Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1900 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1900 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2022 del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo che venga dichiarato inammissibile, ovvero venga rigettato, il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Agrigento, rigettava l’istanza di riesame avverso il decreto del G.u.p. del Tribunale di Agrigento del 26 aprile 2022, che aveva disposto – su istanza delle parti civili – il sequestro conservativo di beni immobili (per un valore di euro
405.000) di proprietà di NOME, imputata per i reati di partecipazione ad un’associazione per delinquere ed estorsione.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 325, comma 1, cod. proc. pen., per la totale assenza di motivazione, avendo il provvedimento impugnato riprodotto testualmente intere parti del decreto di sequestro conservativo emesso dal G.u.p., senza formulare alcuna autonoma valutazione quanto al censurato profilo dell’insussistenza del periculum in mora, oggetto di specifiche deduzioni formulate con memoria depositata per l’udienza dinanzi al Tribunale del riesame.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 325, comma 1, cod. proc. pen., e vizio della motivazione, carente nell’individuazione dei presupposti sia del fumus commissi delicti, sia del periculum in mora, avendo trascurato completamente di valutare la documentazione allegata alla memoria depositata, che attestava la notevole consistenza del patrimonio dell’imputata, elementi di segno opposto all’ipotizzato pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 539 cod. proc. pen., per aver il Tribunale confermato la misura cautelare per un importo non corrispondente alla somma ipotetica che dovrebbe costituire oggetto della pronuncia di condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, ovvero alla provvisionale eventualmente concedibile a favore delle stesse.
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Le censure svolte con i primi due motivi (tra loro logicamente connessi, poiché attengono al medesimo profilo riguardante l’asserita insussistenza del periculum in mora) sono d’un lato manifestamente infondate, dall’altro generiche poiché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato.
Al contrario di quanto denunciato dalla ricorrente, l’ordinanza del Tribunale del riesame ha preso in esame le censure sollevate dalla ricorrente, le ha
confrontate con gli atti delle indagini e con la produzione documentale allegata alla memoria difensiva, superando le dedotte carenze in punto di dimostrazione del periculum in mora (mentre le considerazioni svolte in ricorso sul profilo del fumus delicti sono evidentemente eccentriche, non avendo formato oggetto dell’istanza di riesame – v. pag. 2 dell’ordinanza impugnata – ). Il difetto d motivazione denunciato è dunque insussistente.
Né può ipotizzarsi alcuna violazione di legge da parte del Tribunale nell’operata positiva valutazione circa la sussistenza del periculum in mora; il provvedimento ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, da tempo assestata nel ritenere che «l’applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del debitore (garanzie che «manchino»), sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore (garanzie che «si disperdano»), atteso che il legislatore ha voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l’obiettivo primario di garantire e proteggere comunque il credito (dell’erario e/o dei privati)» (Sez. 2, n. 6973 del 26/01/2011, Grossi, Rv. 249663 – 01), altresì precisando che «ai fini della sussistenza del “periculum in mora” è sufficiente la valutazione dell’incapienza attuale del patrimonio del debitore non occorrendo la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale» (Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813 – 01).
La motivazione dell’ordinanza ha dato conto sia delle operazioni contrattuali che avevano consentito alla COGNOME di realizzare la cessione di immobili già appartenenti al suo patrimonio, conseguendo consistenti importi di denaro contante (per sua natura agevolmente sottraibile all’aggressione dei creditori), sia della costituzione – unitamente al coniuge – di un fondo patrimoniale, in cui erano confluiti tutti i beni immobili di proprietà della COGNOME (strumento anch’esso idoneo a sottrarre quei beni ad azioni esecutive da parte dei creditori); sicché la deduzione difensiva della elevata consistenza patrimoniale, derivante dalla titolarità di un rilevante numero di fabbricati e terreni, perde rilevanza se posta a confronto con le indicazioni del Tribunale, che la ricorrente non prende in esame senza alcun confronto critico.
1.2. Il terzo motivo è proposto in termini non consentiti, non avendo la ricorrente devoluto al Tribunale del riesame alcun profilo concernente la corrispondenza tra la misura dei crediti da garantire attraverso la misura cautelare e il valore dei beni sottoposti a vincolo, in violazione del principio secondo il qual
in tema di ricorso per cassazione, non sono proponibili questioni coinvolge valutazioni mai prima sollevate, anche nel caso di ricorso avverso ordinanza tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale e di questioni che invol – come nella specie – accertamenti in fatto (Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Rv. 241271 – 01; da ultimo, nello stesso senso, Sez. 3, n. 35494 del 17/06/20 Razzauti, Rv. 281852 – 0).
All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrent pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., val profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 12/10/2022