Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39718 Anno 2024
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del Popolo
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39718 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
CORTE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta
COGNOME
NOME
COGNOME COGNOME
GIORGIO POSCIA
TOSCANI
la
SENTENZA
COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nata a ALBISOLA SUPERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ALESSANDRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28
ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il PG NOME COGNOME ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
c
TONA
Presidente
2362/2024
28/06/2024
14712/2024
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME sono indagati nel procedimento n. 6275/19 R.G.N.R. (pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria) per reati fiscali (loro rispettivamente ascritti ai capi A e B dell’imputazione), nonchØ per fatti di bancarotta distrattiva (capo D) e di bancarotta per aggravamento del dissesto (E) che si assumono commessi in danno della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti RAGIONE_SOCIALE), dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria il 26 gennaio 2021.
Per quel che qui rileva, la vicenda ruota attorno a un contratto preliminare, stipulato in data 26 marzo 2014, di compravendita di immobili al prezzo di 700.000,00 euro (effettivamente versati, nella misura di 7/8 del prezzo complessivo concordato), preliminare che si ipotizza simulato e che vede, come promittente venditrice, la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.), di cui COGNOME Ł indicato quale amministratore di fatto e procuratore speciale, e, come promissaria acquirente, la fallenda RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME risulta amministratore di diritto e COGNOME socio e amministratore di fatto.
Di questi 700.000,00 euro, versati sul conto della IM.RAGIONE_SOCIALE, 330.000,00 sarebbero stati immediatamente bonificati sul conto della COGNOME, moglie del COGNOME, e 370.000,00 sul conto di NOME COGNOME, moglie del COGNOME.
Si legge nel capo E) della rubrica che “la finalità era infatti quella di distribuire risorse societarie -compensi -in capo agli amministratori di COGNOME, mascherando le relative operazioni con l’apparente conclusione di contratti preliminari connotati dal rilascio di caparre; in vero, COGNOME faceva avere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -per “giustificare” l’erogazione di euro 370.000 -un esemplare di promessa di vendita di immobili in Ponte S. NOME, apparentemente datata 26/3/14, con la quale egli- peraltro proprietario nella sola misura di un quarto -prometteva di vendere tali beni alla RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe pagato la somma a titolo di caparra confirmatoria; al fine di “giustificare” l’erogazione a proprio favore, COGNOME e COGNOME NOME facevano avere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un contratto preliminare di vendita di immobile di proprietà dell’COGNOME sito in Alessandria, INDIRIZZO, in capo alla RAGIONE_SOCIALE, anch’esso apparentemente datato 26/3/14, per il prezzo di euro 430.000, di cui i 330.000 avrebbero dovuto rappresentare la caparra”.
In buona sostanza, l’operazione sarebbe stata simulata, giacchØ, in realtà, si sarebbe trattato di una liberalità volta ad arricchire la compagine sociale della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente depauperamento del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe, poi, stata dichiarata fallita, come detto, nel gennaio 2021.
Nelle more dell’udienza preliminare, pronunciandosi su istanza avanzata dal fallimento, il G.u.p. del Tribunale di Alessandria emetteva, in data 24 ottobre 2022, ordinanza di sequestro conservativo di alcuni immobili, quasi tutti intestati, in toto o pro quota, alla COGNOME, con un fondo intestato per 2/21 al COGNOME.
Su successiva richiesta della curatela fallimentare, il G.u.p. adottava una seconda ordinanza integrativa in data 15 marzo 2023, che estendeva il sequestro conservativo a somme di denaro esistenti su conto corrente (euro 176.010,58) e su deposito a risparmio (euro 12.208,14) intestati a NOME COGNOME.
Nei due provvedimenti, quanto al fumus commissi delicti, si richiamano, per relationem, il contenuto della iniziale c.n.r. del 27 dicembre 2019 (concernente la valutazione dei flussi monetari connessi alle promesse di vendita di cui ai capi D ed E), la relazione del curatore ex art. 33 legge fall. con la successiva integrazione.
Quanto al periculum in mora, si osserva come, a fronte di un debito di 700.000,00 euro nei confronti del fallimento, debbano reputarsi insufficienti i redditi dichiarati dai due imputati nel 2020 (12.000,00 euro COGNOME, nulla la COGNOME) così come il fatto che COGNOME sia titolare di un fondo per soli 2/21 e la COGNOME sia titolare esclusiva di un solo immobile e della quota del 16,67% di altri due immobili.
Con ordinanza resa in data 5 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Alessandria confermava il sequestro, disattendendo la tesi difensiva sulla effettività della operazione contrattuale conclusa fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, come desumibile da una sentenza del Tribunale civile di Alessandria e da pronunce della Commissione Tributaria.
Con sentenza n. 1521/2024, la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame, stigmatizzando come solo “apparente” la motivazione sul fumus e sul periculum.
Nella sentenza rescindente si riteneva solo apodittico il richiamo alle risultanze della Relazione ex art. 33 legge fai l. e RAGIONE_SOCIALE successive integrazioni, dalle quali sarebbero dovuti risultare la complessiva natura fraudolenta dell’operazione e gli effettivi ruoli svolti dagli imputati, poichØ il Collegio non avrebbe esplicitato in alcun modo quali erano i concreti elementi emergenti dalla predetta documentazione che avrebbero consentito di pervenire, anche solo in via provvisoria, a detta conclusione.
Quanto al pericu/um in mora, si osservava che sia il provvedimento genetico che quello impugnato avrebbero valutato tale requisito, anche rispetto alla determinazione del quantum, sulla base di una sorta di automatismo imperniato sulla imputazione, senza neppure considerare, peraltro, che i ricorrenti erano
chiamati a rispondere non solo di bancarotta fraudolenta ma anche del reato fiscale correlato all’ipotizzata simulazione della compravendita immobiliare.
Con ordinanza emessa in sede di rinvio in data 23 febbraio 2024, il Tribunale del riesame di Alessandria confermava il rigetto dell’istanza di riesame del sequestro conservativo.
5.1. Il Tribunale, a proposito del fumus, incorporava ampi brani della relazione ex art. 33 legge fall., nei quali si dava atto della genesi del fallimento (istanza del P.M. a seguito di avvisi di accertamento redatti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di IM.RAGIONE_SOCIALE, del COGNOME e dell’NOME), dei ruoli rivestiti nelle due società dagli imputati, della ricostruzione RAGIONE_SOCIALE tre operazioni immobiliari del 26 marzo 2014 non perfezionatesi, della ritenuta fittizietà RAGIONE_SOCIALE stesse da parte dell’RAGIONE_SOCIALE suddetta e della Guardia di Finanza, dei dati contabili analizzati (passaggi di denaro sui vari conti in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE operazioni), della sostanziale inattività della IM.RAGIONE_SOCIALE, dello specifico ruolo rivestito dal COGNOME in seno alla RAGIONE_SOCIALE quale dominus di fatto.
Il giudice a quo dava, poi, atto della segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE del 27 dicembre 2019, di cui trascriveva alcuni brani descrittivi RAGIONE_SOCIALE “anomalie” riscontrate nelle operazioni immobiliari del 2014.
Da pag. 26 del provvedimento, il giudice dell’incidente cautelare tirava le fila del discorso, concludendo per la sussistenza del fumus, facendo riferimento ai seguenti indicatori, sintomatici dell’anomalia dell’operazione immobiliare oggetto dei capi D) ed E): a) la simultaneità esistente tra i flussi monetari intercorsi tra la fallita e la IM.RAGIONE_SOCIALE e i flussi monetari intercorsi tra quest’ultima e la COGNOME; b) l’importo elevatissimo (7/8 del prezzo di cessione), del tutto inusuale per il mercato immobiliare, della caparra confirmatoria versata; c) i plurimi ruoli rivestiti dall’COGNOME nell’intera operazione (quale socia di entrambe le società coinvolte e destinataria finale RAGIONE_SOCIALE somme di denaro che si assumevano distratte).
