Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47112 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47112 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile il riesame proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rinviato a giudizio per due reati di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, avverso l’ordinanza con cui il G.i.p., su richiesta della parte civile, aveva disposto il sequestro conservativo di un immobile ricondotto al patrimonio di COGNOME, nonostante la formale intestazione alla figlia.
Osserva a ragione che, secondo la stessa prospettazione difensiva, COGNOME non ha un interesse, concretvéd attuale, a coltivare il riesame avendo addotto di non essere proprietario del bene sottoposto a vincolo, riconoscendo, in tal modo, di non avere diritto alla restituzione.
Ricorre COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento del provvedimento sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale del riesame abbia escluso la sua legittimazione ad ottenere la restituzione del bene e, quindi, a proporre riesame, attraverso una interpretazione errata delle norme applicabili. In particolare, ha ignorato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’interesse, concreto ed attuale, alla proposizione del gravame sussiste anche in capo a colui che non è titolare del bene oggetto di sequestro conservativo qualora prospetti un danno economico o morale derivante dall’esecuzione della misura: nella specie COGNOME è tenuto al risarcimento dei danni in caso di spoglio dell’immobile in favore del terzo estraneo ed in buona fede che ne ha acquistato la proprietà dalla figlia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
L’ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame è diversamente disciplinato dalle norme codicistiche a seconda se ad essere impugnato è un provvedimento di sequestro conservativo o di sequestro preventivo.
In caso di sequestro preventivo, possono avanzare richiesta – a norma dell’art. 322 – l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
Nell’ipotesi di sequestro conservativo, l’art. 318 cod. proc. pen., attribuisce invece, la facoltà di promuovere lo strumento di impugnazione a “chiunque vi abbia interesse”, quindi non solo all’imputato, al responsabile civile e a chiunque possa vantare un diritto reale sulla cosa in sequestro, ma anche a tutti coloro (compresi i creditori) che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare.
Dunque, la previsione dell’art. 318 cod. proc. pen. ruota intorno alla sola sussistenza dell’interesse, che deve emergere quantomeno dalla formulazione del ricorso. In questo quadro, si è affermato il principio, condiviso dal Collegio, che anche l’indagato o l’imputato sono legittimati alla proposizione della richiesta di riesame relativamente a beni oggetto di sequestro conservativo che appartengano a un soggetto da lui diverso purché abbiano un concreto interesse alla proposizione dell’impugnazione, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell’interessato (da ultimo Sez. 3, n. 37450 del 11/04/2017
Rv. 270542 – 01, in precedenza Sez. 1, n. 5039 del 18/09/1997, Scibilia, Rv. 208970).
D’altra parte, tale orientamento trova fondamento non solo nelle norme settoriali che disciplinano le impugnazioni cautelari reali ma anche in quelle generali sull’interesse all’impugnazione (artt. 538, comma 4, e 591, comma 1, lettera a, cod. proc. pen.). Inoltre, esso si pone in coerenza con quanto affermato in materia di sequestro preventivo dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo (tra le più recenti, Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Rv. 267336; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Rv. 266713 per il sequestro preventivo da Sez. 2, n. 6847 del 18/01/2017, Held, Rv. 269120 – 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992 – 01; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 – 01).
Nel caso di specie, l’imputato ricorrente non ha prospettato un siffatto interesse alla restituzione del bene sequestrato, formalmente intestato ad un terzo acquirente, e, correlativamente, all’impugnazione. Si è limitato a fare riferimento all’interesse, eventuale se non giuridicamente nebuloso, ad andare esente dalla condanna al risarcimento dei danni cagionati al terzo in buona fede dallo spoglio definitivo del bene in sequestro, che, tuttavia ha ribadito essere nella titolari formale e nella disponibilità esclusiva non sua ma della figlia, per essere stato acquistato da quest’ultima con risorse autonome e poi rivenduto all’attuale formale proprietario.
Ne deriva che l’ordinanza impugnata ha correttamente dichiarato inammissibile l’istanza di riesame per mancanza di interesse dell’indagato a proporla, non essendo egli – secondo la sua stessa prospettazione – il soggetto destinato a beneficiare sostanzialmente della restituzione dei beni sequestrati.
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente