla verifica della validità e della legittimità del provvedimento impugnato.
Il ricorrente rimarca come il profilo delle modalità esecutive riguardi proprio il tema della validità del decreto impugnato, così che il tribunale si sarebbe dovuto pronunciare nel senso dell’inesistenza della notifica del provvedimento di sequestro.
2. Violazione di legge per l’apparenza della motivazione.
Sotto tale profilo si osserva che il tribunale ha omesso di motivare circa il fumus commissi delicti e in relazione al periculum in mora, ritenendo che l’unico requisito sotteso al sequestro conservativo fosse l’incapienza del debitore.
Lamenta altresì la mancata verifica dell’effettivo valore dei beni in sequestro.
Sono pervenute memorie nell’interesse della parte civile, con le quali si sostiene l’inammissibilità ovvero l’infondatezza dei motivi d’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Con esso il ricorrente sostiene che la notifica del sequestro è inesistente perché eseguita direttamente dal difensore della parte civile, che pure ha provveduto alla sua trascrizione nei pubblici registri.
La censura è stata correttamente disattesa dal tribunale, che ha evidenziato che il rispetto delle forme previste dal codice di procedura civile riguarda l’esecuzione del provvedimento ablatorio che, tuttavia, costituisce un posterius rispetto alla verifica della validità e della legittimità del titolo cautelare.
A ciò si aggiunga che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che deve escludersi che il provvedimento di sequestro notificato e trascritto dal difensore anziché dall’ufficiale giudiziario integri una violazione procedurale tale da determinare l’inefficacia della misura cautelare, atteso che il richiamo alle norme procedurali civilistiche attiene alla modalità esecutiva e non alla validità del sequestro, che viene meno esclusivamente quando si verifichino i presupposti indicati dal comma 4 dell’art.317 cod. proc. pen., che menziona esclusivamente la pronuncia di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta ad impugnazione (in tal senso cfr., Sez. 6, n. 45480 del 06/10/2015, Conga, Rv. 265456 – 01; Sez. 2, n. 29113 del 22/06/2011, COGNOME, Rv. 250909 – 01; Sez. 6, n. 31565 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244700 – 01).
Nessuna di tali ipotesi viene denunciata o allegata nel caso in esame, con la conseguenza che il motivo risulta manifestamente infondato, atteso che la questione è stata disattesa dal tribunale con motivazione conforme a un orientamento assolutamente consolidato di questa Corte.
Sotto il profilo del fumus commissi delicti, non risulta che l’odierno ricorrente in sede di riesame abbia sollevato questioni a tale proposito, con la conseguenza che non può essere dedotto in questa sede il vizio di omessa motivazione rispetto a temi non devoluti davanti al giudice del provvedimento impugnato.
Questa preliminare notazione porta all’inammissibilità della doglianza.
Preme, comunque, evidenziare o che il ricorrente è già stato condannato per il reato di riciclaggio e che è già stato quantificato il danno economico subito dalla Banca costituita parte civile nel giudizio principale, dal che discende che non è possibile sollevare nella sede cautelare questioni su requisiti già acclarati con sentenza all’esito di un giudizio a cognizione piena, con un approfondimento probatorio che va ben oltre il livello di verifica richiesto in relazione al fumus comissi delicti posto a fondamento di un provvedimento di sequestro.
Sotto il profilo del periculum in mora, il ricorrente osserva che il tribunale si è limitato verificare l’incapienza del patrimonio del debitore, mentre avrebbe dovuto individuare gli elementi concreti espressivi del pericolo di dispersione della garanzia del credito verificare, tali da giustificare il provvedimento ablatorio.
La deduzione difensiva è manifestamente infondata, atteso che questa Corte, con orientamento assolutamente consolidato e oramai risalente, ha spiegato che «in tema di sequestro conservativo, ai fini della sussistenza del periculum in mora è sufficiente la valutazione dell’incapienza attuale del patrimonio del debitore non occorrendo la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale» (Così, Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 277813 – 01; Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261118 – 01).
L’obbligo di motivazione così individuato è stato soddisfatto dal tribunale, che ha osservato che dalle indagini effettuate dal difensore della parte civile e dalle ricerche effettuate in sede di esecuzione del sequestro preventivo non sono emersi beni ulteriori rispetto a quelli per cui è stata disposta la confisca, di valore inferiore al credito vantato dalla Banca.
Con l’ultimo motivo d’impugnazione, il ricorrente si lamenta delle modalità di stima del valore degli immobili.
La doglianza si mostra piuttosto generica, rispetto a una motivazione con cui il tribunale ha dato risposta alla censura esposta in sede di riesame in punto di stima del valore degli immobili e con la quale l’odierno ricorrente opponeva che un’annotazione della Guardia di Finanza dimostrava che i beni sottoposti a un precedente sequestro preventivo aveva a oggetto un numero di beni superiore a quelli sottoposto a sequestro conservativo. 41Is
A tale riguardo, il tribunale ha spiegato che GLYPH annotazione della GdF oggi prodotta dalla difesa (risalente a gennaio 2024) risultano smentitd: dai successivi accertamenti della stessa GdF, posto che dal provvedimento in atti del G.u.p. del 09/05/2024 (…) si evince che la GdF di Cuneo ha stimato i beni in sequestro a SUN per un importo complessivo di euro 560.000,00, inferiore quindi all’importo dovuto a titolo di confisca obbligatoria e dovuto dalla parte civile a titolo di provvisionale».
La presenza di una precisa motivazione in relazione alla stima del valore degli immobili e la mancanza di una puntuale doglianza importa l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
GLYPH Quanto GLYPH esposto GLYPH porta GLYPH alla GLYPH declaratoria GLYPH di GLYPH inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 18 dicembre 2024