Secondo il Tribunale di Alessandria, si trattava di elementi piø che sufficienti per ritenere probabile che la vendita de qua, sia pure formalmente contrattualizzata, presentasse quale reale causa quella di distrarre somme incamerate dalla fallita, tramite la previsione di diversi flussi monetari in favore di soggetti solo apparentemente terzi (cita Sez. 5, n. 42156/2019).
Aggiungevano i giudici di merito che, anche nel caso in cui all’esito del giudizio di merito si fosse dovuto concludere per la effettività di tale operazione immobiliare, in ogni caso ci si sarebbe trovati innanzi a condotte realizzate in epoca di conclamato dissesto e tali da arrecare un serio pregiudizio alla massa dei creditori, stante la loro idoneità ad aggravare il dissesto.
A tali conclusioni, secondo il Tribunale, si giungeva anche considerando il COGNOME e la COGNOME come “un unico centro di interessi con la RAGIONE_SOCIALE” e
con la IM.RAGIONE_SOCIALE: a) per la qualità di socia di maggioranza della fallita rivestita dalla COGNOME fino al 4.10.2017; b) per il rapporto di coniugio fra i due; c) per il coinvolgimento effettivo di COGNOME nella gestione della RAGIONE_SOCIALE; d) per il ruolo assunto da COGNOME nella IM.RAGIONE_SOCIALE; e) per l’indicazione a bilancio della fallita nel 2018 di somme da essa sostenute per le spese legali della IM.RAGIONE_SOCIALE Tali elementi, a giudizio del Tribunale piemontese, deponevano nel senso della strumentalità RAGIONE_SOCIALE operazioni in questione, concluse con lo scopo di svuotare il patrimonio dell’odierna fallita dirottando le somme versate formalmente per le operazioni medesime sui conti personali dei soci o di loro familiari.
5.1.1. L’organo del riesame confutava, poi, la tesi difensiva circa la natura reale, e non simulata, dell’operazione contrattuale da 700.000 euro.
Sulla sentenza emessa dal Tribunale civile di Alessandria il 5 dicembre 2022, rilevava che la pronuncia non aveva affatto preso posizione sulla natura simulata o meno dell’operazione in esame, atteso che la domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in quella sede non era stata da essa coltivata dopo la riassunzione del procedimento interrotto per il fallimento.
Sul lodo arbitrale del 19 aprile 2022, osservava che esso non aveva per nulla accertato il carattere esclusivo della responsabilità deii’RAGIONE_SOCIALE in relazione al compimento dell’operazione contrattuale in parola, con esplicita esclusione di una corresponsabilità dei soci COGNOME e COGNOME. Invero, il Collegio arbitrale non si era pronunciato in merito alla chiamata in causa dei due soci, essendosi ritenuto carente della potestas iudicandi nei loro confronti poichØ questi non avevano accettato il differimento del dies a quo per il deposito del lodo concordato con le parti originarie.
Sui provvedimenti di sospensione dell’esecuzione degli avvisi di accertamento emessi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, evidenziava che essi erano sinteticamente fondati sul periculum in mora e sulle ragioni di urgenza allegate dalla IM.RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna valutazione di merito circa la natura dei rapporti contrattuali posti alla base RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto di accertamento.
Infine, sulla sentenza n. 338/01/23 della Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, rilevava come l’oggetto sottoposto al vaglio del giudice tributario fosse la natura, quali “componenti positivi di reddito di lavoro autonomo non dichiarati”, RAGIONE_SOCIALE somme versate a COGNOME rectius alla moglie NOME COGNOME dalla IM.RAGIONE_SOCIALE, essendosi limitata la Corte di Giustizia Tributaria a escludere tale qualificazione, in quanto trattavasi di somme derivanti da una compravendita di beni personali del COGNOME e, al contempo, risultando irrilevante in quella sede tributaria l’accertamento del fatto che “quanto versato dalla RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE .RAGIONE_SOCIALE. fosse pØrvenuto dalla RAGIONE_SOCIALE“; in
altre parole, non vi era, in sentenza, alcuna statuizione in ordine alla natura simulata o meno dell’operazione contrattuale in questione.
