Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: BANCO BPM SPA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta procuratrice presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, il RAGIONE_SOCIALE chiedeva la revoca – e la conseguente restituzione in suo favore della somma di cui infra e degli interessi – del sequestro conservativo che era stato disposto, sulla somma di euro 497.431,12, con ordinanza emessa il 21 dicembre 2009 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, in conversione del sequestro preventivo che era stato stabilito con decreto emesso il 23 gennaio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nel procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME ed altri.
Con ordinanza del 23 gennaio 2023, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, rigettava l’istanza.
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione.
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Con ordinanza del 2 novembre 2023, la Corte di appello di Roma richiamava la vicenda giudiziaria nell’ambito della quale erano stati emessi i provvedimenti di sequestro penale della suddetta somma, riferendo circa il citato procedimento penale e chiarendo, per quanto rileva in questa sede, che esso, riguardante il reato di bancarotta fraudolenta contestato a NOME COGNOME e ad altri, era stato definito con sentenza del Tribunale di Roma emessa il 5 maggio 2014, con la quale gli imputati erano stati condannati, in solido con il RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento, in favore delle numerose parti civili, dei danni da liquidare in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva liquidata in euro 50.000, oltre interessi e rivalutazione, in favore di ciascuna parte civile, ed era stata disposta la conversione del sequestro conservativo al momento dell’irrevocabilità della sentenza.
La citata ordinanza del 2 novembre 2023 riportava, inoltre, che tale statuizione, previa revoca delle provvisionali solo con riferimento al capo “Q” dell’imputazione, era stata confermata con sentenza della Corte di appello del 18 gennaio 2018, divenuta irrevocabile sul punto.
L’ordinanza del 2 novembre 2024 richiamava l’ordinanza della Corte di appello del 23 gennaio 2023, ivi oggetto di opposizione, nella parte in cui questa dava atto che la sentenza civile in materia di revocatoria fallimentare emessa dalla Corte di appello di Roma il 5 luglio 2016, depositata il 28 ottobre 2018 e divenuta irrevocabile il 28 aprile 2022 (in riforma della sentenza di primo grado del 20 aprile 2009 pubblicata il 27 aprile 2009, divenuta irrevocabile il 28 aprile 2022), nel giudizio fra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, aveva stabilito, fra l’altro, quanto segue: «…in accoglimento dell’appello incidentale condizionato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa e riforma parziale della gravata sentenza accoglie la domanda ex art. 64 L.F. proposta dall’appellante predetta contro il RAGIONE_SOCIALE condannandolo al pagamento della somma di euro 497.431,12 oltre interessi al saggio legale della domanda giudiziale…».
L’ordinanza del 2 novembre 2024, inoltre, richiamava la menzionata ordinanza della Corte di appello del 23 gennaio 2023, nella parte in cui questa dava atto che «…l’istante aveva prodotto copia di una schermata attestante il pagamento, in data 3.4.17, da parte della RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 600.689,74 a seguito di atto di precetto (a11.12), indicando tale somma in quella dovuta, comprensiva degli interessi decorrenti dalla data di notifica dell’atto di citazione, a seguito della revocatoria ex art. 64 L.F. decisa con la sentenza sopraindicata…».
Infine, l’ordinanza del 2 novembre 2024 affermava che, con la citata ordinanza del 23 gennaio 2023, era stata rigettata l’istanza di restituzione, ed era stato rilevato, fra l’altro, che «… la somma in argomento, in forza della conversione del sequestro conservativo in pignoramento disposta con la sentenza del Tribunale, non riformata sul punto, in data 5.5.14, doveva intendersi ancora vincolata all’esito del giudizio civile che avrebbe deciso le pretese risarcitorie delle Parti Civili e, in particolare, della Parte Civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, in ogni caso, la pretesa restitutoria dell’istante, fondata sulla diversa causale costituita dalla restituzione della somma a seguito di revocatoria fallimentare, comportava una potenziale controversia, che imponeva la decisione del giudice civile in forza dell’applicazione analogica dell’articolo 676, comma 2, c.p.p.»
Dopo aver riferito quanto sopra, l’ordinanza del 2 novembre 2023 sottolineava nella parte argomentativa che, con la citata sentenza del 5 maggio 2014, gli imputati del suddetto procedimento penale erano stati condannati, in solido con il RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento, in favore delle numerose parti civili, dei danni da liquidare in separata sede, nonché al pagamento di una
provvisionale immediatamente esecutiva liquidata in euro 50.000, oltre interessi e rivalutazione, in favore di ciascuna parte civile, ed era stata disposta la conversione del sequestro conservativo al momento dell’irrevocabilità della sentenza. Tale statuizione, previa revoca delle provvisionali solo con riferimento al capo “Q” dell’imputazione, era stata confermata con sentenza della Corte di appello del 18 gennaio 2018, divenuta irrevocabile sul punto.
La motivazione dell’ordinanza del 2 novembre 2023 ribadiva quindi, nella parte finale, che la conversione del sequestro in pignoramento si era determinata, con il conseguimento dell’irrevocabilità della sentenza penale, dal momento che era indubbia l’esecutività delle statuizioni civili riguardanti la condanna al pagamento di provvisionale, già liquidata in euro 50.000 oltre interessi per ciascuna parte civile, pertanto di ammontare certamente superiore all’importo sottoposto a misura cautelare.
Tutto ciò premesso, la Corte di appello, con l’ordinanza del 2 novembre 2023, dichiarava la propria incompetenza a decidere «in ragione dell’intervenuta conversione del sequestro conservativo sull’intera somma in pignoramento, invitando l’opponente a far valere le proprie ragioni davanti al Giudice Civile».
La difesa del RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dei presupposti del sequestro conservativo ai sensi dell’art. 316 cod. proc. pen. e l’erroneità delle conclusioni della Corte di appello di Roma in punto di ravvisata incompetenza del giudice penale e di possibilità di adire il giudice civile.
5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce omessa motivazione in merito alle ragioni che giustificherebbero il mantenimento del sequestro conservativo e alle modalità con le quali il RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE potrebbe tutelare i propri diritti in sede civile.
A seguito della presentazione delle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, sopra richiamate, volte a richiedere il rigetto del ricorso, la difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di sequestro conservativo disposto ai sensi dell’art. 316 cod. proc. pen., il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, o di applicazione pena su richiesta delle parti, che contenga statuizioni già esecutive in ordine al credito garantito dalla misura cautelare, determina l’automatica conversione RAGIONE_SOCIALE stesso in pignoramento, sicché la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinnanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell’opposizione di terzo al pignoramento (Sez. 1, n. 34251 del 22/09/2020, Rv. 279999 – 01).
È stato precisato che la conversione in pignoramento presuppone che la pronuncia costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un credito certo, liquido ed esigibile, sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquidazione del danno (Sez. 1, n. 6751 del 25/10/2022, dep. 17/02/2023, Rv. 284064 – 01).
In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive sono prive di pregio.
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È assorbente rilevare, infatti, che, a fronte della irrevocabilità della sentenza , 3 penale sopra citata, recante non solo statuizioni di condanna generica, ma anche statuizioni di condanna immediatamente esecutive con riferimento a crediti almeno in parte certi, liquidi ed esigibili, il sequestro conservativo si è convertito in pignoramento, e ciò ha determinato l’incompetenza del giudice dell’esecuzione penale, correttamente affermata dalla Corte di appello di Roma nell’ordinanza del 2 novembre 2023 qui impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 17 maggio 2024.