5.2. In ordine al periculum in mora, a proposito della individuazione del quantum del risarcimento richiesto dalla curatela parte civile, il Tribunale del riesame faceva riferimento ai 700.000,00 euro versati per la nota operazione a titolo di caparra confirmatoria.
Quanto al pericolo di dispersione RAGIONE_SOCIALE garanzie del COGNOME e della COGNOME, il Tribunale riteneva altamente probabile, in base agli atti di indagine richiamati, che gli imputati avessero compiuto numerose operazioni dolose in danno della fallita, con l’esecuzione di giroconti in denaro in uscita da quest’ultima e in favore di società a loro riferibili o a loro conti personali, con tempistiche assai rapide e sospette. Tali condotte sarebbero sintomatiche di “spiccata organizzazione criminale” dei predetti, “che sarebbero risultati capaci di disperdere in brevissimo tempo le risorse economiche nella loro disponibilità”.
NØ siffatto pericolo avrebbe potuto essere escluso per il solo fatto che la COGNOME era proprietaria dei diversi beni indicati nella consulenza tecnica di parte depositata, sul presupposto che gli stessi avrebbero potuto subire le medesime sorti RAGIONE_SOCIALE ingenti somme di denaro coinvolte nei giroconti di cui si Ł detto.
La suddetta consulenza, peraltro, era stata elaborata sulla scorta di valori presuntivi, quali sono quelli RAGIONE_SOCIALE quotazioni OMI, e neppure indicando in modo preciso se i valori ivi indicati fossero riferibili agli immobili nella loro interezza o alle singole quote di effettiva proprietà della COGNOME.
Era irrilevante che il COGNOME, condannato dal Collegio arbitrale per la sua accertata responsabilità di amministratore, avesse stipulato un accordo transattivo con il fallimento, in forza del quale la procedura aveva accettato la corresponsione di euro 300.000,00 a saldo e stralcio del credito portato dal lodo del19.4.2022. Ricordava, sul punto, il Tribunale come il fallimento agisse in questa sede per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato, “ogni questione relativa alla eventuale solidarietà dei debitori dovendo essere risolta in altra sede”.
Nello stesso senso, reputava il Collegio di merito ininfluente che la COGNOME sarebbe stata titolare di un controcredito nei confronti del fallimento, derivato dalla cessione che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe fatto in suo favore nel giugno 2017 di un credito di 650.000 euro, che la COGNOME avrebbe potuto eccepire in compensazione al fallimento.
In merito, oltre ad evidenziare l’anomalia del fatto che detta RAGIONE_SOCIALE cessò la propria p.i. (partita IVA) nel 1995, ben 22 anni prima della asserita cessione del credito, ricordava il Tribunale di Alessandria che “nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito il terzo può proporre
ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa … rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad attenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo”, solo con riferimento ai crediti contrattuali del fallito (cita Sez. 2, n. 9787 del 25.3.2022). Evidente, quindi, che non potesse parlarsi di compensazione tra crediti, laddove, come nella specie, il fallimento agisse nel processo penale per il risarcimento di tutti i danni ad esso derivanti dalla commissione di reati.
Hanno proposto ricorso congiunto gli interessati, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.
6.1. Con il primo, si deduce erronea applicazione della legge penale per vizio di motivazione, in relazione all’art. 627 cod. proc. pen. e ad entrambi i requisiti del sequestro conservativo.
Si reputa “non adeguata” la motivazione, alla luce del dictum della sentenza rescindente, in quanto con essa si sarebbe ribadito, sia pure in veste grafica piø ampia, il contenuto della relazione del curatore, così “richiamando lo schema non ritenuto sufficiente dalla Cassazione”.
L’ordinanza rescissoria sarebbe incorsa nello stesso vizio metodologico censurato dalla Corte di legittimità, recependo le conclusioni della citata relazione e della segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza considerare il “quadro di fondati dubbi” ingenerato dalle numerose controversie giudiziarie che avevano avuto ad oggetto la compravendita in discussione e che avevano concluso per la “legittimità” dell’operazione.
Secondo la difesa dei ricorrenti, la confutazione fatta dal Tribunale di ciascuna di quelle decisioni sulla base di singole considerazioni processuali non inficerebbe il granitico quadro complessivo emergente.
6.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta inidoneità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova utilizzate dal Tribunale del riesame per formare un legittimo convincimento circa la sussistenza del fumus boni iuris.
Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza impugnata sarebbe motivata in modo apparente per aver utilizzato fonti che (relazione ex art. 33; nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), “per la loro intrinseca natura”, non avrebbero potuto che propendere unilateralmente per l’affermazione della fondatezza della richiesta di sequestro. Il curatore del fallimento era, al tempo stesso, il richiedente la misura cautelare e l’autore della Relazione posta a fondamento della decisione.
Si contesta al Tribunale del riesame di non aver valorizzato in una memoria depositata dallo stesso fallimento nella procedura arbitrale di cui si Ł detto, in cui si attribuisce a COGNOME l’esclusiva responsabilità per l’inopinata stipula del preliminare piø volte menzionato (e, quindi, non anche a COGNOME e all’COGNOME).
Analoga contestazione si muove al Tribunale per non aver considerato il contenuto dell’annotazione della Guardia di Finanza in data 24 settembre 2020, che addebitava al solo COGNOME l’appropriazione della somma di 370.000 euro, poi confluita sul conto della moglie COGNOME.
6.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l’erronea applicazione della normativa civilistica di cui tener conto per valutare la sussistenza del fumus.
Si ripropone il tema della omessa valutazione degli esiti di controversie giudiziarie dalle quali sarebbe emersa la effettività dell’operazione immobiliare dei 700.000,00 euro e si sviluppano dei sottomotivi.
6.3.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1454 cod. civ., 112 cod. proc. cov. e 238-bis cod. proc. pen. (sentenza del Tribunale civile Alessandria in data 5 dicembre 2022).
Secondo il difensore, l’avere il Tribunale di Alessandria accolto la domanda di risoluzione del contratto preliminare concluso il 26 marzo 2014 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE presupponeva che detto contratto fosse stato ritenuto valido ed efficace, quindi certamente non simulato; pertanto, quanto sostenuto dal Tribunale circa il fatto che in sede giudiziaria diversa non si fosse accertata la natura effettiva del contratto e non simulata, sarebbe frutto di un manifesto errore di diritto.
Del resto, il Tribunale di Alessandria, quando dovette pronunciarsi sulla domanda di risoluzione di contratto, ben avrebbe potuto rigettarla ritenendo d’ufficio che il contratto fosse affetto da simulazione assoluta.
6.3.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 238bis cod. proc. pen., ancora in relazione alla citata sentenza del Tribunale civile di Alessandria.
Ricorda il ricorrente che secondo l’art. 2909 cod. civ. l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti e, quindi, non può essere oggi piø messa in discussione la natura non simulata del contratto in questione.
6.3.3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 238-bis cod. proc. pen.
Facendo riferimento al lodo del 19 aprile 2022, il difensore si chiede come sia possibile che, coincidendo l’oggetto della richiesta di sequestro conservativo con il corrispettivo di 700.000,00 euro perduto da RAGIONE_SOCIALE per la stipula del preliminare non adempiuto, residui una responsabilità a carico di soggetti diversi dal COGNOME, una volta che costui sia stato condannato con sentenza irrevocabile al risarcimento del danno per l’intero ammontare del pregiudizio subito; rileva come sia difficile credere che proprio COGNOME e la COGNOME, che agirono per l’accertamento di responsabilità nei confronti deii’RAGIONE_SOCIALE, potessero essere corresponsabili.
6.3.4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 187 cod. pen. e degli artt. 2055 e ss. cod. civ. in materia di responsabilità solidale in relazione a quanto disposto dal lodo arbitrale del 19 aprile 2022.
Si chiede il difensore come possano i ricorrenti subire un sequestro per la stessa somma che il fallimento ha diritto di ottenere, per gli stessi fatti, dal COGNOME.
Si assume che quanto meno la quota parte del pagamento già eseguito dal COGNOME in favore del fallimento (300mila euro) dovrebbe avere efficacia liberatoria anche nei confronti del COGNOME e della COGNOME.
6.3.5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/92 in relazione alle tre decisioni della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria.
Si ricorda che il richiamato art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/92 impone al Presidente della Corte di giustizia tributaria di “disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell’esecuzione” soltanto “previa delibazione del merito”.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale del riesame, si deve presuppore che tale delibazione sia stata effettuata.
6.3.6. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Alessandria.
Il sottomotivo attiene al contratto preliminare di compravendita stipulato tra RAGIONE_SOCIALE. e COGNOME, che, peraltro, non Ł ricompreso nelle imputazioni, che qui rilevano, di cui ai capi D) ed E).
Con il quarto motivo, dopo lo sviluppo di alcune preliminari censure sulle considerazioni espresse dal Tribunale del riesame a proposito del rischio di dispersione RAGIONE_SOCIALE garanzie patrimoniali del COGNOME e dell’COGNOME, si deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del periculum in mora malgrado l’accordo transattivo intervenuto tra COGNOME e il fallimento.
Il riferimento alla “solidarietà dei debitori” da risolversi in altra sede, operato dal Tribunale, non assumerebbe alcuna rilevanza.
Rilevante, invece, Ł che il fallimento si trova ad aver già introitato la somma di 30.000,00 euro dal COGNOME e ad aver ottenuto un sequestro di mobili e immobili sino alla concorrenza di 700.000,00 euro, per un ammontare complessivo di 1.000.000,00 di euro, costituente un importo superiore a quello oggetto della domanda della parte civile nel processo.
Con il quinto ed il sesto motivo si deducono violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ. e 56 L.F. e vizio di motivazione in relazione alla eccezione di compensazione formulata dalla COGNOME in merito al credito di 650.000,00 euro da lei vantato nei confronti del fallimento.
Si rileva in ricorso che Ł il credito del fallito a difettare del requisito della certezza e non certo quello verso il fallito, che, al contrario, Ł liquido ed esigibile, consistendo in una cessione di credito dotata di data certa e regolarmente sottoscritta dal cedente, dalla cessionaria e dal debitore ceduto: dunque, non ci sarebbero ragioni per escludere la praticabilità della compensazione richiesta.
NOME‘NOME, inoltre, andrebbe considerata terza creditrice, avendo il proprio diritto di credito una genesi pacificamente estranea alla sua qualità di ex socia della RAGIONE_SOCIALE.
Infine, la richiamata sentenza della Cassazione n. 9787 del 25 marzo 2022 non statuisce l’impossibilità di eccepire in compensazione un credito di natura contrattuale con un credito di natura extracontrattuale vantato da una procedura concorsuale: la contraria statuizione del Tribunale del riesame sarebbe, quindi, sfornita di motivazione.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno rigettati perchØ, nel complesso, infondati.
Va, innanzi tutto, ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione Ł consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, sia gli ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608- 01).
Dunque, la motivazione resa dal Tribunale del riesame di Alessandria con l’ordinanza oggi impugnata potrebbe essere cassata solo se apparente, inesistente o talmente incongrua da non far comprendere le ragioni della decisione.
Ritiene il Collegio che l’ordinanza de qua non sia in alcun modo riconducibile allo schema patologico ora descritto.
L’errore motivazionale stigmatizzato dalla sentenza rescindente, che aveva parlato di “apparenza” della motivazione adottata nell’ordinanza annullata, Ł stato individuato nell’essersi l’organo del riesame limitato a richiamare, puramente e semplicemente, la relazione ex art. 33 legge fall. e la nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
c
RAGIONE_SOCIALE, senza dire nulla del loro contenuto e del perchØ quel contenuto potesse integrare il fumus del reato in contestazione.
Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Alessandria ha ottemperato al dictum della Quinta Sezione penale di questa Corte, non solo incorporando brani degli atti d’indagine (relazione del curatore, segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE), ma anche traendo da essi, con argomentata valutazione, gli elementi capaci di giustificare il fumus commissi de/icti.
Del tutto privo di fondamento Ł, quindi, il rilievo difensivo, espresso nel primo motivo di ricorso, di pretesa violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per assenza di motivazione sul punto.
Poco comprensibile, proprio sul piano giuridico, Ł il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene l’inutilizzabilità, ai fini del disposto sequestro, di atti d’indagine tacciati di “partigianeria” (come la c.n.r., la relazione del curatore fallimentare, la nota dell’RAGIONE_SOCIALE), inutilizzabilità che non trova ancoraggio, ovviamente, in alcuna norma di legge vigente.
Infondato Ł il terzo, alluvionale, motivo, articolato in plurimi sottomotivi, con il quale si contesta l’errata applicazione della normativa civilistica in funzione della prospettata effettività del contratto preliminare di compravendita di 700.000 euro piø volte menzionato.
Diversamente da quanto asserito dalla difesa, il Tribunale del riesame ha ben compreso il tenore della decisione emessa dal Tribunale civile di Alessandria, in cui non si Ł affatto trattata la questione della simulazione del contratto de quo, atteso che, come già riportato nella superiore esposizione in fatto, la domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in quella sede non venne da essa coltivata dopo la riassunzione del procedimento interrotto per il fallimento.
Dunque, nessun giudicato civile aveva accertato la natura simulata o meno della compravendita immobiliare in contestazione.
Così come, del tutto correttamente, l’organo del riesame ha ravvisato l’ininfluenza, sul tema della simulazione del contratto, del lodo arbitrale del 19 aprile 2022, osservando come esso non avesse per nulla accertato il carattere esclusivo della responsabilità deii’RAGIONE_SOCIALE in relazione al compimento dell’operazione contrattuale in parola, con esplicita esclusione di una corresponsabilità dei soci COGNOME e COGNOME, posto che il Collegio arbitrale non si era affatto pronunciato in merito alla chiamata in causa dei due soci, essendosi ritenuto carente della potestas iudicandi nei loro confronti poichØ questi non avevano accettato il differimento del dies a quo per il deposito del lodo concordato con le parti originarie.
Altrettanto correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto ininfluenti, sul tema della simulazione contrattuale, le decisioni del giudice tributario, non
avendo natura di accertamento la mera delibazione funzionale alla sospensione dell’esecuzione di un avviso di accertamento, così come parimenti ininfluente,
proprio per l’oggetto della causa, ha
ritenuto la sentenza n.
338/01/23 della
Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, in quanto non contenente
alcuna statuizione
in ordine
alla natura
simulata
o
meno dell’operazione contrattuale in questione.
L’ampia considerazione degli elementi addotti dalla difesa e i logicamente argomentati rilievi
con i quali
Ł
stata confutata
la prospettazione difensiva
inducono ad affermare che il giudice del riesame ha compiuto, nel caso in esame, una
valutazione non
riconducibile allo schema
patologico della
motivazione apparente o inesistente o arbitraria.
Per le stesse ragioni devono reputarsi infondati gli ultimi tre motivi di ricorso, attinenti al
periculum in mora.
Quanto all’accordo transattivo con il COGNOME, del tutto correttamente il
Tribunale del riesame ha osservato come il fallimento abbia agito nel procedimento penale,
costituendosi parte
civile, per
ottenere il
risarcimento dei
danni, patrimoniali e non, derivanti da reato, aggiungendo che ogni questione relativa
alla eventuale solidarietà dei debitori (COGNOME e COGNOME) avrebbe dovuto essere risolta in altra sede.
Nello stesso senso, esattamente ha reputato il Tribunale ininfluente sul sequestro conservativo in esame che la COGNOME fosse titolare di un controcredito
nei confronti del fallimento, posto che l’eventuale ecce.zione di compensazione sarebbe stata deducibile dalla interessata nell’ambito della procedura concorsuale
e non in sede penale.
4.
Per le esposte ragioni, i ricorsi vanno rigettati, dal che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorsi
e condanna ricorrenti
processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024
Il Consigliere estensore al
pagamento RAGIONE_SOCIALE
spese
Il Presidente
NOME
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a:
ex lege